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Nuovi registratori di cassa: come funziona il credito d’imposta

Nuovi registratori di cassa: come funziona il credito d’imposta

registratore di cassaCon il nuovo obbligo riguardante l’invio telematico dei corrispettivi, entrante in vigore in due tranche, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, è previsto un bonus d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta è valevole negli anni 2019 e 2020 fino ad esaurimento delle somme stanziate a tal fine ed è stato determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta ma fino a un tetto massimo, a seconda che sia un nuovo acquisto o l’adattamento di un registratore di cassa di cui si è già in possesso:

  • € 250 in caso di acquisto;
  • € 50 in caso di adattamento.

Il contributo, concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, si dovrà utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241 – 2007 tramite modello F24 da presentarsi soltanto tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo è consentito a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ma solo se è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Pertanto, è indispensabile che il prezzo d’acquisto/adattamento del misuratore avvenga tramite assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Per la compensazione del credito d’imposta, in sede di compilazione del modello F24, si dovrà:
• indicare il codice tributo 6899 nella sezione “erario”;
• esporre la somma del contributo nella colonna “importi a credito compensati”;
• valorizzare il campo “anno di riferimento” con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa ed eventualmente nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

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Nuovi chiarimenti per la fatturazione elettronica

Nuovi chiarimenti per la fatturazione elettronica

chiarimentiL’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.9.2019 n. 389, ha fornito gli attesi chiarimenti in materia di compilazione del file XML relativo alla fattura differita e alla trasmissione del file della fattura immediata “anticipata”.

Data della fattura Differita

Nel caso della fattura differita, è lasciata un’ampia possibilità di scelte al contribuente al momento dell’emissione. L’indicazione della data dell’ultima operazione effettuata nel campo “Data” del file XML è infatti una delle opzioni. In alternativa l’emittente potrà riportare il giorno in cui la fattura è stata predisposta e trasmessa oppure la data della fine del mese. La data indicata andrà naturalmente a individuare il momento di esigibilità dell’IVA.

Riepilogando abbiamo quindi tre possibilità:
• la data di predisposizione e trasmissione del documento al Sistema di Interscambio (determinata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni);
• la data di una delle operazioni effettuate nel corso del mese (tendenzialmente l’ultima);
• la data corrispondente all’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.

Fattura immediata Anticipata

Al fine di determinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, occorre far riferimento, in linea generale, al pagamento del corrispettivo. Va tuttavia sottolineato come l’operazione si intenda effettuata, secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 4 del DPR 633/72, anche nell’ipotesi in cui sia emessa anticipatamente fattura. Si potrebbe ritenere che il giorno cui far riferimento per la determinazione dell’esigibilità dell’imposta sia quello in cui il documento viene trasmesso al Sistema di Interscambio. In realtà, nel richiamato co. 4 viene precisato che ove, indipendentemente dal verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti, sia emessa fattura, “l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato (…), alla data della fattura”. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, tale sarebbe la data contenuta nel file XML e non quella di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio.
Nell’ipotesi in cui si decida di anticipare l’emissione della fattura, la data a partire dalla quale decorrono i dodici giorni per la trasmissione è, quindi, quella riportata all’interno del corrispondente campo “Data”, che identifica, anche in questo caso, il momento di effettuazione dell’operazione.

 

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