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Verifiche regimi contabili di inizio anno

Verifiche regimi contabili di inizio anno

All’inizio di ogni nuovo periodo di imposta, nello specifico il 2021, occorre verificare:
1) la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
• la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
• le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
2) la percentuale del pro rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2019 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2020 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

La tenuta della contabilità semplificata

L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli  enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Regole particolari per i professionisti
Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:
• 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
• 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Regole per la liquidazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Normativamente sono previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva:
• 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
• 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Occorre prestare particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:
• per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente;
• per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Da tenere in considerazione che dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 66, Tuir i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento:
• ai ricavi incassati nel periodo di imposta se adottano il criterio di cassa
• ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate se adottano il criterio della registrazione.
Sotto tali soglie è sempre possibile effettuare liquidazioni trimestrali dell’imposta.

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Non ammissibilità della retro-imputazione dell’IVA

Non ammissibilità della retro-imputazione dell’IVA

fatturaCon l’approssimarsi della fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

La norma, infatti, espressamente escluse “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. In termini fiscali, ciò sta a significare che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2020 (per i mensili, da effettuarsi entro il 18 gennaio 2021), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.
Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2020, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2020). Nel campo “data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2020), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il Sistema di Interscambio).
In una situazione simile a quella poc’anzi rappresentata, mentre il cedente/prestatore sarà tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno (l’operazione è infatti effettuata in 30 dicembre), il cessionario/committente, che avrà certamente ricevuto la fattura successivamente all’11 gennaio 2021, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo dell’anno, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’ art. 1 del DPR 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

 

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