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L’istituto della remissione in bonis: in cosa consiste

L’istituto della remissione in bonis: in cosa consiste

È un istituto che ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso, denominato della remissione in bonis.

Questa particolare forma di ravvedimento è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n.16/2012 per ovviare alle dimenticanze relative ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente e che precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Per poter usufruire di tale norma è necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Il mezzo obbligatorio, a far data dall’11 giugno 2018, per usufruire della “remissione in bonis” come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, è il modello F24 e, in particolare, i codici tributo 8114 e 8115.

Per procedere occorrerà rispettare i termini e le modalità di seguito elencate:
1) fare riferimento. La Circolare 38/E del 28 settembre 2012; per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali”;
2) effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3) versare contestualmente la sanzione di 250 euro.

Lo studio è a disposizione per l’assistenza al corretto adempimento trattato.

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Le operazioni verso non residenti al tempo della fattura elettronica: l’Esterometro

Le operazioni verso non residenti al tempo della fattura elettronica: l’Esterometro

Le fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, rimangono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica che sarà in vigore dal 1° gennaio 2019. Considerato che lo spesometro sarà abolito, sarà introdotto di un nuovo adempimento, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Per esempio: un imprenditore italiano che effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Germania, trasmetterà la relativa fattura in formato cartaceo. In quanto è stato abrogato lo spesometro, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo di presentare i dati presenti nella fattura emessa per tutte queste operazioni con soggetti esteri per mezzo dell’Esterometro.

Nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 viene stabilito che per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmetteranno:
• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• i dati identificativi del cessionario/committente;
• la data del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione) e il numero del documento;
• la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Viene stabilito che il termine per effettuare la comunicazione dei dati, è l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.
Per i dati relativi alle fatture passive, il termine è l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione; per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

Sarà facoltativo emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale (“XXXXXXX”).
Nel campo “identificativo fiscale IVA va inserita la partita IVA comunitaria, mentre per i soggetti extra UE si utilizzerà il codice: “OO 99999999999”. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l’esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

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Segnalazioni discordanze e comunicazione dell’Agenzia relativi a “Spesometro 2017 e 2018” – invito all’adempimento spontaneo.

Segnalazioni discordanze e comunicazione dell’Agenzia relativi a “Spesometro 2017 e 2018” – invito all’adempimento spontaneo.

 

L’Agenzia delle Entrate per facilitare il ravvedimento dei soggetti per i quali rilevano differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate nello Spesometro 2017 dai contribuenti e dai loro clienti (controllo incrociato), ha impostato per questi un metodo di autocontrollo, da effettuarsi previa comunicazione dall’Agenzia.
Le comunicazioni saranno trasmesse al contribuente tramite PEC (o in mancanza per posta ordinaria), oppure saranno consultabili all’interno del suo “Cassetto fiscale”.

Le informazioni conterranno i seguenti dati:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso;
e) modalità per consultare le informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata situate all’interno del “cassetto fiscale”: protocollo, data di invio, somma algebrica delle operazioni rientranti nel volume d’affari, importo totale delle operazioni comunicate dai clienti, operazioni attive che non risulterebbero dichiarate, dati identificativi dei clienti, ammontare degli acquisti trasmessi da ciascuno di essi, dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente, ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.

I contribuenti interessati, anche tramite intermediari incaricati, possono richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e hanno la possibilità di regolarizzare gli errori o le omissioni, eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. “ravvedimento operoso”), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso.

Tutti i dati e gli elementi di cui sopra saranno inoltre resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

 

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