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Relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio 2020

Relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio 2020

RelazioneIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la versione aggiornata per i bilanci chiusi al 31.12.2020 del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.
PRINCIPALI NOVITÀ
Il nuovo modello di Relazione unitaria risente delle tante novità in tema di redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 conseguenti essenzialmente all’implementazione delle misure di sostegno alle imprese nel tentativo di fronteggiare gli effetti negativi causati dall’emergenza pandemica da COVID-19.
Nel documento viene fornito un focus particolare sulle seguenti disposizioni:

  • la deroga in merito all’applicazione del principio di continuità aziendale ai sensi dell’art. 38-quater del DL 34/2020, conv. la L. 77/2020;
  • la sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020;
  • la disciplina delle perdite ai sensi dell’art. 6 del DL 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”) così come modificato dalla legge di bilancio per il 2021.

Con particolare riguardo alla revisione legale, le novità sono legate principalmente all’entrata in vigore di 22 nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) avvenuta a seguito della pubblicazione della determina del MEF-RGS del 3 agosto 2020. Si rileva, peraltro, che tali novità non hanno impattato, se non in misura contenuta, sulle regole specifiche per la predisposizione della Relazione di revisione per il 2020 e il modello di relazione.

Nel nuovo standard, inoltre, si è tenuto conto delle nuove “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” pubblicate il 18.12.2020, all’interno delle quali vi è una sezione (la n. 7) specificatamente dedicata alla struttura e al contenuto della Relazione dei sindaci.

SCHEMI DI RELAZIONE E DI RINUNCIA AI TERMINI
Il documento del CNDCEC contiene tre allegati, due dei quali forniscono modelli di Relazione unitaria utilizzabile dal sindaco-revisore, rispettivamente, in assenza o in presenza di utilizzo delle suddette deroghe.
L’allegato 3, invece, contiene uno schema di rinuncia ai termini ex art. 2429 co. 3 c.c., che si è ritenuto utile fornire in quanto il perdurare dell’emergenza sanitaria avrà probabilmente impatti sulla gestione delle procedure di formazione del bilancio 2020 e sull’iter di approvazione in assemblea nonché, di riflesso, sulle attività dei sindaci-revisori.

Fonte Eutekne (Informastudi 7/2021)

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Deroga ammortamenti 2020

Deroga ammortamenti 2020

ammortamentiL’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito consente, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Si potrà scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, anche a una percentuale inferiore al 100%.

Il documento interpretativo OIC 9, non ancora in versione definitiva, ribadisce che le motivazioni devono essere indicate nella Nota Integrativa.
Secondo il documento, una società può decidere di avvalersi della norma derogatoria per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia e, a tal fine, stabilire che l’aliquota di ammortamento dell’anno sia pari a zero. Inoltre, una società può decidere di avvalersi della norma per ridurre l’effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione avvenuta nell’anno a causa della pandemia e, a tal fine, stabilire la quota di ammortamento utilizzando il criterio dei mesi di apertura. Ipotizzando, ad esempio, una chiusura di 6 mesi, la società potrebbe decidere di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio. Nel caso, infine, di una società che possiede un impianto produttivo che ha lavorato, nel corso dell’esercizio 2020, per il 60% in conseguenza della pandemia, risulta corretto avvalersi della norma derogatoria imputando a Conto economico l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali a esso riconducibili nella misura del 60%.

Anche Assonime, in sintonia con l’interpretazione dell’OIC, (circ. n. 2/2021) afferma che la disposizione derogatoria può trovare una giustificazione, non solo nei casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, ma anche quando si sono manifestate situazioni che hanno prodotto un impatto negativo della pandemia da COVID-19 provocando una perdita di bilancio o una riduzione dei ricavi.
Il regime ordinario di valutazione ex art. 2426 c.c. consente di modificare il piano stesso, cambiando il metodo di ammortamento oppure incidendo sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite, Quindi, se la pandemia ha modificato l’originario piano di ammortamento la deroga, per Assonime, “non può che essere quello di ampliare lo spazio di azione dei criteri di ammortamento, oltre i limiti previsti dalla disciplina ordinaria, fino ad arrivare alla completa sospensione della quota che sarebbe stata imputabile nell’esercizio in base al piano d’ammortamento originario”.

