L’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto una specifica agevolazione per le “botteghe e negozi” colpiti dall’emergenza coronavirus in quanto costretti alla chiusura dal DPCM dell’11 marzo 2020. A tali soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Come accennato, la norma sembra essere collegata al DPCM 11 marzo 2020 che, a far data dal 12 marzo, ha sospeso:
– le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui all’Allegato 1 al citato DPCM;
– le attività dei servizi di ristorazione;
– le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all’Allegato 2.
Il costo della locazione degli immobili inutilizzabili viene quindi assunto dallo Stato nella misura del 60% perché, su base mensile, viene ipotizzato che per circa il 60% del tempo non sia stato possibile esercitare l’attività, dando per scontato che il blocco possa andare fino a fine mese (nel DPCM, per il momento, è previsto che la sospensione delle suddette attività abbia effetto fino al 25 marzo).
Venendo all’ambito applicativo, l’agevolazione si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”, formulazione forse perfettibile perché potrebbe lasciare intendere che, al fine della fruizione del credito, non sarebbe necessario il pagamento del canone. Si tratta però di una conclusione non accettabile sul piano sistematico in quanto eluderebbe la finalità della norma, che è quella di trasferire a carico del bilancio dello Stato il costo della locazione, cercando di mitigare l’effetto dell’emergenza in capo al negoziante e tenendo indenne il locatore. A tal riguardo occorre ricordare che l’onere del pagamento delle imposte sui fitti attivi permane in capo al locatore, persona fisica o società semplice, a prescindere da eventuali insoluti sui canoni a venire. Sarebbe auspicabile che, in sede di interpretazione ufficiale, tale aspetto venisse prontamente confermato, ragionando eventualmente sulla possibilità per il locatario di beneficiare del credito d’imposta anche prima dell’effettuazione del pagamento, soluzione che comunque potrebbe dilatare i normali tempi di incasso da parte del locatore.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Dal momento che per la maggior parte dei soggetti interessati dalla disposizione i termini di versamento sono stati giustamente rinviati, tale scelta legislativa determina un temporaneo problema di natura finanziaria e costringe di fatto il contribuente ad anticipare la quota di competenza dello Stato.

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