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Proroga versamenti ISA

Proroga versamenti ISA

ISA 2019Stando ai nuovi dettami del Decreto Crescita, i versamenti delle imposte sui redditi, per i soggetti ISA, slitterebbero al 30 settembre.

La novità è parte di un emendamento dei Relatori al Decreto Crescita che supera il termine del 22 luglio fissato dal DPCM “fantasma” firmato dal Ministro Tria. L’emendamento punta infatti a sostituire e superare il DPCM firmato dal Ministro Tria che rinviava dal 1° al 22 luglio la scadenza delle imposte sui redditi.

La proroga lunga dei versamenti accoglierebbe le richieste dei commercialisti, avanzate con due distinte lettere inviate dal Presidente del CNDCEC Massimo Miani al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria ed al capo divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate Paolo Savini: la situazione attuale è di vero e proprio caos e incertezza.

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Scadenza fatture elettroniche maggio: emissione entro il 17 giugno

Scadenza fatture elettroniche maggio: emissione entro il 17 giugno

17 giugnoScadenza fatture elettroniche maggio: c’è tempo fino al 17 giugno per l’emissione dei documenti fiscali, giorno che coincide con la scadenza per la liquidazione IVA. Gli operatori IVA mensili sono tenuti a rispettare tale scadenza per l’emissione delle fatture relative al mese di maggio.

Si tratta dell’ultimo mese in cui è ancora possibile beneficiare dei tempi lunghi previsti dalla moratoria in atto nei primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica. Come previsto dall’articolo 10 del Decreto Fiscale, infatti, la prima metà del 2019 è stata considerata un periodo di transizione per rendere più agevole l’adeguamento al nuovo obbligo, senza sanzioni per i titolari di partita IVA per l’emissione di fatture entro il termine della liquidazione periodica IVA.

Da luglio termina il periodo di transizione e le e-fatture dovranno essere emesse entro i limiti previsti della legge, innalzati a 12 giorni, 2 giorni in più rispetto ai 10 inizialmente previsti. La modifica è recente, arrivata con l’approvazione alla Camera il giorno 11 giugno del Decreto Crescita, il quale modifica l’articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 che prevede appunto l’emissione della fattura “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”.

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Obbligo di revisori e collegio sindacale nelle SRL: nuove soglie

Obbligo di revisori e collegio sindacale nelle SRL: nuove soglie

revisione legaleTra le misure contenute nel disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto “sblocca cantieri” è ricompresa anche una previsione sulla nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. È stato infatti modificato l’articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019) che aveva, a sua volta, novellato l’articolo 2477 del Codice civile, in tema di controllo nelle Srl.

Vengono rivisti i casi in cui le Srl sono obbligate alla nomina di un organo di controllo o del revisore: è previsto un innalzamento, rispetto al vigente testo dell’articolo 2477 c.c., delle soglie che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

La nomina obbligatoria del revisore o anche dell’organo di controllo scatterà quindi nelle ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
  • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 20 unità (rispetto alle attuali 10 unità).

Le modifiche non hanno modificato la norma che prevede l’obbligo di nomina del revisore quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati, né la disposizione ai sensi della quale l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa qualora, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei limiti indicati.

Il raddoppio dei parametri attualmente contenuti nel nuovo Codice della crisi di impresa era auspicato anche dal CNDCEC, come giusto punto di equilibrio per tranquillizzare le imprese di piccole dimensioni senza stravolgere, però, gli obiettivi del nuovo Codice.

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ISA: complicazioni e ritardi

ISA: complicazioni e ritardi

Si prospetta una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze fiscali. L’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), che sostituiscono gli studi di settore, comporterà nuovi obblighi burocratici per i contribuenti e i loro consulenti, per i quali l’Agenzia ha apportato ulteriori modifiche lo scorso 04 giugno.

I dati potranno essere prelevati personalmente dal contribuente o da un intermediario abilitato da lui delegato. La procedura che consentirà all’intermediario di acquisire è articolata e complessa, soprattutto quando intende farlo massivamente (ossia per tutti i soggetti che lo hanno delegato) per velocizzare la complessiva acquisizione. Per tale operazione l’intermediario dovrà inviare telematicamente un file per la richiesta contenente il proprio codice fiscale e quello di ciascun delegante; se non è già delegato alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente, deve inserire nella richiesta molti più dati per ciascun delegante e riportare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara tra l’altro di aver ricevuto specifica delega per l’acquisizione dei dati richiesti.
L’intermediario potrà decidere di non acquisire massivamente i dati, accedendo direttamente al Cassetto Fiscale di ogni singolo soggetto dal quale è stato delegato.

L’intermediario non provvisto di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente deve istituire un registro in cui annotare giornalmente le deleghe ricevute, da conservare per 10 anni unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore della delega, riportando in esso vari dati del contribuente e, se diverso, anche del delegante.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4.06.2019 ha apportato modifiche e correzioni alle specifiche tecniche che disciplinano la trasmissione, da parte degli intermediari, dei dati dei contribuenti per l’acquisizione massiva degli elementi informativi necessari per l’applicazione degli ISA.
Ciò comporterà ulteriori disagi, in quanto verrà ritardata la ricezione dei dati per gli ISA di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Anche l’avvenuta proroga del termine per effettuare il versamento delle imposte, non sembra sufficiente ad evitare il superlavoro che attende i redattori delle dichiarazioni dei redditi, che potrebbero non avere un adeguato tempo per:

  • verificare la correttezza dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, che potrebbero essere inesatti;
  • compilare correttamente i dati necessari al funzionamento del software relativo agli ISA e studiare la disciplina degli stessi, dato che si applicano per la prima volta e che manca una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate in materia;
  • testare il funzionamento del software relativo all’elaborazione degli ISA, attualmente disponibile in una versione sperimentale e non utilizzabile a fini dichiarativi;
  • incontrare i contribuenti per spiegare loro gli effetti e i possibili comportamenti da tenere in relazione alle risultanze del software relativo agli ISA.

L’ennesimo caos a danno di chi opera nel settore tributario, a cui intende porre rimedio il CNDCEC con la proposta di un intervento normativo che preveda l’applicazione solo facoltativa degli ISA per il 2018

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