
Convenienza della rivalutazione delle partecipazioni
La legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla data del 1° Gennaio 2019.
La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni detenute alla data del 1° Gennaio 2019 si perfeziona al compimento delle seguenti condizioni:
• predisposizione di una perizia di stima della partecipazione, redatta ed asseverata entro la data del 30 Giugno 2019 da un professionista abilitato;
• versamento dell’imposta sostitutiva entro la data del 30 Giugno 2019.
Una novità importante, riguarda le aliquote dell’imposta sostitutiva da versare; in particolare, sono state introdotte due aliquote differenti a seconda della tipologia di partecipazione da rivalutare. Le nuove aliquote sono:
11% per le partecipazioni qualificate;
10% per le partecipazioni non qualificate.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il termine unico del 1° Luglio 2019 (la scadenza originaria del 30 Giugno 2019 cade di domenica). Tale imposta può essere pagata anche in 3 rate annue di uguale importo, maggiorate (la seconda e la terza rata) dell’interesse pari al 3% annuo.
La rideterminazione del valore di acquisto di una partecipazione, può portare ad alcuni significativi vantaggi: consente di pagare un’imposta sostitutiva, alla data del 30 Giugno 2019, pari all’11% (partecipazioni qualificate) o al 10% (partecipazioni non qualificate).
Rideterminato il valore di acquisto della partecipazione, in caso di cessione della stessa, l’imposta sostitutiva del 26% sarà pagata soltanto sulla differenza tra il valore rideterminato in sede di perizia di stima ed il reale valore di cessione.
E’ quindi evidente come in diverse circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente può rilevarsi notevole. E’ anche vero, però, che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, il contribuente dovrà sostenere esborso anticipato per il versamento dell’imposta sostitutiva, rispetto alla data dell’incasso derivante dalla vendita della partecipazione (nei casi ovviamente in cui la cessione avvenga dopo la data del 1° Luglio 2019) ed, inoltre, dovrà accollarsi interamente il costo della perizia di stima necessaria per procedere alla rivalutazione delle quote.
E’ quindi opportuno, prima di procedere alla rivalutazione delle quote ed effettuare la necessaria perizia di stima entro la data del 1° Luglio 2019, effettuare preventivamente un’analisi di convenienza dell’operazione.

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