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La Legge di Bilancio, per l’anno 2018, ripropone la possibilità di rideterminare il valore/costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili, da parte di:

 

persone fisiche, per operazioni estranee all’attività di impresa;
società semplici;
società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, TUIR;
enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.

La norma consente di rideterminare il valore/costo di acquisto delle quote/azioni e dei terreni, al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo.

La procedura di rivalutazione: Aliquota, Condizioni e Scadenze

L’aliquota per la rivalutazione del valore delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni, è stata stabilita nella misura dell’8%.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2018.

A tale proposito, occorre un’apposita perizia di stima, necessariamente redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA, nonché asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio, entro il 2 luglio 2018 (in quanto l’ordinario termine del 30 giugno cade di sabato).

Il 2 luglio 2018, è anche la scadenza per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata, in caso di rateizzazione della stessa.

La rivalutazione delle partecipazioni deve essere riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società.

In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

• sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
• sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi).

Partecipazioni già rivalutate

Qualora il contribuente avesse già provveduto a rideterminare il valore/costo delle partecipazioni possedute ad una delle date precedenti, potrà in ogni caso usufruire della rivalutazione attuale. Questo con riferimento anche alla stessa partecipazione, sempreché la stessa sia posseduta alla nuova data prevista.

In questo caso il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; può inoltre scomputare l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

 

ESEMPI:
Rivalutazione di una Partecipazione

La sig.ra Maria detiene una partecipazione del 20% nella società Rivoluzione s.r.l., il cui capitale sociale ammonta a Euro 150.000. Il costo che la sig.ra Maria sostenne all’epoca per l’acquisto della sua partecipazione fu di Euro 40.000.
Essendo ora la signora intenzionata a vendere la sua quota, si rivolge al commercialista della società affinché venga redatta la perizia di stima.

Dalla perizia, il valore del patrimonio netto della società al 1° gennaio 2018 risulta essere di Euro 1.500.000. Il valore della partecipazione della signora Pina è quindi pari a Euro 300.000 (1.500.000 x 20%).
La signora potrà quindi optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di rivalutazione versando un importo pari a Euro 24.000 (300.000 x 8%), per evitare di assoggettare a tassazione ordinaria la plusvalenza derivante dalla vendita.

Per il versamento di tale somma, Maria avrà a sua disposizione due alternative:

  • versamento in unica soluzione entro il 02/07/2018;
  • versamento in 3 rate di pari importo (NB. per la 2° e 3° rata è previsto un interesse annuo del 3%).
    • 1° rata entro 02/07/2018
    • 2° rata entro 01/07/2019
    • 3° rata entro 30/06/2020

Al momento della vendita, la sig.ra Maria, stabilito con l’acquirente il corrispettivo di vendita pari a Euro 300.000, non subirà ulteriore tassazione sulla plusvalenza realizzata.

 

Rivalutazione di un Terreno

Il sig. Bianchi, proprietario di un terreno agricolo di 20.000 mq acquistato nel 2010 al prezzo di Euro 300.000, è ora intenzionato a venderlo ad un’azienda agricola del luogo.

Bianchi decide quindi di conferire ad un ingegnere l’incarico di redigere una perizia di stima del valore del terreno in questione; dalla perizia risulta un valore di euro 60/mq, per un totale di euro 1.200.000 (60 €/mq x 20.000mq).

Optando per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, il sig. Bianchi sarà tenuto a corrispondere a titolo d’imposta sostitutiva una somma di Euro 96.000 (1.200.000 x 8%), per evitare di assoggettare a tassazione ordinaria la plusvalenza derivante dalla vendita.

Per il versamento di tale somma, Bianchi avrà a sua disposizione due alternative:

  • versamento in unica soluzione entro il 02/07/2018;
  • versamento in 3 rate di pari importo (NB. per la 2° e 3° rata è previsto un interesse annuo del 3%).
    • 1° rata entro 02/07/2018
    • 2° rata entro 01/07/2019
    • 3° rata entro 30/06/2020

Al momento della vendita, il sig. Bianchi, concordando con l’acquirente un corrispettivo di vendita pari a Euro 1.200.000, non subirà ulteriore tassazione sulla plusvalenza realizzata.

È bene inoltre ricordare che un soggetto che ha rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione; in questo caso, il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; può inoltre scomputare l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

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