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Bonus Pubblicità

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Che cosa è?
Si tratta di un credito d’imposta collegato agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
A chi spetta?
Possono farne richiesta:

  • Imprese;
  • Lavoratori autonomi;
  • Enti non commerciali.

Restano invece esclusi dal provvedimento:

  • I soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili;
  • Coloro che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Come funziona?
Se l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati rispettivamente nell’anno 2017 rispetto al 2016 e nell’esercizio 2018 rispetto al 2017, supera almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione si può fare richiesta di riconoscimento di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, che viene elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Il credito d’imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Il credito d’imposta così riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24.

Come si ottiene?
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno presentare per il 2017 solo una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, mentre per l’anno 2018 dovrà essere presentata anche una “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.

Quando si presenta la comunicazione?
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate:

  • Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Entro gli stessi termini va presentata anche la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli investimenti effettuati nell’anno 2017;
  • Mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 verrà presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.

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Carburante deducibile solo con mezzi tracciabili

Carburante deducibile solo con mezzi tracciabili

Dal primo di luglio del 2018 è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità degli acquisti di carburante, introdotto con l’art. 1, co. 922 e 923, L. n. 205/2017, il quale ha stabilito l’obbligo di subordinare il pagamento dei rifornimenti all’utilizzo dei mezzi tracciabili, per:

  • detrarre l’IVA assolta in relazione all’acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-bis1 lettera d) del DPR 633/72);
  • dedurre il costo sostenuto per le medesime operazioni (art. 164 co. 1-bis del TUIR).

È quindi divenuto una necessità l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, quali:

  • carte di credito;
  • carte di debito;
  • carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 – 923 della L. 205/2017).

Gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti, stabiliti con Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04/04/2018 n. 73203, sono:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 21.12.33 n. 1736 e al DPR n. 144 del 14/03/2001
  • mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 8 del 27/03/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione n. 8 del 22/01/2014, punto 5, tra cui:
    • addebiti diretti;
    • bonifici bancari o postali;
    • bollettini postali;
    • carte di debito, di credito, prepagate e altri strumenti di pagamento disponibili, che consentano l’addebito in conto corrente.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 30/04/2018, ha ribadito che gli strumenti di pagamento indicati, sono idonei alla deducibilità dei costi sostenuti.

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Consulenza tributaria: attività riservata

Consulenza tributaria: attività riservata

Un soggetto non iscritto ad un albo o ad un ordine professionale, può svolgere consulenza tributaria?

La risposta della Corte di cassazione ha sancito che d’ora in avanti, per un professionista non iscritto a un albo o a un ordine sarà sempre più arduo svolgere l’attività di consulenza tributaria. La Suprema Corte ha stabilito che la consulenza tributaria è un’attività riservata ai professionisti iscritti ad un albo o ad un ordine.
Quindi, il professionista che la esercita senza essere iscritto incorre nel reato di esercizio abusivo della professione anche nel caso in cui abbia avvisato il proprio cliente di non esserlo.

In sintesi è quanto ha riportato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale che, con la sentenza n.33464 del 18 luglio 2018, ha condannato a un mese di reclusione e al risarcimento dei relativi danni un soggetto che svolgeva consulenza tributaria senza le necessarie abilitazioni.

Le motivazioni della sentenza riportano che il soggetto è stato condannato “per il reato di cui all’art 348 codice penale perché, agendo quale titolare di una ditta, egli esercitava abusivamente prestazioni professionali per le quali era richiesta l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro”.

Nel ribadire le proprie ragioni il professionista riferiva alla Corte:
• che l’attività di consulenza tributaria rientra comunque tra quelle consentite ai lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate);
• che aveva avvisato il cliente del fatto di non essere iscritto ad alcun ordine o albo ma di svolgere l’attività sulla base della sola pluriennale esperienza;
• di aver ricevuto l’abilitazione ad operare nel servizio telematico dell’Agenzia delle entrate (Entratel).

La Suprema Corte, non ha accolto tali tesi e ha condannato il professionista in quanto “in assenza di abilitazione statale, l’esercizio si traduca in una pluralità di atti che, pur non riservati in via esclusiva alla competenza di una specifica professione, nel loro continuo, continuato e oneroso riproporsi, ingenerino una situazione di apparenza evocativa dell’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, con conseguente affidamento incolpevole della clientela”.

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