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Non ammissibilità della retro-imputazione dell’IVA

Non ammissibilità della retro-imputazione dell’IVA

fatturaCon l’approssimarsi della fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

La norma, infatti, espressamente escluse “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. In termini fiscali, ciò sta a significare che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2020 (per i mensili, da effettuarsi entro il 18 gennaio 2021), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.
Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2020, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2020). Nel campo “data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2020), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il Sistema di Interscambio).
In una situazione simile a quella poc’anzi rappresentata, mentre il cedente/prestatore sarà tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno (l’operazione è infatti effettuata in 30 dicembre), il cessionario/committente, che avrà certamente ricevuto la fattura successivamente all’11 gennaio 2021, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo dell’anno, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’ art. 1 del DPR 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

 

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F24 compensati: nuovi obblighi di invio telematico

F24 compensati: nuovi obblighi di invio telematico

f24 compensatoLa legge di bilancio 2020, ha modificato il co. 49-bis dell’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), il quale estende ora ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti, potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, a condizione che non si trattasse di modelli F24 “a saldo zero” o di crediti d’imposta agevolativi che richiedevano comunque l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica, anche per la presentazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA dei modelli F24 contenenti compensazioni, l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato.

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni era previsto anche per la compensazione:

  • dei crediti relativi alle ritenute alla fonte;
  • da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

Con le modifiche in esame, tale obbligo viene esteso:

  • ai contribuenti non titolari di partita IVA;
  • a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. Con quest’ultima previsione, più ampia rispetto ai crediti relativi alle ritenute alla fonte, si è infatti voluto estendere l’obbligo in esame anche, in particolare, ai crediti relativi:
  • ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730;
  • al c.d. “bonus Renzi” (80,00 euro al mese in busta paga).

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA (es. IRPEF, cedolare secca), che potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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Nuovi registratori di cassa: come funziona il credito d’imposta

Nuovi registratori di cassa: come funziona il credito d’imposta

registratore di cassaCon il nuovo obbligo riguardante l’invio telematico dei corrispettivi, entrante in vigore in due tranche, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, è previsto un bonus d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta è valevole negli anni 2019 e 2020 fino ad esaurimento delle somme stanziate a tal fine ed è stato determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta ma fino a un tetto massimo, a seconda che sia un nuovo acquisto o l’adattamento di un registratore di cassa di cui si è già in possesso:

  • € 250 in caso di acquisto;
  • € 50 in caso di adattamento.

Il contributo, concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, si dovrà utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241 – 2007 tramite modello F24 da presentarsi soltanto tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo è consentito a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ma solo se è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Pertanto, è indispensabile che il prezzo d’acquisto/adattamento del misuratore avvenga tramite assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Per la compensazione del credito d’imposta, in sede di compilazione del modello F24, si dovrà:
• indicare il codice tributo 6899 nella sezione “erario”;
• esporre la somma del contributo nella colonna “importi a credito compensati”;
• valorizzare il campo “anno di riferimento” con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa ed eventualmente nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

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Invio telematico dei corrispettivi giornalieri

Invio telematico dei corrispettivi giornalieri

La Legge di Bilancio 2019 ha sancito l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani.

Ad oggi, per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani, l’invio online degli incassi giornalieri all’Amministrazione finanziaria è facoltativo per opzione in cambio di vantaggi fiscali quali l’esonero dagli obblighi di certificazione e di registrazione delle operazioni attive, il riconoscimento di un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico e certamente la riduzione di due anni dei termini di accertamento, salvo l’obbligo di dimostrare la tracciabilità di incassi e pagamenti per importo unitario superiore a 500 euro.

Dal 1° luglio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore telematico, con una diversa distinzione sulla partenza a seconda del volume d’affari:

  • contribuenti con ricavi sopra 400.000 euro: obbligo dei corrispettivi elettronici dal 1° luglio 2019;
  • contribuenti con ricavi sotto 400.000 euro: obbligo corrispettivi da gennaio 2020.

I corrispettivi giornalieri transiteranno dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle entrate con la conseguente trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico.

L’art. 17 del D.L. 119/2018 pone l’obbligo della certificazione fiscale, attraverso lo scontrino elettronico, per i piccoli contribuenti dal 2020, salvo la scelta di anticipare la suddetta novità, attraverso l’opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015 che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate tramite un’apposita domanda entro il 31 dicembre 2018 con l’obbligo di permanenza per un quinquennio che, salvo revoca, potrebbe rinnovarsi di ulteriori 5 anni.

Un’importante novità riguarderà le imprese in contabilità semplificata che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art.4 del D.Lgs. 127/2015, le quali saranno esonerate anche dalla tenuta dei registri IVA. Per tali soggetti, sarà obbligatorio, quindi, solo il registro degli incassi e dei pagamenti, salvo particolari esoneri. Cosa diversa varrà per i soggetti in contabilità semplificata, che hanno optato, ai fini delle imposte sui redditi, per il regime del “registrato”, di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973, che invece dovranno continuare a conservare i registri IVA.

Tra i diversi vantaggi che verranno posti in capo ai soggetti tenuti alla presente novità introdotta dal D.L.119/2018, viene concesso, per gli esercizi 2019 e 2020, un contributo pari al 50% della spesa sostenuta ai fini dell’acquisto o dell’adattamento degli strumenti che consentono di adempiere al nuovo obbligo. Anche per lo scontrino elettronico dovranno mantenersi e verificarsi i requisiti di: leggibilità, integrità, autenticità ed immodificabilità del contenuto.

Quindi, al pari della fattura elettronica, si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva a norma del file XML trasmesso. In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio. Infine occorre ricordare che dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi” saranno consultabili i file trasmessi al SDI.

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