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Come già trattato su questo blog, dal 2019 verrà introdotto l’obbligo per tutti di fatturazione elettronica. Ciò porterà con sé una serie di semplificazioni, in quanto l’Agenzia delle Entrate avrà modo di monitorare direttamente una serie di dati rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

L’acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture dai soggetti passivi IVA comporterà dal 1° gennaio 2019 l’abrogazione dello spesometro e della comunicazione dati IVA e permetterà all’Agenzia delle Entrate di elaborare una serie di strumenti finalizzati a ridurre gli adempimenti per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata.

L’Agenzia metterà a disposizione:

1. gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

2. una bozza di dichiarazione IVA, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

3. una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

4. le bozze dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte (IVA/Irpef) da versare, compensare o richiedere a rimborso.

La modalità di funzionamento delle dichiarazioni precompilate dovrebbe essere la stessa già sperimentata per la dichiarazione 730 precompilata:

• i dati sono messi gratuitamente a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• è responsabilità del contribuente controllarne la correttezza (nel caso di errori la responsabilità ricade su quest’ultimo).

Inoltre, per quanto riguarda la precompilata:
• del modello IVA: dovrebbe riportare quasi nella sua interezza l’esito finale. Il contribuente dovrà comunque procedere ad integrarlo con le rettifiche annuali (rettifica della detrazione; applicazione del pro rata; ecc.) e con alcuni regimi speciali (beni usati, ecc.), oltre a correggere l’applicazione di alcune indetraibilità oggettive;
• del modello Redditi PF/SP: il contribuente dovrebbe intervenire più approfonditamente (correzione delle plusvalenze; inserimento delle sopravvenienze; ecc.).

Per i contribuenti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell’Agenzia viene meno l’obbligo di tenuta dei registri acquisti e vendite (nel caso non vengano modificati i dati precompilati). Questa agevolazione, tuttavia, allo stato della normativa attuale, troverà rara applicazione.

Tuttavia, è necessario che il legislatore agisca su alcuni aspetti ai fini dell’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica:
• Rivisitazione dei termini per l’emissione delle fatture: possibilità di invio delle fatture al sistema di interscambio entro il termine della liquidazione dell’imposta.
• Revisione dei meccanismi di detraibilità: detrazione dell’IVA anche se la fattura è stata ricevuta nei primi giorni del mese successivo purché entro in termini della liquidazione.
Soppressione dell’obbligo di protocollazione delle fatture ricevute, in quanto già individuate univocamente dal sistema di gestione delle fatture elettroniche.

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