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Convenienza della rivalutazione delle partecipazioni

Convenienza della rivalutazione delle partecipazioni

rivalutazione_partecipazioneLa legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla data del 1° Gennaio 2019.

La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni detenute alla data del 1° Gennaio 2019 si perfeziona al compimento delle seguenti condizioni:
predisposizione di una perizia di stima della partecipazione, redatta ed asseverata entro la data del 30 Giugno 2019 da un professionista abilitato;
versamento dell’imposta sostitutiva entro la data del 30 Giugno 2019.

Una novità importante, riguarda le aliquote dell’imposta sostitutiva da versare; in particolare, sono state introdotte due aliquote differenti a seconda della tipologia di partecipazione da rivalutare. Le nuove aliquote sono:

11% per le partecipazioni qualificate;
10% per le partecipazioni non qualificate.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il termine unico del 1° Luglio 2019 (la scadenza originaria del 30 Giugno 2019 cade di domenica). Tale imposta può essere pagata anche in 3 rate annue di uguale importo, maggiorate (la seconda e la terza rata) dell’interesse pari al 3% annuo.

La rideterminazione del valore di acquisto di una partecipazione, può portare ad alcuni significativi vantaggi: consente di pagare un’imposta sostitutiva, alla data del 30 Giugno 2019, pari all’11% (partecipazioni qualificate) o al 10% (partecipazioni non qualificate).
Rideterminato il valore di acquisto della partecipazione, in caso di cessione della stessa, l’imposta sostitutiva del 26% sarà pagata soltanto sulla differenza tra il valore rideterminato in sede di perizia di stima ed il reale valore di cessione.

E’ quindi evidente come in diverse circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente può rilevarsi notevole. E’ anche vero, però, che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, il contribuente dovrà sostenere esborso anticipato per il versamento dell’imposta sostitutiva, rispetto alla data dell’incasso derivante dalla vendita della partecipazione (nei casi ovviamente in cui la cessione avvenga dopo la data del 1° Luglio 2019) ed, inoltre, dovrà accollarsi interamente il costo della perizia di stima necessaria per procedere alla rivalutazione delle quote.

E’ quindi opportuno, prima di procedere alla rivalutazione delle quote ed effettuare la necessaria perizia di stima entro la data del 1° Luglio 2019, effettuare preventivamente un’analisi di convenienza dell’operazione.

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Dichiarazione d’intento, come fare per la fattura elettronica

Dichiarazione d’intento, come fare per la fattura elettronica

A seguito dell’introduzione, a partire dal 01/01/2019, dell’obbligo della FE tra privati, ci si interroga su quali riferimenti riportare e quali campi compilare nel documento elettronico nel caso in cui siano state emesse delle dichiarazioni d’intento.

L’art.1 D.L. 746/1983 prevede che “gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa” e prevede che tanto esportatore abituale quanto fornitore devono progressivamente numerarla e annotarla, entro 15 giorni, nei rispettivi registri. La dichiarazione in questione è quella da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica da consegnare al fornitore, unitamente alla ricevuta stessa. La ricevuta contiene una stringa di 17 + 6 caratteri che rappresenta il protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate; protocollo che il fornitore deve peraltro riportare nell’elencazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva. Quali sono quindi gli estremi da riportare in FE e dove?

L’Agenzia delle Entrate, ha fornito due risposte in merito:
Nella prima (la n. 14 di novembre) è precisato che l’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio, il campo “Causale”. Si ritiene che il numero sia quello attribuito dall’esportatore dichiarante ma va da sé che nulla vieta (come fanno alcuni) di indicare entrambi i protocolli (es. “Vostra d.i. n. 10 del 15.01.2018 – nostro protocollo n. 3/2019”).
Nella successiva FAQ (la n. 49 di dicembre) è stata anche confermata la possibilità di agire a livello di “singola linea fattura” usando il blocco “Altri dati gestionali”.

L’Assosoftware, parzialmente in linea con questa seconda soluzione propende per l’utilizzo dei campi contenuti in Altri Dati Gestionali.
Il contribuente può quindi riportare quello che meglio gli riesce, in quanto i diversi protocolli sono comunque riconducibili alla stessa dichiarazione d’intento, fino a una presa di posizione definitiva, come precisato in occasione dell’audizione 7.11.2018 al PDL 1074, l’Agenzia sta lavorando a un progetto specifico mirato a consentire una verifica dei requisiti (in materia di plafond), valorizzando i dati che saranno forniti attraverso la fattura elettronica.

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Fattura elettronica e commercianti al minuto

Fattura elettronica e commercianti al minuto

Nel commercio al dettaglio la fattura richiesta dal cliente deve necessariamente essere emessa in formato elettronico dallo scorso 1° gennaio 2019, a meno che il soggetto emittente non ricada in una delle condizioni di esonero previste dall’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

In forza di quanto disposto dall’art. 22 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate non sono tenuti all’emissione della fattura, a meno che questa non sia “richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. Il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale consente di adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Si è avuta ulteriore conferma di tale principio nella risposta all’interpello n. 7, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, che possiamo riassumere come segue:

  • il cliente chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino, l’esercente, in tal caso, può rilasciare un’apposita quietanza (articolo 1199 C.C) con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica;
  • l’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22, è obbligato ad emettere solo fatture ed un altro operatore IVA;
  • quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.

