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Controlli fiscali

Controlli fiscali

Controlli fiscaliPer saperne di più sui controlli fiscali previsti per il 2016, si può consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 16/E del 28 aprile 2016) che detta le linee guida generali: più qualità nei controlli, meno spreco di energie, promozione dell’adempimento spontaneo e maggiori scambi collaborativi con altri enti.

Queste quindi le principali linee guida per contrastare le frodi e le forme più gravi di evasione fiscale.

Come migliorare i controlli fiscali

Nella circolare si specifica che nel corso del 2016 verrà privilegiato il coordinamento con altri enti e il contrasto ai fenomeni di frode e agli illeciti fiscali internazionali. Maggiore risalto viene dato all’implementazione dell’adempimento spontaneo e all’attuazione dei nuovi accordi di ruling internazionale. Tutta l’attività di prevenzione e contrasto sarà caratterizzata da un miglioramento della qualità; i controlli fiscali saranno più mirati e finalizzati a fare emergere la reale capacità contributiva del contribuente. Particolare attenzione viene prestata a quei comportamenti tra soggetti che si avvalgono dello stesso consulente o intermediario, facilitando comportamenti evasivi. I controlli dovranno essere finalizzati alla definizione della pretesa tributaria, con l’obiettivo di garantire l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. Il contraddittorio assumerà una rilevante centralità, nei rapporti tra contribuente e fisco; l’attività di controllo incentrata sul contraddittorio preventivo con il contribuente renderà la pretesa tributaria più credibile e sostenibile e scongiurerà l’effettuazione di recuperi di imposta non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto. L’utilizzo delle presunzioni dovrà essere attentamente valutato e finalizzato al raggiungimento di risultati realistici e coerenti con l’effettiva capacità contributiva del soggetto indagato. Inoltre, le presunzioni dovranno rispettare logiche di ragionevolezza e proporzionalità, sfruttando al massimo la collaborazione del contribuente e alle motivazioni che questi potrà giustificare. L’Agenzia si impegna ad evitare le ricostruzioni induttive di ammontare rilevante, effettuate senza avere adeguatamente valutato il risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l’attività dallo stesso svolta.

Collaborazione con altri enti istituzionali

Particolare rilevanza verrà data allo sviluppo di rapporti di collaborazione e coordinamento tra l’Agenzia stessa e gli altri soggetti istituzionali: Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, INPS, INAIL, SIAE e gli altri enti territoriali. L’obiettivo sarà quello di individuare le strategie comuni di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali con un continuo scambio di dati ed informazioni per individuare eventuali situazioni a rischio. Particolare attenzione verrà posta sui modelli di pagamento unificato F24 contenenti dati non veritieri, con particolare riguardo al credito utilizzato in compensazione. La pena massima per l’utilizzo di crediti inesistenti è di sei anni di reclusione. Con l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici, l’Agenzia metterà a disposizione del contribuente elementi e informazioni che lo riguardano, per stimolare l’emersione spontanea della base imponibile.

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Studi di settore, che fine fanno?

Studi di settore, che fine fanno?

Studi di settoreChe fine faranno gli studi di settore per i professionisti? Già per il 2016 è prevista l’abolizione degli studi di settore per i professionisti, un’operazione nel solco di una semplificazione fiscale in linea con molti interventi già previsti nella legge di stabilità. Addio quindi a uno degli strumenti forse più odiati per la determinazione dei compensi. L’abolizione dello strumento sarà comunque accompagnata da una forte incentivazione alla fatturazione elettronica e all’invio telematico al Fisco di tutte le fatture attive e passive.

Ma cosa sono gli studi di settore?

Gli studi di settore sono nati come strumenti per valutare la capacità di produrre ricavi e conseguire compensi dalle singole attività economiche e rilevano le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne che esterne all’azienda o all’attività professionale. Sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale e di tipo strutturale che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui l’attività si svolge; per la loro elaborazione sono state utilizzate tecniche statistico-matematiche che interpretano i dati contenuti in questionari inviati dai contribuenti. La loro applicazione avviene tramite il software denominato GE.RI.CO. (Gestione dei Ricavi o Compensi), ma negli ultimi anni il loro utilizzo non è risultato sempre efficace.

Studi di settore aboliti…e ora che succede?

Da questa mancanza di efficacia è nata quindi una riflessione concreta sul futuro di questo strumento, una riflessione che ha portato all’abolizione degli studi di settore. La semplificazione fiscale prevista per tutti i liberi professionisti va però ben oltre l’abolizione di Gerico. Lo scopo è quello di abbattere i 204 modelli attualmente esistenti riducendoli e destinandoli solo a 3 milioni di contribuenti. Saranno aboliti anche i cluster (i gruppi omogenei di elaborazioni statistiche), sostituiti da altri indicatori come i modelli organizzativi di business (cosiddetti mob). L’intento è semplificare la vita dei contribuenti italiani e se tutto procederà come annunciato nelle scorse settimane, per molti professionisti gli studi di settore avranno le ore contate. Restiamo in attesa!

