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Revisione costo o opportunità per la cultura d’impresa?

Revisione costo o opportunità per la cultura d’impresa?

revisione legale dei contiLa “triste” vicenda della revisione del bilancio 2019 e del “rinvio dei termini di nomina” è un chiaro esempio di come l’obiettivo enunciato dall’ISA 200 non sembri pienamente condiviso, in primis dal legislatore, il quale non ha compreso che i maggiori beneficiari della revisione sono i destinatari del bilancio, fornitori, clienti e istituti di credito, per citarne alcuni.
Nei bilanci delle imprese che presentano squilibri di gestione, e che non hanno mai nominato un revisore, si potrebbero riscontrare politiche di bilancio (alcune delle quali vietate) volte alla massimizzazione del risultato e del patrimonio netto e operazioni che derivano dalla commistione tra amministrazione dell’impresa e proprietà.
Si possono elencare alcuni esempi, dai finanziamenti concessi ai soci persone fisiche o a società riconducibili alla proprietà (pur in assenza di partecipazioni nell’attivo), a poste capitalizzate in assenza dei requisiti richiesti dai principi contabili per l’iscrizione nell’attivo di Stato patrimoniale, all’iscrizione tra i crediti verso altri di acconti versati per l’acquisto di immobilizzazioni, alla mancata contabilizzazione di sanzioni e interessi per mancati versamenti all’Erario (quando non sono ancora state ricevute cartelle), per non dimenticare casi di rimanenze di magazzino con un valore molto significativo in rapporto al fatturato. Soltanto per citare alcuni possibili “errori” individuabili dalla semplice lettura del bilancio da parte di un esperto, ovvero che non richiedono nemmeno la revisione del bilancio.
La nomina del revisore in società che presentano queste “politiche di bilancio” e la successiva conseguente applicazione delle procedure di revisione del bilancio permetterebbe la “correzione” di tali fattispecie, migliorando la qualità dell’informativa di bilancio e quindi incrementando la fiducia da parte dei terzi.

L’obiettivo della revisione è enunciato dall’ISA Italia 200

Quanto accaduto fa pensare che forse, anche noi, addetti ai lavori (commercialisti e revisori legali), dovremmo riflettere se davvero crediamo nell’affermazione riportata dell’ISA Italia 200.
Non si può però dimenticare che tanti imprenditori hanno nominato il revisore entro il 16 dicembre 2019; sarebbe importante che, una buona parte di essi, non l’abbiano fatto soltanto perché richiesto dalla legge, ma anche per perseguire l’obiettivo di rafforzare la trasparenza finanziaria e ottenere una maggiore fiducia nel bilancio da parte dei loro stakeholder.

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Rivalutazione dei beni d’impresa per l’anno 2020

Rivalutazione dei beni d’impresa per l’anno 2020

rivalutazioneIl DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), nell’art. 110, disciplina la rivalutazione dei beni d’impresa per l’anno 2020.
Possono beneficiare della rivalutazione tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti “solari” quindi il bilancio al 31.12.2020).
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
La rivalutazione può riguardare i singoli beni (a differenza del passato dove tutti i beni appartenenti ad una categoria omogenea dovevano essere rivalutati) e la rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici o anche con riconoscimento fiscale tramite il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% delle imposte Irpef/Ires e Irap.
Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Poiché i conteggi di attualizzazione sono effettuati su base annua, e considerata che l’attualizzazione per pochi mesi ha una influenza minima sui conteggi, le rate sono comunque rappresentate sempre come 3 rate di pari importo.

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

  • dall’esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”) per quanto riguarda gli ammortamenti;
  • dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2024, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Lo studio è a disposizione per stimare, in caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale dei maggiori valori, il risparmio fiscale derivante dai futuri maggiori ammortamenti e/o minori/maggiori plusvalenze/minusvalenze.
Viene altresì stimato l’effetto che la rivalutazione ha sul conto economico in considerazione dei maggiori ammortamenti, minori plusvalenze o maggiori minusvalenze e tenuto conto delle imposte differite, in caso di rivalutazione esclusivamente civilistica, o delle minori imposte sui valori fiscalmente riconosciuti.

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