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F24 compensati: nuovi obblighi di invio telematico

F24 compensati: nuovi obblighi di invio telematico

f24 compensatoLa legge di bilancio 2020, ha modificato il co. 49-bis dell’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), il quale estende ora ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti, potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, a condizione che non si trattasse di modelli F24 “a saldo zero” o di crediti d’imposta agevolativi che richiedevano comunque l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica, anche per la presentazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA dei modelli F24 contenenti compensazioni, l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato.

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni era previsto anche per la compensazione:

  • dei crediti relativi alle ritenute alla fonte;
  • da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

Con le modifiche in esame, tale obbligo viene esteso:

  • ai contribuenti non titolari di partita IVA;
  • a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. Con quest’ultima previsione, più ampia rispetto ai crediti relativi alle ritenute alla fonte, si è infatti voluto estendere l’obbligo in esame anche, in particolare, ai crediti relativi:
  • ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730;
  • al c.d. “bonus Renzi” (80,00 euro al mese in busta paga).

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA (es. IRPEF, cedolare secca), che potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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Il Business Plan

Il Business Plan

business planIl Business Plan, inteso come strumento di analisi continuativa del posizionamento strategico dell’impresa e delle sue performance, sta diventando imprescindibile per gli imprenditori, che devono fronteggiare la variabilità dei fattori esterni ed interni all’impresa, anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi.
Gli obiettivi e le funzioni di questo fondamentale documento di gestione sono:

  • Gestire e monitorare il modello di business e le sue performance e le operazioni straordinarie (finanziamenti, M&A, Bandi Pubblici);
  • Valutare gli aspetti finanziari: solvibilità patrimoniale/finanziaria e redditività economica, definendo i capitali necessari, le fonti di finanziamento, i profitti attesi e lo stato patrimoniale;
  • Analizzare il mercato di riferimento, il posizionamento aziendale, il piano strategico ed operativo, la struttura di management ed individuare il margine di rischio per il successo del business.

Nessuno meglio del commercialista può supportare l’imprenditore nella redazione di questo documento, sempre meno facoltativo e con l’entrata in vigore della legge sulla Crisi d’Impresa, imprescindibile.

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Funzioni e responsabilità di sindaci e revisori alla luce del Nuovo codice della crisi di impresa

Funzioni e responsabilità di sindaci e revisori alla luce del Nuovo codice della crisi di impresa

revisoreAllo stato attuale, i limiti vigenti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore – società di revisione, nell’ambito delle SRL sono:

  • 4 milioni quale totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  • 4 milioni quale ammontare dei ricavi delle vendite/prestazioni;
  • n. 20 unità quale media di dipendenti occupati nell’esercizio.

L’obbligo scatta al superamento anche solo di una delle condizioni sopra esposte per due esercizi consecutivi e cessa quando per tre esercizi consecutivi nessuno dei tre limiti sopra citati sarà superato.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione si deve avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

L’obbligo scatta anche quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Ai sensi dell’art. 14 del nuovo CCII (Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), l’organo di controllo/revisore – società di revisione:

  • verificherà che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • verificherà la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa e il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalerà per iscritto (con avviso di ricezione) all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indici di crisi in cui versa l’impresa stessa.

In quest’ultima ipotesi, se la segnalazione nei confronti dell’organo amministrativo avverrà tempestivamente, l’organo di controllo/revisore sarà riparato dalla responsabilità solidale art. 2407 Codice Civile. In ultimo, ma non certamente per importanza, l’art. 37 del nuovo CCII prevede che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (la procedura che equivale all’attuale fallimento) può essere proposta anche con ricorso degli organi che svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa.

È evidente l’importanza che assume l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, posto a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva in base al novellato art. 2086 del Codice Civile.
Tale assetto, doveroso anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, darà vita ai documenti di programmazione, pianificazione e controllo sui quali si concentrerà l’attenzione degli organi di controllo e/o dei revisori.
Per quanto riguarda questo aspetto, l’affidabilità del sistema informativo interno aziendale è indispensabile sia per l’imprenditore che se ne deve avvalere, dimostrandone l’adeguatezza, sia per “il controllore”, che ne deve verificare l’effettiva valenza.
Per entrambe le parti (imprenditore e “controllore”) il sistema informativo deve potere raggiungere l’obiettivo di ridurre il grado di rischio insito ad ogni livello dell’attività d’impresa.
La complessità dei processi di produzione e di commercializzazione di beni e servizi necessita certamente dell’ausilio di sistemi informatici/informativi. Ciò non solo per la rilevazione dei dati e delle informazioni da processare per la migliore ottimizzazione dei fattori produttivi in ottica economica ma, come richiede oggi il nuovo CCII, anche per prevedere e monitorare i flussi finanziari di sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi al tempo di osservazione.

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