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Invio telematico dei corrispettivi giornalieri

Invio telematico dei corrispettivi giornalieri

La Legge di Bilancio 2019 ha sancito l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani.

Ad oggi, per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani, l’invio online degli incassi giornalieri all’Amministrazione finanziaria è facoltativo per opzione in cambio di vantaggi fiscali quali l’esonero dagli obblighi di certificazione e di registrazione delle operazioni attive, il riconoscimento di un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico e certamente la riduzione di due anni dei termini di accertamento, salvo l’obbligo di dimostrare la tracciabilità di incassi e pagamenti per importo unitario superiore a 500 euro.

Dal 1° luglio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore telematico, con una diversa distinzione sulla partenza a seconda del volume d’affari:

  • contribuenti con ricavi sopra 400.000 euro: obbligo dei corrispettivi elettronici dal 1° luglio 2019;
  • contribuenti con ricavi sotto 400.000 euro: obbligo corrispettivi da gennaio 2020.

I corrispettivi giornalieri transiteranno dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle entrate con la conseguente trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico.

L’art. 17 del D.L. 119/2018 pone l’obbligo della certificazione fiscale, attraverso lo scontrino elettronico, per i piccoli contribuenti dal 2020, salvo la scelta di anticipare la suddetta novità, attraverso l’opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015 che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate tramite un’apposita domanda entro il 31 dicembre 2018 con l’obbligo di permanenza per un quinquennio che, salvo revoca, potrebbe rinnovarsi di ulteriori 5 anni.

Un’importante novità riguarderà le imprese in contabilità semplificata che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art.4 del D.Lgs. 127/2015, le quali saranno esonerate anche dalla tenuta dei registri IVA. Per tali soggetti, sarà obbligatorio, quindi, solo il registro degli incassi e dei pagamenti, salvo particolari esoneri. Cosa diversa varrà per i soggetti in contabilità semplificata, che hanno optato, ai fini delle imposte sui redditi, per il regime del “registrato”, di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973, che invece dovranno continuare a conservare i registri IVA.

Tra i diversi vantaggi che verranno posti in capo ai soggetti tenuti alla presente novità introdotta dal D.L.119/2018, viene concesso, per gli esercizi 2019 e 2020, un contributo pari al 50% della spesa sostenuta ai fini dell’acquisto o dell’adattamento degli strumenti che consentono di adempiere al nuovo obbligo. Anche per lo scontrino elettronico dovranno mantenersi e verificarsi i requisiti di: leggibilità, integrità, autenticità ed immodificabilità del contenuto.

Quindi, al pari della fattura elettronica, si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva a norma del file XML trasmesso. In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio. Infine occorre ricordare che dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi” saranno consultabili i file trasmessi al SDI.

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L’Agenzia delle Entrate comunica le incongruenze risultanti dallo Spesometro

L’Agenzia delle Entrate comunica le incongruenze risultanti dallo Spesometro

Al fine di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate prosegue con l’azione cosiddetta di “compliance” per la determinazione dei volumi d’affari dei contribuenti titolari di partita IVA, i cui dati dello “spesometro” risultino difformi da quelli comunicati dai loro clienti.

La Legge n. 190 del 2014, aveva previsto l’implementazione di alcune comunicazioni da inoltrare ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento dell’8 ottobre n. 237975/2018 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che specifici soggetti IVA conoscano i risultati del confronto tra i dati da essi comunicati tramite lo spesometro e quelli fatti pervenire dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate con lo stesso mezzo.

Tale comunicazione, inviata dall’Agenzia delle Entrate, è finalizzata ad appurare l’esatto volume d’affari del contribuente interpellato.
I contribuenti possono attivarsi per fornire all’Amministrazione finanziaria elementi ed informazioni utili a chiarire e risolvere eventualmente l’apparente anomalia. In particolare, relativamente alla dichiarazione IVA che sarà oggetto della comunicazione, gli stessi contribuenti saranno in grado di verificare la discordanza dei dati emersi dal confronto effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, avvalendosi degli intermediari incaricati (commercialisti ed esperti contabili), potranno richiedere informazioni ed eventualmente segnalare dati non conosciuti all’Agenzia delle Entrate.

Gli errori, eventualmente riscontrati, potranno essere regolarizzati mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472 – 1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni. Non sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso nel caso in cui siano stati notificati atti di liquidazione, irrogazione sanzioni, accertamento o comunicazioni di irregolarità.

La comunicazione e le informazioni di dettaglio saranno inviate all’indirizzo PEC del contribuente; se esso risulterà inattivo oppure inesistente in INI PEC, l’invio sarà effettuato per posta ordinaria.

Sarà comunque possibile consultare la comunicazione di invito alla compliance, direttamente dal contribuente o per il tramite dell’intermediario, a cui lo stesso ha conferito delega, nel “cassetto fiscale” della propria area riservata presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

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