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Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi

Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi

affittiL’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto una specifica agevolazione per le “botteghe e negozi” colpiti dall’emergenza coronavirus in quanto costretti alla chiusura dal DPCM dell’11 marzo 2020. A tali soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Come accennato, la norma sembra essere collegata al DPCM 11 marzo 2020 che, a far data dal 12 marzo, ha sospeso:
– le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui all’Allegato 1 al citato DPCM;
– le attività dei servizi di ristorazione;
– le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all’Allegato 2.

Il costo della locazione degli immobili inutilizzabili viene quindi assunto dallo Stato nella misura del 60% perché, su base mensile, viene ipotizzato che per circa il 60% del tempo non sia stato possibile esercitare l’attività, dando per scontato che il blocco possa andare fino a fine mese (nel DPCM, per il momento, è previsto che la sospensione delle suddette attività abbia effetto fino al 25 marzo).
Venendo all’ambito applicativo, l’agevolazione si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”, formulazione forse perfettibile perché potrebbe lasciare intendere che, al fine della fruizione del credito, non sarebbe necessario il pagamento del canone. Si tratta però di una conclusione non accettabile sul piano sistematico in quanto eluderebbe la finalità della norma, che è quella di trasferire a carico del bilancio dello Stato il costo della locazione, cercando di mitigare l’effetto dell’emergenza in capo al negoziante e tenendo indenne il locatore. A tal riguardo occorre ricordare che l’onere del pagamento delle imposte sui fitti attivi permane in capo al locatore, persona fisica o società semplice, a prescindere da eventuali insoluti sui canoni a venire. Sarebbe auspicabile che, in sede di interpretazione ufficiale, tale aspetto venisse prontamente confermato, ragionando eventualmente sulla possibilità per il locatario di beneficiare del credito d’imposta anche prima dell’effettuazione del pagamento, soluzione che comunque potrebbe dilatare i normali tempi di incasso da parte del locatore.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Dal momento che per la maggior parte dei soggetti interessati dalla disposizione i termini di versamento sono stati giustamente rinviati, tale scelta legislativa determina un temporaneo problema di natura finanziaria e costringe di fatto il contribuente ad anticipare la quota di competenza dello Stato.

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Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari

Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari

avvisi bonari AdEA seguito del decreto “Cura Italia” sono sospesi i termini di versamento in scadenza dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il termine del 30 giugno 2020.

Il testo definitivo del provvedimento economico urgente emanato in considerazione dell’emergenza coronavirus non menziona però gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, le cui scadenze e le cui rate di pagamento non subiscono alcun rinvio. Il coronavirus non sospende quindi i termini relativi alle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

L’esclusione per ovvie ragioni appare immotivata, sia considerando la necessità di non gravare economicamente su famiglie ed imprese, sia in considerazione delle conseguenze per chi non paga le rate in scadenza: nel caso di mancato pagamento e di decadenza dalla rateazione la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi, è iscritta a ruolo.

Non si è fatta attendere la reazione da parte delle imprese e dei professionisti. Da segnalare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani sulle misure contenute nel decreto Cura Italia:
Sulla sospensione dei versamenti, però, si doveva fare di più, a cominciare dallo sblocco della compensazione dei crediti per imposte dirette anche prima della presentazione della dichiarazione, rimuovendo il vincolo introdotto con l’ultima legge di bilancio che, nella situazione d’emergenza in atto, risulta ora del tutto anacronistico ovvero ancora dalla mancata sospensione per le rate in scadenza relativi agli avvisi bonari”.

I commercialisti chiedono misure più coraggiose, per creare un clima di fiducia e rassicurare imprese e professionisti danneggiati dall’emergenza coronavirus.

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Decreto “Cura Italia”: le proroghe

Decreto “Cura Italia”: le proroghe

covid19Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”. Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo.

Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:
finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
• iniezione di liquidità nel sistema del credito;
sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
• misure di sostegno per specifici settori economici.

Concentriamoci in particolare sul 4° punto, la “sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi”.
La sospensione degli adempimenti tributari vale difatti per tutte le imprese e professionisti, ma il rinvio più concreto e “sostanzioso” dei versamenti è solamente per i soggetti Iva con volume di ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro.

L’articolo 57 del decreto prevede un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo al prossimo 20 marzo 2020. Sono rinviati quindi anche i versamenti relativi a ritenute e contributi su lavoro dipendente, come previsto dal successivo articolo 58.

Il seguente articolo 59 prevede poi diversi differimenti relativi alle scadenze del periodo marzo – maggio:
1. Al primo comma sono differiti al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari scadenti tra marzo e maggio (prima fra tutti la dichiarazione annuale IVA, scadente il 30 di aprile);
2. Al secondo comma viene definito il precedentemente menzionato limite di 2 milioni di euro di fatturato per godere della sospensione “più lunga”: vengono dispensati dal versamento di tutti tributi da autoliquidazione relativi a ritenute, contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti e assimilati e dal versamento dell’IVA tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore ad euro 2.000.000. I tributi oggetto di questa proroga sono quelli scadenti tra l’8 e il 31 marzo. La nuova data di versamento prevista è il 31 maggio, in un’unica soluzione senza sanzioni e con la possibilità di ottenere in alternativa una dilazione in 5 rate del versamento;
3. Ulteriore punto importante è al comma 6 di questo articolo, il quale prevede un aiuto finanziario tramite la facoltà per i soggetti che subiscano ritenute da lavoro professionista o da agenti (e con ricavi non eccedenti i 400.000 euro) di esprimere ai sostituti di imposta l’opzione di non versare la ritenuta sul compenso ma di pagarla agli stessi professionisti per tutti i compensi percepiti tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 marzo. I professionisti dovranno poi provvedere al versamento della propria ritenuta (in autoliquidazione) in unica soluzione il 31 maggio o con fino a 5 rate mensili a partire dalla stessa data.

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