
Nuove condizioni per l’accesso al regime forfettario
A far data dal 1.1.2020, si dovrà tenere conto di un paio di nuove condizioni per rientrare nel regime forfettario:
- una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi/compensi ragguagliati ad anno di 65 mila euro, secondo cui non devono essere sostenute spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;
- una nuova causa di esclusione per coloro che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
In conseguenza delle nuove disposizioni, i contribuenti che decidessero di entrare nel nuovo regime, ma soprattutto quelli che opteranno per la sua conferma nel 2020, devono procedere a verificare il nuovo requisito di accesso (sostenimento di spese per lavoro dipendente non oltre i 20.000 euro lordi) con riferimento all’anno 2019. Per la nuova causa di esclusione (percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro) si ritiene invece di poter fare riferimento ai chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/E/2016, in forza dei quali è necessario far riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente.
Se tale interpretazione venisse confermata, a seguito dell’introduzione delle due disposizioni sopra richiamate, molti contribuenti che erano forfettari fino al 31.12.2019, non potranno più esserlo dal prossimo 01.01.2020.

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