Quindi viene stabilito che la fattura preceduta dallo scontrino emessa dai commercianti al minuto deve essere elettronica e deve riportare nel blocco informativo “Altri dati Gestionali” specifiche informazioni, quale, necessariamente, l’identificativo alfanumerico dello scontrino; tale posizione risulta in linea con la FAQ pubblicata il 21 dicembre 2018 e con il comunicato stampa del 28 dicembre 2018, secondo il quale, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

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Invio telematico dei corrispettivi giornalieri

Invio telematico dei corrispettivi giornalieri

La Legge di Bilancio 2019 ha sancito l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani.

Ad oggi, per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani, l’invio online degli incassi giornalieri all’Amministrazione finanziaria è facoltativo per opzione in cambio di vantaggi fiscali quali l’esonero dagli obblighi di certificazione e di registrazione delle operazioni attive, il riconoscimento di un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico e certamente la riduzione di due anni dei termini di accertamento, salvo l’obbligo di dimostrare la tracciabilità di incassi e pagamenti per importo unitario superiore a 500 euro.

Dal 1° luglio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore telematico, con una diversa distinzione sulla partenza a seconda del volume d’affari:

  • contribuenti con ricavi sopra 400.000 euro: obbligo dei corrispettivi elettronici dal 1° luglio 2019;
  • contribuenti con ricavi sotto 400.000 euro: obbligo corrispettivi da gennaio 2020.

I corrispettivi giornalieri transiteranno dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle entrate con la conseguente trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico.

L’art. 17 del D.L. 119/2018 pone l’obbligo della certificazione fiscale, attraverso lo scontrino elettronico, per i piccoli contribuenti dal 2020, salvo la scelta di anticipare la suddetta novità, attraverso l’opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015 che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate tramite un’apposita domanda entro il 31 dicembre 2018 con l’obbligo di permanenza per un quinquennio che, salvo revoca, potrebbe rinnovarsi di ulteriori 5 anni.

Un’importante novità riguarderà le imprese in contabilità semplificata che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art.4 del D.Lgs. 127/2015, le quali saranno esonerate anche dalla tenuta dei registri IVA. Per tali soggetti, sarà obbligatorio, quindi, solo il registro degli incassi e dei pagamenti, salvo particolari esoneri. Cosa diversa varrà per i soggetti in contabilità semplificata, che hanno optato, ai fini delle imposte sui redditi, per il regime del “registrato”, di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973, che invece dovranno continuare a conservare i registri IVA.

Tra i diversi vantaggi che verranno posti in capo ai soggetti tenuti alla presente novità introdotta dal D.L.119/2018, viene concesso, per gli esercizi 2019 e 2020, un contributo pari al 50% della spesa sostenuta ai fini dell’acquisto o dell’adattamento degli strumenti che consentono di adempiere al nuovo obbligo. Anche per lo scontrino elettronico dovranno mantenersi e verificarsi i requisiti di: leggibilità, integrità, autenticità ed immodificabilità del contenuto.

Quindi, al pari della fattura elettronica, si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva a norma del file XML trasmesso. In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio. Infine occorre ricordare che dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi” saranno consultabili i file trasmessi al SDI.

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Le semplificazioni della e-fattura

Le semplificazioni della e-fattura

Come già trattato su questo blog, dal 2019 verrà introdotto l’obbligo per tutti di fatturazione elettronica. Ciò porterà con sé una serie di semplificazioni, in quanto l’Agenzia delle Entrate avrà modo di monitorare direttamente una serie di dati rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

L’acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture dai soggetti passivi IVA comporterà dal 1° gennaio 2019 l’abrogazione dello spesometro e della comunicazione dati IVA e permetterà all’Agenzia delle Entrate di elaborare una serie di strumenti finalizzati a ridurre gli adempimenti per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata.

L’Agenzia metterà a disposizione:

1. gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

2. una bozza di dichiarazione IVA, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

3. una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

4. le bozze dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte (IVA/Irpef) da versare, compensare o richiedere a rimborso.

La modalità di funzionamento delle dichiarazioni precompilate dovrebbe essere la stessa già sperimentata per la dichiarazione 730 precompilata:

• i dati sono messi gratuitamente a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• è responsabilità del contribuente controllarne la correttezza (nel caso di errori la responsabilità ricade su quest’ultimo).

Inoltre, per quanto riguarda la precompilata:
• del modello IVA: dovrebbe riportare quasi nella sua interezza l’esito finale. Il contribuente dovrà comunque procedere ad integrarlo con le rettifiche annuali (rettifica della detrazione; applicazione del pro rata; ecc.) e con alcuni regimi speciali (beni usati, ecc.), oltre a correggere l’applicazione di alcune indetraibilità oggettive;
• del modello Redditi PF/SP: il contribuente dovrebbe intervenire più approfonditamente (correzione delle plusvalenze; inserimento delle sopravvenienze; ecc.).

Per i contribuenti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell’Agenzia viene meno l’obbligo di tenuta dei registri acquisti e vendite (nel caso non vengano modificati i dati precompilati). Questa agevolazione, tuttavia, allo stato della normativa attuale, troverà rara applicazione.

Tuttavia, è necessario che il legislatore agisca su alcuni aspetti ai fini dell’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica:
• Rivisitazione dei termini per l’emissione delle fatture: possibilità di invio delle fatture al sistema di interscambio entro il termine della liquidazione dell’imposta.
• Revisione dei meccanismi di detraibilità: detrazione dell’IVA anche se la fattura è stata ricevuta nei primi giorni del mese successivo purché entro in termini della liquidazione.
Soppressione dell’obbligo di protocollazione delle fatture ricevute, in quanto già individuate univocamente dal sistema di gestione delle fatture elettroniche.

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