Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”. Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo.
Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.
Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:
• finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
• sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
• iniezione di liquidità nel sistema del credito;
• sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
• misure di sostegno per specifici settori economici.
Concentriamoci in particolare sul 4° punto, la “sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi”.
La sospensione degli adempimenti tributari vale difatti per tutte le imprese e professionisti, ma il rinvio più concreto e “sostanzioso” dei versamenti è solamente per i soggetti Iva con volume di ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro.
L’articolo 57 del decreto prevede un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo al prossimo 20 marzo 2020. Sono rinviati quindi anche i versamenti relativi a ritenute e contributi su lavoro dipendente, come previsto dal successivo articolo 58.
Il seguente articolo 59 prevede poi diversi differimenti relativi alle scadenze del periodo marzo – maggio:
1. Al primo comma sono differiti al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari scadenti tra marzo e maggio (prima fra tutti la dichiarazione annuale IVA, scadente il 30 di aprile);
2. Al secondo comma viene definito il precedentemente menzionato limite di 2 milioni di euro di fatturato per godere della sospensione “più lunga”: vengono dispensati dal versamento di tutti tributi da autoliquidazione relativi a ritenute, contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti e assimilati e dal versamento dell’IVA tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore ad euro 2.000.000. I tributi oggetto di questa proroga sono quelli scadenti tra l’8 e il 31 marzo. La nuova data di versamento prevista è il 31 maggio, in un’unica soluzione senza sanzioni e con la possibilità di ottenere in alternativa una dilazione in 5 rate del versamento;
3. Ulteriore punto importante è al comma 6 di questo articolo, il quale prevede un aiuto finanziario tramite la facoltà per i soggetti che subiscano ritenute da lavoro professionista o da agenti (e con ricavi non eccedenti i 400.000 euro) di esprimere ai sostituti di imposta l’opzione di non versare la ritenuta sul compenso ma di pagarla agli stessi professionisti per tutti i compensi percepiti tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 marzo. I professionisti dovranno poi provvedere al versamento della propria ritenuta (in autoliquidazione) in unica soluzione il 31 maggio o con fino a 5 rate mensili a partire dalla stessa data.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative