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rivalutazioneIl DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), nell’art. 110, disciplina la rivalutazione dei beni d’impresa per l’anno 2020.
Possono beneficiare della rivalutazione tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti “solari” quindi il bilancio al 31.12.2020).
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
La rivalutazione può riguardare i singoli beni (a differenza del passato dove tutti i beni appartenenti ad una categoria omogenea dovevano essere rivalutati) e la rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici o anche con riconoscimento fiscale tramite il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% delle imposte Irpef/Ires e Irap.
Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Poiché i conteggi di attualizzazione sono effettuati su base annua, e considerata che l’attualizzazione per pochi mesi ha una influenza minima sui conteggi, le rate sono comunque rappresentate sempre come 3 rate di pari importo.

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

  • dall’esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”) per quanto riguarda gli ammortamenti;
  • dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2024, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Lo studio è a disposizione per stimare, in caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale dei maggiori valori, il risparmio fiscale derivante dai futuri maggiori ammortamenti e/o minori/maggiori plusvalenze/minusvalenze.
Viene altresì stimato l’effetto che la rivalutazione ha sul conto economico in considerazione dei maggiori ammortamenti, minori plusvalenze o maggiori minusvalenze e tenuto conto delle imposte differite, in caso di rivalutazione esclusivamente civilistica, o delle minori imposte sui valori fiscalmente riconosciuti.

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