tel. 0225061175 info@cerianiangelo.it
Pillole novità del 730/2019

Pillole novità del 730/2019

730-2019Esaminiamo alcuni degli aspetti salienti del modello 730/2019, relativo all’anno 2018:
Erogazioni liberali
• Dal 1.01.2018 per le erogazioni liberali in denaro o in natura (nei confronti di ONLUS iscritte negli appositi registri, di ODV iscritti nei registri di cui alla L. 266/1991 e di APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 L. 383/2000), la nuova disciplina prevede, per le persone fisiche, una detrazione IRPEF pari al 30% (elevata al 35% per erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato) degli oneri sostenuti, per un importo complessivo fino a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta.
In alternativa, è possibile dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato; misura che risulta senz’altro più conveniente nel caso di soggetto con aliquote marginali IRPEF superiori al 30% o al 35%. La detrazione va inserita nei righi E8/E10 cod.71 (ONLUS e APS) o cod.76 (ODV); la deduzione invece va nel rigo E36.

• È possibile detrarre dall’Irpef, nel limite del 19%, in aggiunta alle casistiche già presenti:

– spese di abbonamento al trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro;
– spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
– spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con diagnosi di DSA per ‘acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

• È innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

Bonus Verde:
È possibile portare in detrazione dall’Irpef, nel limite del 19%, le spese sostenute per la sistemazione a verde di giardini e terrazzi delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Il limite massimo è di 5.000 euro.

Nuova comunicazione all’ENEA:
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato un risparmio energetico, ai sensi dell’art. 1, c. 3 legge di Bilancio 2018 necessitano dell’invio di una comunicazione all’ENEA. Tale comunicazione deve essere inviata per gli interventi conclusi nel 2018 (ossia dal 1.01.2018 al 31.12.2018) entro 90 giorni dalla data di fine lavori, per esempio dalla data del collaudo o del certificato di fine lavori da dichiarazione di conformità, o per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. La data ultima per l’invio è stata spostata al 1.04.2019 per tutti gli interventi 2018, ossia che avessero come fine lavori una qualsiasi data dal 1.01 al 31.12.2018. Ci si chiedeva se l’omesso invio della comunicazione potesse comportare la decadenza dalla detrazione: la risposta è stata fornita dal MISE con la nota 18.04.2019, n. 3797, e dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 18.04.2019, n. 46/E: la comunicazione, seppure obbligatoria per i contribuenti, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a questo adempimento.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative

Convenienza della rivalutazione delle partecipazioni

Convenienza della rivalutazione delle partecipazioni

rivalutazione_partecipazioneLa legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla data del 1° Gennaio 2019.

La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni detenute alla data del 1° Gennaio 2019 si perfeziona al compimento delle seguenti condizioni:
predisposizione di una perizia di stima della partecipazione, redatta ed asseverata entro la data del 30 Giugno 2019 da un professionista abilitato;
versamento dell’imposta sostitutiva entro la data del 30 Giugno 2019.

Una novità importante, riguarda le aliquote dell’imposta sostitutiva da versare; in particolare, sono state introdotte due aliquote differenti a seconda della tipologia di partecipazione da rivalutare. Le nuove aliquote sono:

11% per le partecipazioni qualificate;
10% per le partecipazioni non qualificate.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il termine unico del 1° Luglio 2019 (la scadenza originaria del 30 Giugno 2019 cade di domenica). Tale imposta può essere pagata anche in 3 rate annue di uguale importo, maggiorate (la seconda e la terza rata) dell’interesse pari al 3% annuo.

La rideterminazione del valore di acquisto di una partecipazione, può portare ad alcuni significativi vantaggi: consente di pagare un’imposta sostitutiva, alla data del 30 Giugno 2019, pari all’11% (partecipazioni qualificate) o al 10% (partecipazioni non qualificate).
Rideterminato il valore di acquisto della partecipazione, in caso di cessione della stessa, l’imposta sostitutiva del 26% sarà pagata soltanto sulla differenza tra il valore rideterminato in sede di perizia di stima ed il reale valore di cessione.

E’ quindi evidente come in diverse circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente può rilevarsi notevole. E’ anche vero, però, che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, il contribuente dovrà sostenere esborso anticipato per il versamento dell’imposta sostitutiva, rispetto alla data dell’incasso derivante dalla vendita della partecipazione (nei casi ovviamente in cui la cessione avvenga dopo la data del 1° Luglio 2019) ed, inoltre, dovrà accollarsi interamente il costo della perizia di stima necessaria per procedere alla rivalutazione delle quote.

E’ quindi opportuno, prima di procedere alla rivalutazione delle quote ed effettuare la necessaria perizia di stima entro la data del 1° Luglio 2019, effettuare preventivamente un’analisi di convenienza dell’operazione.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative

Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità nel modello Redditi

Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità nel modello Redditi

Nel 2019 debuttano gli Indicatori Sintetici di Affidabilità economica, abbreviazione ISA, e ciò ha ovviamente anche dei riflessi sui modelli Redditi PF, SC e SP; il periodo d’imposta 2018 (da dichiararsi nel modello redditi 2019) è il primo anno in cui trovano applicazione i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale che hanno sostituito i “vecchi” studi di settore.

A differenza dello scorso anno, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni ordinarie è fissato per il 30 settembre 2019. La novità più importante, comune a tutti i modelli Redditi, riguarda proprio l’introduzione degli ISA, il cui scopo principale è favorire l’emersione spontanea di redditi imponibili e incoraggiare l’assolvimento degli obblighi tributari, premiando quei soggetti che risulteranno “affidabili” con benefici significativi. Tali indicatori sostituiscono gli Studi di settore e i Parametri, ampliando di fatto la platea di soggetti coinvolti.

Se dall’applicazione del Modello ISA risulterà raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale (individuato con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate), al contribuente saranno riconosciuti alcuni benefici fiscali tra i quali, ad esempio, l’esonero dall’applicazione del visto di conformità per crediti relativi alle imposte sui redditi e IRAP e IVA.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative