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La Legge di Bilancio 2019 ha sancito l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani.

Ad oggi, per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani, l’invio online degli incassi giornalieri all’Amministrazione finanziaria è facoltativo per opzione in cambio di vantaggi fiscali quali l’esonero dagli obblighi di certificazione e di registrazione delle operazioni attive, il riconoscimento di un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico e certamente la riduzione di due anni dei termini di accertamento, salvo l’obbligo di dimostrare la tracciabilità di incassi e pagamenti per importo unitario superiore a 500 euro.

Dal 1° luglio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore telematico, con una diversa distinzione sulla partenza a seconda del volume d’affari:

  • contribuenti con ricavi sopra 400.000 euro: obbligo dei corrispettivi elettronici dal 1° luglio 2019;
  • contribuenti con ricavi sotto 400.000 euro: obbligo corrispettivi da gennaio 2020.

I corrispettivi giornalieri transiteranno dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle entrate con la conseguente trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico.

L’art. 17 del D.L. 119/2018 pone l’obbligo della certificazione fiscale, attraverso lo scontrino elettronico, per i piccoli contribuenti dal 2020, salvo la scelta di anticipare la suddetta novità, attraverso l’opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015 che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate tramite un’apposita domanda entro il 31 dicembre 2018 con l’obbligo di permanenza per un quinquennio che, salvo revoca, potrebbe rinnovarsi di ulteriori 5 anni.

Un’importante novità riguarderà le imprese in contabilità semplificata che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art.4 del D.Lgs. 127/2015, le quali saranno esonerate anche dalla tenuta dei registri IVA. Per tali soggetti, sarà obbligatorio, quindi, solo il registro degli incassi e dei pagamenti, salvo particolari esoneri. Cosa diversa varrà per i soggetti in contabilità semplificata, che hanno optato, ai fini delle imposte sui redditi, per il regime del “registrato”, di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973, che invece dovranno continuare a conservare i registri IVA.

Tra i diversi vantaggi che verranno posti in capo ai soggetti tenuti alla presente novità introdotta dal D.L.119/2018, viene concesso, per gli esercizi 2019 e 2020, un contributo pari al 50% della spesa sostenuta ai fini dell’acquisto o dell’adattamento degli strumenti che consentono di adempiere al nuovo obbligo. Anche per lo scontrino elettronico dovranno mantenersi e verificarsi i requisiti di: leggibilità, integrità, autenticità ed immodificabilità del contenuto.

Quindi, al pari della fattura elettronica, si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva a norma del file XML trasmesso. In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio. Infine occorre ricordare che dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi” saranno consultabili i file trasmessi al SDI.

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