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Proroga versamenti ISA

Proroga versamenti ISA

ISA 2019Stando ai nuovi dettami del Decreto Crescita, i versamenti delle imposte sui redditi, per i soggetti ISA, slitterebbero al 30 settembre.

La novità è parte di un emendamento dei Relatori al Decreto Crescita che supera il termine del 22 luglio fissato dal DPCM “fantasma” firmato dal Ministro Tria. L’emendamento punta infatti a sostituire e superare il DPCM firmato dal Ministro Tria che rinviava dal 1° al 22 luglio la scadenza delle imposte sui redditi.

La proroga lunga dei versamenti accoglierebbe le richieste dei commercialisti, avanzate con due distinte lettere inviate dal Presidente del CNDCEC Massimo Miani al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria ed al capo divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate Paolo Savini: la situazione attuale è di vero e proprio caos e incertezza.

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Obbligo di revisori e collegio sindacale nelle SRL: nuove soglie

Obbligo di revisori e collegio sindacale nelle SRL: nuove soglie

revisione legaleTra le misure contenute nel disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto “sblocca cantieri” è ricompresa anche una previsione sulla nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. È stato infatti modificato l’articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019) che aveva, a sua volta, novellato l’articolo 2477 del Codice civile, in tema di controllo nelle Srl.

Vengono rivisti i casi in cui le Srl sono obbligate alla nomina di un organo di controllo o del revisore: è previsto un innalzamento, rispetto al vigente testo dell’articolo 2477 c.c., delle soglie che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

La nomina obbligatoria del revisore o anche dell’organo di controllo scatterà quindi nelle ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
  • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 20 unità (rispetto alle attuali 10 unità).

Le modifiche non hanno modificato la norma che prevede l’obbligo di nomina del revisore quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati, né la disposizione ai sensi della quale l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa qualora, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei limiti indicati.

Il raddoppio dei parametri attualmente contenuti nel nuovo Codice della crisi di impresa era auspicato anche dal CNDCEC, come giusto punto di equilibrio per tranquillizzare le imprese di piccole dimensioni senza stravolgere, però, gli obiettivi del nuovo Codice.

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ISA: complicazioni e ritardi

ISA: complicazioni e ritardi

Si prospetta una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze fiscali. L’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), che sostituiscono gli studi di settore, comporterà nuovi obblighi burocratici per i contribuenti e i loro consulenti, per i quali l’Agenzia ha apportato ulteriori modifiche lo scorso 04 giugno.

I dati potranno essere prelevati personalmente dal contribuente o da un intermediario abilitato da lui delegato. La procedura che consentirà all’intermediario di acquisire è articolata e complessa, soprattutto quando intende farlo massivamente (ossia per tutti i soggetti che lo hanno delegato) per velocizzare la complessiva acquisizione. Per tale operazione l’intermediario dovrà inviare telematicamente un file per la richiesta contenente il proprio codice fiscale e quello di ciascun delegante; se non è già delegato alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente, deve inserire nella richiesta molti più dati per ciascun delegante e riportare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara tra l’altro di aver ricevuto specifica delega per l’acquisizione dei dati richiesti.
L’intermediario potrà decidere di non acquisire massivamente i dati, accedendo direttamente al Cassetto Fiscale di ogni singolo soggetto dal quale è stato delegato.

L’intermediario non provvisto di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente deve istituire un registro in cui annotare giornalmente le deleghe ricevute, da conservare per 10 anni unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore della delega, riportando in esso vari dati del contribuente e, se diverso, anche del delegante.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4.06.2019 ha apportato modifiche e correzioni alle specifiche tecniche che disciplinano la trasmissione, da parte degli intermediari, dei dati dei contribuenti per l’acquisizione massiva degli elementi informativi necessari per l’applicazione degli ISA.
Ciò comporterà ulteriori disagi, in quanto verrà ritardata la ricezione dei dati per gli ISA di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Anche l’avvenuta proroga del termine per effettuare il versamento delle imposte, non sembra sufficiente ad evitare il superlavoro che attende i redattori delle dichiarazioni dei redditi, che potrebbero non avere un adeguato tempo per:

  • verificare la correttezza dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, che potrebbero essere inesatti;
  • compilare correttamente i dati necessari al funzionamento del software relativo agli ISA e studiare la disciplina degli stessi, dato che si applicano per la prima volta e che manca una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate in materia;
  • testare il funzionamento del software relativo all’elaborazione degli ISA, attualmente disponibile in una versione sperimentale e non utilizzabile a fini dichiarativi;
  • incontrare i contribuenti per spiegare loro gli effetti e i possibili comportamenti da tenere in relazione alle risultanze del software relativo agli ISA.

