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Deroga ammortamenti 2020

Deroga ammortamenti 2020

ammortamentiL’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito consente, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Si potrà scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, anche a una percentuale inferiore al 100%.

Il documento interpretativo OIC 9, non ancora in versione definitiva, ribadisce che le motivazioni devono essere indicate nella Nota Integrativa.
Secondo il documento, una società può decidere di avvalersi della norma derogatoria per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia e, a tal fine, stabilire che l’aliquota di ammortamento dell’anno sia pari a zero. Inoltre, una società può decidere di avvalersi della norma per ridurre l’effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione avvenuta nell’anno a causa della pandemia e, a tal fine, stabilire la quota di ammortamento utilizzando il criterio dei mesi di apertura. Ipotizzando, ad esempio, una chiusura di 6 mesi, la società potrebbe decidere di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio. Nel caso, infine, di una società che possiede un impianto produttivo che ha lavorato, nel corso dell’esercizio 2020, per il 60% in conseguenza della pandemia, risulta corretto avvalersi della norma derogatoria imputando a Conto economico l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali a esso riconducibili nella misura del 60%.

Anche Assonime, in sintonia con l’interpretazione dell’OIC, (circ. n. 2/2021) afferma che la disposizione derogatoria può trovare una giustificazione, non solo nei casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, ma anche quando si sono manifestate situazioni che hanno prodotto un impatto negativo della pandemia da COVID-19 provocando una perdita di bilancio o una riduzione dei ricavi.
Il regime ordinario di valutazione ex art. 2426 c.c. consente di modificare il piano stesso, cambiando il metodo di ammortamento oppure incidendo sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite, Quindi, se la pandemia ha modificato l’originario piano di ammortamento la deroga, per Assonime, “non può che essere quello di ampliare lo spazio di azione dei criteri di ammortamento, oltre i limiti previsti dalla disciplina ordinaria, fino ad arrivare alla completa sospensione della quota che sarebbe stata imputabile nell’esercizio in base al piano d’ammortamento originario”.

Quindi il regime derogatorio consente di sospendere l’ammortamento anche in caso di mancato utilizzo dei cespiti in via temporanea o per lungo tempo, al contrario il documento OIC 16 non consente alcuna interruzione dell’ammortamento.
Sempre secondo Assonime, la deroga dovrebbe essere consentita “anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo di un singolo bene o di una classe di beni ma deriva in senso più ampio dal fatto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da COVID-19”. Questa impostazione trova la sua logica nella considerazione per cui, mentre nel normale funzionamento dell’attività le quote di ammortamento, quali costi di gestione dell’impresa, si correlano con i ricavi prodotti attraverso l’utilizzo delle immobilizzazioni, a causa della pandemia “il sostenimento dei costi degli ammortamenti […] non trova una correlazione nell’ordinario processo di generazione dei ricavi”.

Infine, la dottrina afferma che il ricorso al regime derogatorio non sarebbe giustificato se la pandemia ha inciso positivamente sull’operatività dell’impresa, per i soggetti che hanno registrato, nel 2020, un incremento della produzione o del fatturato.

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I lavori trainati nel Superbonus 110%

I lavori trainati nel Superbonus 110%

superbonus 110L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 60/E emanata nella giornata del 28 settembre 2020, ha affrontato una questione importante in merito all’ambito applicativo del superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio.

L’ipotesi è quella di lavori “trainanti” effettuati sulle parte comuni condominiali e contestuali lavori “trainati” fatti dal singolo condomino sul proprio appartamento. In dettaglio, in questo caso è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se, ad esempio, in caso di cappotto termico fatto sull’edificio condominiale (lavoro trainante) il singolo condomino potrà fruire del superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi eseguita sul proprio singolo appartamento (lavoro trainato).

Rientrano nel superbonus 110% anche i lavori c.d. trainati, ossia quelli che danno diritto alla potenziata detrazione fiscale solo se eseguiti congiuntamente ai trainanti. In particolare si tratta dei classici interventi di efficientamento energetico (ad esempio la sostituzione degli infissi); dell’installazione di impianti solari fotovoltaici; delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’ambito soggettivo, il superbonus 110% si applica al condominio; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” (es. cappotto termico) consente a ciascun condomino di fruire del superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus (es. sostituzione infissi).

Dunque, se sul condominio è fatto il cappotto termico che dà diritto al superbonus 110%, allora il singolo condomino potrà fruire, nel rispetto di tutti i requisiti, del superbonus anche per la sostituzione degli infissi fatta personalmente sul proprio appartamento condominiale.

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