Quindi il regime derogatorio consente di sospendere l’ammortamento anche in caso di mancato utilizzo dei cespiti in via temporanea o per lungo tempo, al contrario il documento OIC 16 non consente alcuna interruzione dell’ammortamento.
Sempre secondo Assonime, la deroga dovrebbe essere consentita “anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo di un singolo bene o di una classe di beni ma deriva in senso più ampio dal fatto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da COVID-19”. Questa impostazione trova la sua logica nella considerazione per cui, mentre nel normale funzionamento dell’attività le quote di ammortamento, quali costi di gestione dell’impresa, si correlano con i ricavi prodotti attraverso l’utilizzo delle immobilizzazioni, a causa della pandemia “il sostenimento dei costi degli ammortamenti […] non trova una correlazione nell’ordinario processo di generazione dei ricavi”.

Infine, la dottrina afferma che il ricorso al regime derogatorio non sarebbe giustificato se la pandemia ha inciso positivamente sull’operatività dell’impresa, per i soggetti che hanno registrato, nel 2020, un incremento della produzione o del fatturato.

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I lavori trainati nel Superbonus 110%

I lavori trainati nel Superbonus 110%

superbonus 110L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 60/E emanata nella giornata del 28 settembre 2020, ha affrontato una questione importante in merito all’ambito applicativo del superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio.

L’ipotesi è quella di lavori “trainanti” effettuati sulle parte comuni condominiali e contestuali lavori “trainati” fatti dal singolo condomino sul proprio appartamento. In dettaglio, in questo caso è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se, ad esempio, in caso di cappotto termico fatto sull’edificio condominiale (lavoro trainante) il singolo condomino potrà fruire del superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi eseguita sul proprio singolo appartamento (lavoro trainato).

Rientrano nel superbonus 110% anche i lavori c.d. trainati, ossia quelli che danno diritto alla potenziata detrazione fiscale solo se eseguiti congiuntamente ai trainanti. In particolare si tratta dei classici interventi di efficientamento energetico (ad esempio la sostituzione degli infissi); dell’installazione di impianti solari fotovoltaici; delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’ambito soggettivo, il superbonus 110% si applica al condominio; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” (es. cappotto termico) consente a ciascun condomino di fruire del superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus (es. sostituzione infissi).

Dunque, se sul condominio è fatto il cappotto termico che dà diritto al superbonus 110%, allora il singolo condomino potrà fruire, nel rispetto di tutti i requisiti, del superbonus anche per la sostituzione degli infissi fatta personalmente sul proprio appartamento condominiale.

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Contributi previdenziali regime forfetario

Contributi previdenziali regime forfetario

contributi previdenzialiL’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale.
Tra i vari vantaggi di natura fiscale che l’accesso al regime comporta, vi è anche l’agevolazione sui versamenti dei contributi previdenziali dovuti, pari alla diminuzione degli stessi del 35%. Al fine di beneficiare di questa agevolazione, è necessario inoltrare apposita domanda, posto in essere di avere i necessari prerequisiti per accedervi.
Si rimanda, per la dettagliata esposizione dei requisiti e delle modalità di accesso, alla seguente circolare nella nostra area del sito.

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Verifiche regimi contabili di inizio anno

Verifiche regimi contabili di inizio anno

All’inizio di ogni nuovo periodo di imposta, nello specifico il 2021, occorre verificare:
1) la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
• la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
• le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
2) la percentuale del pro rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2019 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2020 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

La tenuta della contabilità semplificata

L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli  enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Regole particolari per i professionisti
Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:
• 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
• 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Regole per la liquidazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Normativamente sono previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva:
• 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
• 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Occorre prestare particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:
• per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente;
• per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Da tenere in considerazione che dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 66, Tuir i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento:
• ai ricavi incassati nel periodo di imposta se adottano il criterio di cassa
• ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate se adottano il criterio della registrazione.
Sotto tali soglie è sempre possibile effettuare liquidazioni trimestrali dell’imposta.

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Non ammissibilità della retro-imputazione dell’IVA

Non ammissibilità della retro-imputazione dell’IVA

fatturaCon l’approssimarsi della fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

La norma, infatti, espressamente escluse “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. In termini fiscali, ciò sta a significare che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2020 (per i mensili, da effettuarsi entro il 18 gennaio 2021), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.
Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2020, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2020). Nel campo “data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2020), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il Sistema di Interscambio).
In una situazione simile a quella poc’anzi rappresentata, mentre il cedente/prestatore sarà tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno (l’operazione è infatti effettuata in 30 dicembre), il cessionario/committente, che avrà certamente ricevuto la fattura successivamente all’11 gennaio 2021, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo dell’anno, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’ art. 1 del DPR 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

 

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