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Il bonus ristrutturazioni è trasferibile?

Il bonus ristrutturazioni è trasferibile?

bonus ristrutturazioni trasferibileMa il bonus ristrutturazioni è trasferibile agli eredi?
Che fine fa la detrazione fiscale IRPEF sulle ristrutturazioni se il proprietario dell’immobile viene a mancare?

Domande a cui, in piena campagna fiscale, è utile poter dare una risposta. Ebbene sì, se non ancora completamente fruita, la detrazione fiscale IRPEF sulle ristrutturazioni si trasmette agli eredi del proprietario dell’immobile deceduto. Nell’art.16-bis del TUIR sono contemplati due ipotesi differenti:
– vendita dell’immobile;
– decesso del contribuente titolare dell’immobile.

Il bonus ristrutturazioni è trasferibile in caso di vendita dell’immobile

Nel caso della vendita di un immobile, il bonus ristrutturazioni non utilizzato in tutto o in parte, viene trasferito per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente dell’unità immobiliare. La norma non indica quali siano le modalità e come possa essere finalizzata la ripartizione, meglio quindi inserire un’apposita clausola nell’atto notarile di compravendita per accordarsi.

Il bonus ristrutturazioni è trasferibile in caso di decesso del proprietario

In caso di decesso del proprietario, il bonus ristrutturazioni si trasmette per intero ed esclusivamente all’erede a patto che questo abbia l’immediata e libera disponibilità del bene a prescindere che la casa sia adibita o meno ad abitazione principale dall’erede stesso. Se però successivamente la casa viene concessa in locazione o in comodato viene meno il diritto alla detrazione: l’erede infatti deve avere pieno possesso dell’immobile per tutti gli anni in cui intende fruire delle residue rate di detrazione. Attenzione, se l’erede, concede l’immobile in comodato o in locazione non potrà usufruire delle rate di detrazione per questi anni, ma non appena l’erede riprenderà possesso diretto dell’immobile, potrà tornare a beneficiare delle eventuali rate residue.

E se gli eredi sono più di uno? La detrazione può essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.

Leggi anche il nostro approfondimento sul bonus mobili!

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Agevolazioni per IMU e TASI

Agevolazioni per IMU e TASI

agevolazioni IMUCon la legge di Stabilità 2016, sono in arrivo nuove agevolazioni in materia di IMU e TASI: a decorrere dal 2016, per le unità immobiliari – diverse da quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 –, concesse in comodato a genitori e figli che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%. Inoltre, se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un’altra casa adibita ad abitazione principale (attenzione però non deve essere di lusso!), allora può comunque beneficiare dell’abbattimento del 50% della base imponibile dell’IMU così come per la casa data in comodato. Il beneficio si applica anche per la Tasi, posto che la base imponibile è la medesima.

Come usufruire delle agevolazioni per IMU e TASI?

  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e vivere abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Attenzione però alla registrazione del contratto di comodato!
Per quanto riguarda la registrazione del contratto di comodato, è necessario fare una distinzione tra l’atto redatto in forma scritta o verbale. Per i contratti redatti in forma scritta, per beneficiare dell’agevolazione, il contratto di comodato deve essere stato:

  • stipulato entro il 16 gennaio 2016;
  • registrato entro i 20 giorni successivi.

Per i contratti stipulati in forma scritta dopo il 16 gennaio, il contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione in esame soltanto se ha provveduto a registrare l’atto secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro, e comunque a decorrere dalla data del contratto di comodato.

E per i contratti redatti in forma verbale il contribuente potrà beneficiare della riduzione della base imponibile nella misura del 50% a condizione che presenti per la registrazione il modello di richiesta (modello 69) in duplice copia indicando come tipologia dell’atto “Contratto verbale di comodato”, a decorrere dalla data di conclusione del contratto verbale. Il possesso di un altro immobile, non destinato a uso abitativo, non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione.

Altri casi particolari..

Se l’immobile posseduto dai genitori al 50% è concesso in comodato al figlio e uno dei due genitori possiede un altro fabbricato abitativo in un comune diverso, l’agevolazione in esame si applica soltanto alla quota di possesso dell’altro genitore. Se l’immobile in comproprietà tra coniugi viene concesso in comodato ai genitori di uno dei due coniugi, l’agevolazione spetta solo al comproprietario che concede l’immobile ai propri genitori.

E le agevolazioni per la TASI?

In questo caso è necessario distinguere il comodante dal comodatario. Il tributo dovuto dal comodante dovrà essere calcolato riducendo la base imponibile del 50% e, successivamente, applicando la percentuale stabilita dal Comune di ripartizione del tributo tra proprietario e detentore (nel caso non sia stata determinata, si applica la percentuale del 90%). Il comodatario, al contrario, se l’immobile costituisce la sua abitazione principale, non dovrà versare alcuna imposta.

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