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Rivalutazione Quote Societarie e Terreni

Rivalutazione Quote Societarie e Terreni

La Legge di Bilancio, per l’anno 2018, ripropone la possibilità di rideterminare il valore/costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili, da parte di:

 

persone fisiche, per operazioni estranee all’attività di impresa;
società semplici;
società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, TUIR;
enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.

La norma consente di rideterminare il valore/costo di acquisto delle quote/azioni e dei terreni, al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo.

La procedura di rivalutazione: Aliquota, Condizioni e Scadenze

L’aliquota per la rivalutazione del valore delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni, è stata stabilita nella misura dell’8%.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2018.

A tale proposito, occorre un’apposita perizia di stima, necessariamente redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA, nonché asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio, entro il 2 luglio 2018 (in quanto l’ordinario termine del 30 giugno cade di sabato).

Il 2 luglio 2018, è anche la scadenza per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata, in caso di rateizzazione della stessa.

La rivalutazione delle partecipazioni deve essere riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società.

In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

• sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
• sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi).

Partecipazioni già rivalutate

Qualora il contribuente avesse già provveduto a rideterminare il valore/costo delle partecipazioni possedute ad una delle date precedenti, potrà in ogni caso usufruire della rivalutazione attuale. Questo con riferimento anche alla stessa partecipazione, sempreché la stessa sia posseduta alla nuova data prevista.

In questo caso il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; può inoltre scomputare l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

 

ESEMPI:
Rivalutazione di una Partecipazione

La sig.ra Maria detiene una partecipazione del 20% nella società Rivoluzione s.r.l., il cui capitale sociale ammonta a Euro 150.000. Il costo che la sig.ra Maria sostenne all’epoca per l’acquisto della sua partecipazione fu di Euro 40.000.
Essendo ora la signora intenzionata a vendere la sua quota, si rivolge al commercialista della società affinché venga redatta la perizia di stima.

Dalla perizia, il valore del patrimonio netto della società al 1° gennaio 2018 risulta essere di Euro 1.500.000. Il valore della partecipazione della signora Pina è quindi pari a Euro 300.000 (1.500.000 x 20%).
La signora potrà quindi optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di rivalutazione versando un importo pari a Euro 24.000 (300.000 x 8%), per evitare di assoggettare a tassazione ordinaria la plusvalenza derivante dalla vendita.

Per il versamento di tale somma, Maria avrà a sua disposizione due alternative:

  • versamento in unica soluzione entro il 02/07/2018;
  • versamento in 3 rate di pari importo (NB. per la 2° e 3° rata è previsto un interesse annuo del 3%).
    • 1° rata entro 02/07/2018
    • 2° rata entro 01/07/2019
    • 3° rata entro 30/06/2020

Al momento della vendita, la sig.ra Maria, stabilito con l’acquirente il corrispettivo di vendita pari a Euro 300.000, non subirà ulteriore tassazione sulla plusvalenza realizzata.

 

Rivalutazione di un Terreno

Il sig. Bianchi, proprietario di un terreno agricolo di 20.000 mq acquistato nel 2010 al prezzo di Euro 300.000, è ora intenzionato a venderlo ad un’azienda agricola del luogo.

Bianchi decide quindi di conferire ad un ingegnere l’incarico di redigere una perizia di stima del valore del terreno in questione; dalla perizia risulta un valore di euro 60/mq, per un totale di euro 1.200.000 (60 €/mq x 20.000mq).

Optando per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, il sig. Bianchi sarà tenuto a corrispondere a titolo d’imposta sostitutiva una somma di Euro 96.000 (1.200.000 x 8%), per evitare di assoggettare a tassazione ordinaria la plusvalenza derivante dalla vendita.

Per il versamento di tale somma, Bianchi avrà a sua disposizione due alternative:

  • versamento in unica soluzione entro il 02/07/2018;
  • versamento in 3 rate di pari importo (NB. per la 2° e 3° rata è previsto un interesse annuo del 3%).
    • 1° rata entro 02/07/2018
    • 2° rata entro 01/07/2019
    • 3° rata entro 30/06/2020

Al momento della vendita, il sig. Bianchi, concordando con l’acquirente un corrispettivo di vendita pari a Euro 1.200.000, non subirà ulteriore tassazione sulla plusvalenza realizzata.

È bene inoltre ricordare che un soggetto che ha rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione; in questo caso, il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; può inoltre scomputare l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

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Bonus Verde 2018

Bonus Verde 2018

Bonus VerdeCon l’ultima legge di bilancio è stata introdotta una nuova agevolazione fiscale che consente di detrarre il 36% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2018 per una serie di interventi di sistemazione a vede degli immobili ad uso abitativo.

