tel. 0225061175 info@cerianiangelo.it

Al fine di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate prosegue con l’azione cosiddetta di “compliance” per la determinazione dei volumi d’affari dei contribuenti titolari di partita IVA, i cui dati dello “spesometro” risultino difformi da quelli comunicati dai loro clienti.

La Legge n. 190 del 2014, aveva previsto l’implementazione di alcune comunicazioni da inoltrare ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento dell’8 ottobre n. 237975/2018 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che specifici soggetti IVA conoscano i risultati del confronto tra i dati da essi comunicati tramite lo spesometro e quelli fatti pervenire dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate con lo stesso mezzo.

Tale comunicazione, inviata dall’Agenzia delle Entrate, è finalizzata ad appurare l’esatto volume d’affari del contribuente interpellato.
I contribuenti possono attivarsi per fornire all’Amministrazione finanziaria elementi ed informazioni utili a chiarire e risolvere eventualmente l’apparente anomalia. In particolare, relativamente alla dichiarazione IVA che sarà oggetto della comunicazione, gli stessi contribuenti saranno in grado di verificare la discordanza dei dati emersi dal confronto effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, avvalendosi degli intermediari incaricati (commercialisti ed esperti contabili), potranno richiedere informazioni ed eventualmente segnalare dati non conosciuti all’Agenzia delle Entrate.

Gli errori, eventualmente riscontrati, potranno essere regolarizzati mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472 – 1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni. Non sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso nel caso in cui siano stati notificati atti di liquidazione, irrogazione sanzioni, accertamento o comunicazioni di irregolarità.

La comunicazione e le informazioni di dettaglio saranno inviate all’indirizzo PEC del contribuente; se esso risulterà inattivo oppure inesistente in INI PEC, l’invio sarà effettuato per posta ordinaria.

Sarà comunque possibile consultare la comunicazione di invito alla compliance, direttamente dal contribuente o per il tramite dell’intermediario, a cui lo stesso ha conferito delega, nel “cassetto fiscale” della propria area riservata presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative

Share This