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Relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio 2020

Relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio 2020

RelazioneIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la versione aggiornata per i bilanci chiusi al 31.12.2020 del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.
PRINCIPALI NOVITÀ
Il nuovo modello di Relazione unitaria risente delle tante novità in tema di redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 conseguenti essenzialmente all’implementazione delle misure di sostegno alle imprese nel tentativo di fronteggiare gli effetti negativi causati dall’emergenza pandemica da COVID-19.
Nel documento viene fornito un focus particolare sulle seguenti disposizioni:

  • la deroga in merito all’applicazione del principio di continuità aziendale ai sensi dell’art. 38-quater del DL 34/2020, conv. la L. 77/2020;
  • la sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020;
  • la disciplina delle perdite ai sensi dell’art. 6 del DL 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”) così come modificato dalla legge di bilancio per il 2021.

Con particolare riguardo alla revisione legale, le novità sono legate principalmente all’entrata in vigore di 22 nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) avvenuta a seguito della pubblicazione della determina del MEF-RGS del 3 agosto 2020. Si rileva, peraltro, che tali novità non hanno impattato, se non in misura contenuta, sulle regole specifiche per la predisposizione della Relazione di revisione per il 2020 e il modello di relazione.

Nel nuovo standard, inoltre, si è tenuto conto delle nuove “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” pubblicate il 18.12.2020, all’interno delle quali vi è una sezione (la n. 7) specificatamente dedicata alla struttura e al contenuto della Relazione dei sindaci.

SCHEMI DI RELAZIONE E DI RINUNCIA AI TERMINI
Il documento del CNDCEC contiene tre allegati, due dei quali forniscono modelli di Relazione unitaria utilizzabile dal sindaco-revisore, rispettivamente, in assenza o in presenza di utilizzo delle suddette deroghe.
L’allegato 3, invece, contiene uno schema di rinuncia ai termini ex art. 2429 co. 3 c.c., che si è ritenuto utile fornire in quanto il perdurare dell’emergenza sanitaria avrà probabilmente impatti sulla gestione delle procedure di formazione del bilancio 2020 e sull’iter di approvazione in assemblea nonché, di riflesso, sulle attività dei sindaci-revisori.

Fonte Eutekne (Informastudi 7/2021)

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Deroga ammortamenti 2020

Deroga ammortamenti 2020

ammortamentiL’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito consente, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Si potrà scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, anche a una percentuale inferiore al 100%.

Il documento interpretativo OIC 9, non ancora in versione definitiva, ribadisce che le motivazioni devono essere indicate nella Nota Integrativa.
Secondo il documento, una società può decidere di avvalersi della norma derogatoria per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia e, a tal fine, stabilire che l’aliquota di ammortamento dell’anno sia pari a zero. Inoltre, una società può decidere di avvalersi della norma per ridurre l’effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione avvenuta nell’anno a causa della pandemia e, a tal fine, stabilire la quota di ammortamento utilizzando il criterio dei mesi di apertura. Ipotizzando, ad esempio, una chiusura di 6 mesi, la società potrebbe decidere di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio. Nel caso, infine, di una società che possiede un impianto produttivo che ha lavorato, nel corso dell’esercizio 2020, per il 60% in conseguenza della pandemia, risulta corretto avvalersi della norma derogatoria imputando a Conto economico l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali a esso riconducibili nella misura del 60%.

Anche Assonime, in sintonia con l’interpretazione dell’OIC, (circ. n. 2/2021) afferma che la disposizione derogatoria può trovare una giustificazione, non solo nei casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, ma anche quando si sono manifestate situazioni che hanno prodotto un impatto negativo della pandemia da COVID-19 provocando una perdita di bilancio o una riduzione dei ricavi.
Il regime ordinario di valutazione ex art. 2426 c.c. consente di modificare il piano stesso, cambiando il metodo di ammortamento oppure incidendo sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite, Quindi, se la pandemia ha modificato l’originario piano di ammortamento la deroga, per Assonime, “non può che essere quello di ampliare lo spazio di azione dei criteri di ammortamento, oltre i limiti previsti dalla disciplina ordinaria, fino ad arrivare alla completa sospensione della quota che sarebbe stata imputabile nell’esercizio in base al piano d’ammortamento originario”.

