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revisione legaleTra le misure contenute nel disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto “sblocca cantieri” è ricompresa anche una previsione sulla nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. È stato infatti modificato l’articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019) che aveva, a sua volta, novellato l’articolo 2477 del Codice civile, in tema di controllo nelle Srl.

Vengono rivisti i casi in cui le Srl sono obbligate alla nomina di un organo di controllo o del revisore: è previsto un innalzamento, rispetto al vigente testo dell’articolo 2477 c.c., delle soglie che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

La nomina obbligatoria del revisore o anche dell’organo di controllo scatterà quindi nelle ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
  • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 20 unità (rispetto alle attuali 10 unità).

Le modifiche non hanno modificato la norma che prevede l’obbligo di nomina del revisore quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati, né la disposizione ai sensi della quale l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa qualora, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei limiti indicati.

Il raddoppio dei parametri attualmente contenuti nel nuovo Codice della crisi di impresa era auspicato anche dal CNDCEC, come giusto punto di equilibrio per tranquillizzare le imprese di piccole dimensioni senza stravolgere, però, gli obiettivi del nuovo Codice.

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