
Verifiche regimi contabili di inizio anno
All’inizio di ogni nuovo periodo di imposta, nello specifico il 2021, occorre verificare:
1) la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
• la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
• le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
2) la percentuale del pro rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2019 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2020 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).
La tenuta della contabilità semplificata
L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
Regole particolari per i professionisti
Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.
I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:
• 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
• 700.000 euro per chi svolge altre attività.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Regole per la liquidazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto
Normativamente sono previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva:
• 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
• 700.000 euro per chi svolge altre attività.
Occorre prestare particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:
• per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente;
• per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.
Da tenere in considerazione che dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 66, Tuir i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento:
• ai ricavi incassati nel periodo di imposta se adottano il criterio di cassa
• ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate se adottano il criterio della registrazione.
Sotto tali soglie è sempre possibile effettuare liquidazioni trimestrali dell’imposta.

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