Quindi il regime derogatorio consente di sospendere l’ammortamento anche in caso di mancato utilizzo dei cespiti in via temporanea o per lungo tempo, al contrario il documento OIC 16 non consente alcuna interruzione dell’ammortamento.
Sempre secondo Assonime, la deroga dovrebbe essere consentita “anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo di un singolo bene o di una classe di beni ma deriva in senso più ampio dal fatto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da COVID-19”. Questa impostazione trova la sua logica nella considerazione per cui, mentre nel normale funzionamento dell’attività le quote di ammortamento, quali costi di gestione dell’impresa, si correlano con i ricavi prodotti attraverso l’utilizzo delle immobilizzazioni, a causa della pandemia “il sostenimento dei costi degli ammortamenti […] non trova una correlazione nell’ordinario processo di generazione dei ricavi”.

Infine, la dottrina afferma che il ricorso al regime derogatorio non sarebbe giustificato se la pandemia ha inciso positivamente sull’operatività dell’impresa, per i soggetti che hanno registrato, nel 2020, un incremento della produzione o del fatturato.

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I lavori trainati nel Superbonus 110%

I lavori trainati nel Superbonus 110%

superbonus 110L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 60/E emanata nella giornata del 28 settembre 2020, ha affrontato una questione importante in merito all’ambito applicativo del superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio.

L’ipotesi è quella di lavori “trainanti” effettuati sulle parte comuni condominiali e contestuali lavori “trainati” fatti dal singolo condomino sul proprio appartamento. In dettaglio, in questo caso è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se, ad esempio, in caso di cappotto termico fatto sull’edificio condominiale (lavoro trainante) il singolo condomino potrà fruire del superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi eseguita sul proprio singolo appartamento (lavoro trainato).

Rientrano nel superbonus 110% anche i lavori c.d. trainati, ossia quelli che danno diritto alla potenziata detrazione fiscale solo se eseguiti congiuntamente ai trainanti. In particolare si tratta dei classici interventi di efficientamento energetico (ad esempio la sostituzione degli infissi); dell’installazione di impianti solari fotovoltaici; delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’ambito soggettivo, il superbonus 110% si applica al condominio; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” (es. cappotto termico) consente a ciascun condomino di fruire del superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus (es. sostituzione infissi).

Dunque, se sul condominio è fatto il cappotto termico che dà diritto al superbonus 110%, allora il singolo condomino potrà fruire, nel rispetto di tutti i requisiti, del superbonus anche per la sostituzione degli infissi fatta personalmente sul proprio appartamento condominiale.

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Compatibilità del Commercialista con l’incarico di amministratore unico

Compatibilità del Commercialista con l’incarico di amministratore unico

Amministratore UnicoIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili C.N.D.C.E.C. con l’ordine n. 160 del 2011, ha analizzato le cause di incompatibilità della professione di Commercialista, in riguardo all’ assunzione di incarico di amministratore unico in una S.r.l. e con la successiva iscrizione del professionista presso la Camera di Commercio.
I Commercialisti possono assumere la carica di Amministratore Unico di una società a responsabilità limitata o Spa e sono anche compatibili con la mera qualità di socio.
Il secondo comma del citato articolo 4 del d.lgs N° 139/2005, sancisce la compatibilità della professione di commercialista con l’esercizio in conto proprio o per conto altrui di attività di impresa rispettando i seguenti parametri:

  • qualora il commercialista rivesta la carica di amministratore unico di società “sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”;
  • quando trattasi di attività esercitate per la gestione patrimoniale e di mero godimento o conservative di beni per conto proprio o di terzi;
  • qualora il commercialista rivesta la carica di amministratore all’interno di una società di servizi strumentale o ausiliare all’esercizio della professione di commercialista.

La normativa di cui al comma 1 del suddetto decreto legislativo, individua una specifica incompatibilità del commercialista quando l’esercizio dell’attività d’impresa venga esercitata in conto proprio o in nome proprio o altrui quindi sotto il proprio nome fisico quale persona fisica.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in base a quanto disposto dal comma 2 del sopra citato art. 4, ritiene compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico o con delega ovvero presidente o amministratore delegato quando questi non avendo partecipazione al capitale, l’attività di amministrazione, attiene a uno specifico incarico professionale, e sia escluso un interesse commerciale proprio. In tal caso dovrà essere accertata l’effettiva assenza, di un interesse economico prevalente da parte del commercialista amministratore unico.

