Con la legge di Stabilità 2016, sono in arrivo nuove agevolazioni in materia di IMU e TASI: a decorrere dal 2016, per le unità immobiliari – diverse da quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 –, concesse in comodato a genitori e figli che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%. Inoltre, se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un’altra casa adibita ad abitazione principale (attenzione però non deve essere di lusso!), allora può comunque beneficiare dell’abbattimento del 50% della base imponibile dell’IMU così come per la casa data in comodato. Il beneficio si applica anche per la Tasi, posto che la base imponibile è la medesima.
Come usufruire delle agevolazioni per IMU e TASI?
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e vivere abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Attenzione però alla registrazione del contratto di comodato!
Per quanto riguarda la registrazione del contratto di comodato, è necessario fare una distinzione tra l’atto redatto in forma scritta o verbale. Per i contratti redatti in forma scritta, per beneficiare dell’agevolazione, il contratto di comodato deve essere stato:
- stipulato entro il 16 gennaio 2016;
- registrato entro i 20 giorni successivi.
Per i contratti stipulati in forma scritta dopo il 16 gennaio, il contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione in esame soltanto se ha provveduto a registrare l’atto secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro, e comunque a decorrere dalla data del contratto di comodato.
E per i contratti redatti in forma verbale il contribuente potrà beneficiare della riduzione della base imponibile nella misura del 50% a condizione che presenti per la registrazione il modello di richiesta (modello 69) in duplice copia indicando come tipologia dell’atto “Contratto verbale di comodato”, a decorrere dalla data di conclusione del contratto verbale. Il possesso di un altro immobile, non destinato a uso abitativo, non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione.
Altri casi particolari..
Se l’immobile posseduto dai genitori al 50% è concesso in comodato al figlio e uno dei due genitori possiede un altro fabbricato abitativo in un comune diverso, l’agevolazione in esame si applica soltanto alla quota di possesso dell’altro genitore. Se l’immobile in comproprietà tra coniugi viene concesso in comodato ai genitori di uno dei due coniugi, l’agevolazione spetta solo al comproprietario che concede l’immobile ai propri genitori.
E le agevolazioni per la TASI?
In questo caso è necessario distinguere il comodante dal comodatario. Il tributo dovuto dal comodante dovrà essere calcolato riducendo la base imponibile del 50% e, successivamente, applicando la percentuale stabilita dal Comune di ripartizione del tributo tra proprietario e detentore (nel caso non sia stata determinata, si applica la percentuale del 90%). Il comodatario, al contrario, se l’immobile costituisce la sua abitazione principale, non dovrà versare alcuna imposta.
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