Tra le spese agevolabili con il bonus verde al 36% rientrano:
• Le spese per il rifacimento di impianti di irrigazione;
• Le spese per la sostituzione di una siepe;
• Le spese per le grandi potature;
• Spese per la fornitura di piante o arbusti;
• Spese di riqualificazione di prati;
• Spese per lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati (manca ancora, tuttavia, la conferma ufficiale);
• La realizzazione di coperture a verde;
• La realizzazione di giardini pensili;
• La realizzazione di pozzi;

E’ opportuno notare che non esiste un elenco completo degli interventi ammessi alla detrazione, si può, per esempio, desumere che l’acquisto di un robot tagliaerba può ottenere il bonus verde se viene predisposto un impianto nell’ambito di un intervento di rinnovamento globale del giardino.
Anche la realizzazione di un vialetto di accesso ad una casa privata, può essere agevolata con il bonus verde se compresa nelle opere riguardanti la sistemazione a verde per la prima volta o il radicale rinnovamento del giardino.
Affinché i suddetti interventi siano agevolabili, i pagamenti, devono essere effettuati tramite bonifici speciali, cd. Bonifici parlanti.

Ma chi può accedere al bonus verde?

Possono accedere all’agevolazione sia i proprietari che dai titolari di un diritto reale di godimento (abitazione in affitto, uso o comodato). La detrazione spetta al 50% se l’abitazione è utilizzata promiscuamente per l’esercizio di un’attività.
La spesa massima ammessa in detrazione per le persone fisiche è pari a 5.000 euro. In caso di condominio il limite di spesa è 5.000 euro per unità immobiliare ad uso residenziale.

 

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Le principali novità per i 730/2018

Le principali novità per i 730/2018

Servizi per privatiSiamo ormai prossimi al consueto appuntamento con la compilazione della Dichiarazione dei redditi; di seguito elenchiamo le principali novità introdotte nel modello 730/2018:

• Aumenta a 717,00 euro per ciascun alunno il limite di detraibilità per le spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
• Alzati i limiti per beneficiare dell’imposta sostitutiva agevolata del 10% per le somme per i premi di risultato;
• Aumentata l’agevolazione per i lavoratori rimpatriati che vede concorrere i redditi prodotti alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 50%;
• Resa permanente l’agevolazione IRPEF per tutti i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia;
• È possibile detrarre i canoni di locazione di studenti fuori sede anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia di residenza dello studente ed il limite della distanza tra Ateneo e residenza è ridotto da 100 a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
• Introdotta la possibilità di detrarre l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale;
• Aumentata la detrazione per gli interventi di rischio sismico.

Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2017 sono state prorogate le seguenti agevolazioni:
• Detrazione del 50% delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
• Detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
• Detrazione del 65% delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

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Professionista: intermediario nella gestione delle e-fatture

Professionista: intermediario nella gestione delle e-fatture

Fattura elettronicaDal 1° gennaio 2019, entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati (inteso Business to Business). Le piccole realtà dovranno scegliere se affidarsi al proprio consulente fiscale per recuperare un codice destinatario dedicato: il consulente, difatti, è un importante ausilio nel flusso di fatturazione attivo e passivo del soggetto, in quanto garantisce a questo un processo il più possibile snello, efficiente e sicuro.
I professionisti, in veste di intermediari, assumeranno un ruolo primario in vista della scadenza del 1° gennaio 2019 quando verrà, di fatto, introdotta la e-fattura.

Infatti, l’art. 1 comma 909 della Legge del 27/12/2017 n. 205 (Finanziaria 2018) dice “…Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio…”.

Vediamo, pertanto, come funzionerà nella pratica l’emissione e la ricezione di una fattura elettronica tra due società (i soggetti sono: società “Pippo”, emittente la fattura; Società “Pluto”, ricevente; intermediario di “Pluto”, Dott “Rossi”):

• La società Pluto comunica a Pippo di non voler ricevere la fattura elettronica B2B via PEC in quanto decide di dotarsi di un codice destinatario;
• Pluto si fa rilasciare il codice destinatario affidandosi all’intermediario Dr. Rossi che è il proprio intermediario per la trasmissione delle fatture elettroniche PA e B2B ciclo attivo di Pluto;
• Pippo, ricevuto da Pluto il codice di 7 caratteri (e.g. B2A3E9Y) fornito dal Dr. Rossi, lo inserisce nel campo fattura “Codice destinatario” del gestionale lasciando in bianco il campo “PEC”;
• L’intermediario Dr. Rossi trasmetterà al profilo di Pluto la fattura emessa da Pippo mediante l’utilizzo del tag “partita Iva” grazie all’univocità del dato;
• Pluto, destinataria della fattura emessa, potrà accettare o rifiutare tramite il gestionale fornito dal proprio intermediario, Dr. Rossi, la fattura e Pippo riceverà al contempo formale notifica di accettazione o rifiuto;
• Pluto, accettata la fattura, provvederà a liquidare Pippo.

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