Quindi la norma vuole spiegare che nella buona pratica il commercialista che assume l’incarico di amministratore unico in Srl, non potrà essere anche socio della stessa Srl, se non in maniera marginale, venendosi a configurare in tal caso, la sua attività di amministratore quale diretta a un interesse di lucro imprenditoriale proprio.

Quindi il commercialista «amministratore unico non socio» di una società a responsabilità limitata o di capitali in genere è perfettamente compatibile con la professione.

 

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Revisori: è il tempo di acquisire le conferme esterne

Revisori: è il tempo di acquisire le conferme esterne

revisioneÈ una delle procedure di revisione, che comporta precise regole e tempistiche appropriate, al fine di ricevere i riscontri richiesti e operare i pertinenti controlli; nella procedura di revisione tale attività viene identificata come circolarizzazione.

Il principio che disciplina la procedura di circolarizzazione è l’ISA Italia 505. Tale procedura consente al revisore di acquisire elementi probativi di alta valenza qualitativa su cui basare il proprio giudizio professionale sul bilancio d’esercizio soggetto a revisione. È fondamentale che il revisore proceda per tempo a svolgere le procedure di circolarizzazione in quanto non potranno essere prese in considerazione le risposte pervenute dopo la data prevista per l’emissione della relazione di revisione.

La procedura consiste nell’invio di lettere di conferma a terze parti del saldo risultante dalla contabilità e/o di informazioni altrimenti difficilmente ottenibili o riscontrabili (stato contenziosi, merci in deposito, accordi raggiunti, condizioni contrattuali non sottoscritte, ecc).

Le richieste di conferma più utilizzate nella prassi sono quelle di tipo positivo, dove si richiede al destinatario di indicare espressamente se è in accordo o meno con le informazioni contenute nella richiesta oppure di fornire le informazioni richieste.

Nella pratica operativa, il revisore richiede un’attestazione alla società contenente gli elenchi dei soggetti che sono destinatari in toto delle lettere di conferma (banche, finanziarie, legali, fiscalisti, consulenti del lavoro, assicurazioni, società di leasing e factoring, depositari e agenti). Per i clienti e i fornitori il revisore, invece, nel selezionare i soggetti ai quali inviare la richiesta, si basa su tecniche di campionamento, definite nella loro estensione in base al rischio di revisione identificato e valutato. Le scelte fatte e le evidenze raccolte devono sempre essere documentate in modo appropriato nelle carte di lavoro.

Definiti i soggetti, la società revisionata deve predisporre le lettere su propria carta intestata a firma del legale rappresentante. L’invio delle lettere deve essere eseguito esclusivamente dal revisore e può essere effettuato sia a mezzo posta ordinaria che tramite PEC, procedura largamente utilizzata, per ovvia praticità.

Una volta spedite le richieste, il revisore provvederà a monitorare e ad aggiornare periodicamente, predisponendo i solleciti nel caso di risposte non pervenute in tempi brevi.

È opportuno che le risposte pervengano esclusivamente all’indirizzo di posta ordinaria o meglio PEC del revisore.

Ottenute le risposte il revisore dovrà effettuare i puntuali riscontri tra i dati presenti nella risposta ricevuta e le risultanze contabili e informative della società revisionata. In caso di discordanze o di elementi anomali nella risposta, il revisore svolgerà tutte le verifiche opportune per stabilire se tali differenze siano da imputare o meno a errori. Il revisore dovrà comunque avere un adeguato livello di scetticismo professionale per valutare le informazioni ricevute dall’esecuzione di tale procedura.

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Contributi previdenziali regime forfetario

Contributi previdenziali regime forfetario

contributi previdenzialiL’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale.
Tra i vari vantaggi di natura fiscale che l’accesso al regime comporta, vi è anche l’agevolazione sui versamenti dei contributi previdenziali dovuti, pari alla diminuzione degli stessi del 35%. Al fine di beneficiare di questa agevolazione, è necessario inoltrare apposita domanda, posto in essere di avere i necessari prerequisiti per accedervi.
Si rimanda, per la dettagliata esposizione dei requisiti e delle modalità di accesso, alla seguente circolare nella nostra area del sito.

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