L’ennesimo caos a danno di chi opera nel settore tributario, a cui intende porre rimedio il CNDCEC con la proposta di un intervento normativo che preveda l’applicazione solo facoltativa degli ISA per il 2018

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Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità nel modello Redditi

Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità nel modello Redditi

Nel 2019 debuttano gli Indicatori Sintetici di Affidabilità economica, abbreviazione ISA, e ciò ha ovviamente anche dei riflessi sui modelli Redditi PF, SC e SP; il periodo d’imposta 2018 (da dichiararsi nel modello redditi 2019) è il primo anno in cui trovano applicazione i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale che hanno sostituito i “vecchi” studi di settore.

A differenza dello scorso anno, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni ordinarie è fissato per il 30 settembre 2019. La novità più importante, comune a tutti i modelli Redditi, riguarda proprio l’introduzione degli ISA, il cui scopo principale è favorire l’emersione spontanea di redditi imponibili e incoraggiare l’assolvimento degli obblighi tributari, premiando quei soggetti che risulteranno “affidabili” con benefici significativi. Tali indicatori sostituiscono gli Studi di settore e i Parametri, ampliando di fatto la platea di soggetti coinvolti.

Se dall’applicazione del Modello ISA risulterà raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale (individuato con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate), al contribuente saranno riconosciuti alcuni benefici fiscali tra i quali, ad esempio, l’esonero dall’applicazione del visto di conformità per crediti relativi alle imposte sui redditi e IRAP e IVA.

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Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di Srl

Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di Srl

revisoreI commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. sono stati sostituiti con il seguente testo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

A parte la conferma delle ipotesi correlate all’obbligo di redazione del bilancio consolidato e al controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, quindi, si sostituisce la condizione connotata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis c.c. in tema di bilancio in forma abbreviata (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità) con l’espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità.

Oltre all’abbassamento delle soglie per l’insorgenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, è da segnalare come:
• mentre nella previgente disciplina, ai fini dell’insorgere dell’obbligo della nomina occorreva il superamento di almeno due degli elementi indicati (non necessariamente gli stessi) per due esercizi consecutivi, la nuova disciplina ritiene sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi;
• si precisa, altresì, che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore correlato alla condizione in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti.

Entrata in vigore
Anche la previsione normativa che ha inserito la disciplina in esame è in vigore dal 16.3.2019.
Tuttavia, è fissato in 9 mesi dal 16.3.2019 il termine entro il quale le Srl e le cooperative (si ricorda, infatti, che, in tali società, ai sensi dell’art. 2543 comma 1 c.c., “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”) già costituite alla medesima data dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).
Di conseguenza, entro il 16.12.2019 (cioè i 30 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del DLgs. 14/2019 più i 9 mesi sopra ricordati), le Srl dovranno essere “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da applicarsi a decorrere dal 15.8.2020.
A tali fini, quindi, onde evitare di procedere a specifiche convocazioni, si potrebbe optare per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nel corso dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018.

Esercizi da considerare
Viene altresì stabilito che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 2477
co. 2 e 3 c.c., si deve avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019. Rilevano, quindi, gli esercizi 2017 e 2018, scadendo il termine nel corso del 2019.

Adeguamenti statutari
Si tenga presente, altresì, che lo statuto delle Srl è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.
In particolare, le modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal seguente tenore letterale:
• “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;
• “La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.

Diversamente, si dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.”.

NOMINA OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL SU SEGNALAZIONE DEL CONSERVATORE DEL R.I.
Viene stabilito, infine, che, ove la Srl non dovesse nominare l’organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall’art. 2477 co. 5 c.c. in tutti i casi in cui è obbligata per legge, è il Tribunale a provvedervi, oltre che, come in passato, su richiesta di ogni soggetto interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
Il nuovo art. 2477 co. 5 c.c., infatti, stabilisce che “l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

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