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In Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

crisi-di-impresaÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge delega 19.10.2017, n. 155.

Tra i cambiamenti, alcuni risultano molto pervasivi e l’art. 389 L. 355/2017, dedicato all’entrata in vigore delle nuove norme, ne tiene conto. Il decreto, infatti, entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, eccezion fatta per gli articoli indicati all’art. 389, c. 2 che avranno efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

Trovano impatto immediato le norme che, modificando il Codice Civile, aumentano la responsabilità degli amministratori, comportano la rivisitazione degli assetti organizzativi e cambiano i parametri previsti per l’obbligo della nomina degli organi di controllo. Tale nomina viene disciplinata dall’art. 379 della Legge delega che rivisita l’art. 2477, c. 3 C.C., prevedendo che l’organo di controllo o il Revisore, debbano essere nominati nelle società a responsabilità limitata che superano i seguenti limiti:
• 2 milioni di attivo patrimoniale;
• 2 milioni di vendite e prestazioni;
• 10 unità occupate in media durante l’esercizio.
E’ sufficiente che uno solo di questi parametri venga superato.

Nove sono i mesi, dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, fissati dalla riforma per la compiuta costituzione degli organi di controllo, termine entro il quale si dovrà provvedere anche alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, se necessarie. Pertanto, nomine e modifiche degli statuti potrebbero presumibilmente essere rimandati fino a dicembre 2019, eventualità peraltro non consigliata. Opportuno sarebbe invece che le assemblee, post approvazione del bilancio 2018 in aprile/giugno 2019, cominciassero ad avviare l’iter per la nomina dell’organo di controllo o del Revisore. Questi ultimi avrebbero così il tempo utile per prendere completa visione dell’azienda e prepararsi ad assumere le nuove responsabilità richieste quando, nel 2020, entrerà in vigore la riforma nella sua interezza.

A regime sarà l’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio in cui vengono superati i limiti a provvedere alla nomina dell’organo di revisione o di controllo. A fronte dell’inattività dei soci, potrà procedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o in mancanza, su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. Quest’ultimo, acquisendo tutte le informazioni rilevanti attraverso il bilancio e la nota integrativa, provvederà alla comunicazione al Tribunale di tutte le realtà che non si sono adeguate, comprese le Srl di maggiori dimensioni, che finora hanno “rimandato” l’evidentemente incomoda nomina di un controllore.

 

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Dichiarazione d’intento, come fare per la fattura elettronica

Dichiarazione d’intento, come fare per la fattura elettronica

A seguito dell’introduzione, a partire dal 01/01/2019, dell’obbligo della FE tra privati, ci si interroga su quali riferimenti riportare e quali campi compilare nel documento elettronico nel caso in cui siano state emesse delle dichiarazioni d’intento.

L’art.1 D.L. 746/1983 prevede che “gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa” e prevede che tanto esportatore abituale quanto fornitore devono progressivamente numerarla e annotarla, entro 15 giorni, nei rispettivi registri. La dichiarazione in questione è quella da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica da consegnare al fornitore, unitamente alla ricevuta stessa. La ricevuta contiene una stringa di 17 + 6 caratteri che rappresenta il protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate; protocollo che il fornitore deve peraltro riportare nell’elencazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva. Quali sono quindi gli estremi da riportare in FE e dove?

L’Agenzia delle Entrate, ha fornito due risposte in merito:
Nella prima (la n. 14 di novembre) è precisato che l’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio, il campo “Causale”. Si ritiene che il numero sia quello attribuito dall’esportatore dichiarante ma va da sé che nulla vieta (come fanno alcuni) di indicare entrambi i protocolli (es. “Vostra d.i. n. 10 del 15.01.2018 – nostro protocollo n. 3/2019”).
Nella successiva FAQ (la n. 49 di dicembre) è stata anche confermata la possibilità di agire a livello di “singola linea fattura” usando il blocco “Altri dati gestionali”.

L’Assosoftware, parzialmente in linea con questa seconda soluzione propende per l’utilizzo dei campi contenuti in Altri Dati Gestionali.
Il contribuente può quindi riportare quello che meglio gli riesce, in quanto i diversi protocolli sono comunque riconducibili alla stessa dichiarazione d’intento, fino a una presa di posizione definitiva, come precisato in occasione dell’audizione 7.11.2018 al PDL 1074, l’Agenzia sta lavorando a un progetto specifico mirato a consentire una verifica dei requisiti (in materia di plafond), valorizzando i dati che saranno forniti attraverso la fattura elettronica.

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