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Compatibilità del Commercialista con l’incarico di amministratore unico

Compatibilità del Commercialista con l’incarico di amministratore unico

Amministratore UnicoIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili C.N.D.C.E.C. con l’ordine n. 160 del 2011, ha analizzato le cause di incompatibilità della professione di Commercialista, in riguardo all’ assunzione di incarico di amministratore unico in una S.r.l. e con la successiva iscrizione del professionista presso la Camera di Commercio.
I Commercialisti possono assumere la carica di Amministratore Unico di una società a responsabilità limitata o Spa e sono anche compatibili con la mera qualità di socio.
Il secondo comma del citato articolo 4 del d.lgs N° 139/2005, sancisce la compatibilità della professione di commercialista con l’esercizio in conto proprio o per conto altrui di attività di impresa rispettando i seguenti parametri:

  • qualora il commercialista rivesta la carica di amministratore unico di società “sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”;
  • quando trattasi di attività esercitate per la gestione patrimoniale e di mero godimento o conservative di beni per conto proprio o di terzi;
  • qualora il commercialista rivesta la carica di amministratore all’interno di una società di servizi strumentale o ausiliare all’esercizio della professione di commercialista.

La normativa di cui al comma 1 del suddetto decreto legislativo, individua una specifica incompatibilità del commercialista quando l’esercizio dell’attività d’impresa venga esercitata in conto proprio o in nome proprio o altrui quindi sotto il proprio nome fisico quale persona fisica.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in base a quanto disposto dal comma 2 del sopra citato art. 4, ritiene compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico o con delega ovvero presidente o amministratore delegato quando questi non avendo partecipazione al capitale, l’attività di amministrazione, attiene a uno specifico incarico professionale, e sia escluso un interesse commerciale proprio. In tal caso dovrà essere accertata l’effettiva assenza, di un interesse economico prevalente da parte del commercialista amministratore unico.

Quindi la norma vuole spiegare che nella buona pratica il commercialista che assume l’incarico di amministratore unico in Srl, non potrà essere anche socio della stessa Srl, se non in maniera marginale, venendosi a configurare in tal caso, la sua attività di amministratore quale diretta a un interesse di lucro imprenditoriale proprio.

Quindi il commercialista «amministratore unico non socio» di una società a responsabilità limitata o di capitali in genere è perfettamente compatibile con la professione.

 

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Revisori: è il tempo di acquisire le conferme esterne

Revisori: è il tempo di acquisire le conferme esterne

revisioneÈ una delle procedure di revisione, che comporta precise regole e tempistiche appropriate, al fine di ricevere i riscontri richiesti e operare i pertinenti controlli; nella procedura di revisione tale attività viene identificata come circolarizzazione.

Il principio che disciplina la procedura di circolarizzazione è l’ISA Italia 505. Tale procedura consente al revisore di acquisire elementi probativi di alta valenza qualitativa su cui basare il proprio giudizio professionale sul bilancio d’esercizio soggetto a revisione. È fondamentale che il revisore proceda per tempo a svolgere le procedure di circolarizzazione in quanto non potranno essere prese in considerazione le risposte pervenute dopo la data prevista per l’emissione della relazione di revisione.

La procedura consiste nell’invio di lettere di conferma a terze parti del saldo risultante dalla contabilità e/o di informazioni altrimenti difficilmente ottenibili o riscontrabili (stato contenziosi, merci in deposito, accordi raggiunti, condizioni contrattuali non sottoscritte, ecc).

Le richieste di conferma più utilizzate nella prassi sono quelle di tipo positivo, dove si richiede al destinatario di indicare espressamente se è in accordo o meno con le informazioni contenute nella richiesta oppure di fornire le informazioni richieste.

Nella pratica operativa, il revisore richiede un’attestazione alla società contenente gli elenchi dei soggetti che sono destinatari in toto delle lettere di conferma (banche, finanziarie, legali, fiscalisti, consulenti del lavoro, assicurazioni, società di leasing e factoring, depositari e agenti). Per i clienti e i fornitori il revisore, invece, nel selezionare i soggetti ai quali inviare la richiesta, si basa su tecniche di campionamento, definite nella loro estensione in base al rischio di revisione identificato e valutato. Le scelte fatte e le evidenze raccolte devono sempre essere documentate in modo appropriato nelle carte di lavoro.

Definiti i soggetti, la società revisionata deve predisporre le lettere su propria carta intestata a firma del legale rappresentante. L’invio delle lettere deve essere eseguito esclusivamente dal revisore e può essere effettuato sia a mezzo posta ordinaria che tramite PEC, procedura largamente utilizzata, per ovvia praticità.

Una volta spedite le richieste, il revisore provvederà a monitorare e ad aggiornare periodicamente, predisponendo i solleciti nel caso di risposte non pervenute in tempi brevi.

È opportuno che le risposte pervengano esclusivamente all’indirizzo di posta ordinaria o meglio PEC del revisore.

Ottenute le risposte il revisore dovrà effettuare i puntuali riscontri tra i dati presenti nella risposta ricevuta e le risultanze contabili e informative della società revisionata. In caso di discordanze o di elementi anomali nella risposta, il revisore svolgerà tutte le verifiche opportune per stabilire se tali differenze siano da imputare o meno a errori. Il revisore dovrà comunque avere un adeguato livello di scetticismo professionale per valutare le informazioni ricevute dall’esecuzione di tale procedura.

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Contributi previdenziali regime forfetario

Contributi previdenziali regime forfetario

contributi previdenzialiL’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale.
Tra i vari vantaggi di natura fiscale che l’accesso al regime comporta, vi è anche l’agevolazione sui versamenti dei contributi previdenziali dovuti, pari alla diminuzione degli stessi del 35%. Al fine di beneficiare di questa agevolazione, è necessario inoltrare apposita domanda, posto in essere di avere i necessari prerequisiti per accedervi.
Si rimanda, per la dettagliata esposizione dei requisiti e delle modalità di accesso, alla seguente circolare nella nostra area del sito.

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