
Non ammissibilità della retro-imputazione dell’IVA
Con l’approssimarsi della fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.
La norma, infatti, espressamente escluse “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. In termini fiscali, ciò sta a significare che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2020 (per i mensili, da effettuarsi entro il 18 gennaio 2021), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.
Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2020, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2020). Nel campo “data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2020), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il Sistema di Interscambio).
In una situazione simile a quella poc’anzi rappresentata, mentre il cedente/prestatore sarà tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno (l’operazione è infatti effettuata in 30 dicembre), il cessionario/committente, che avrà certamente ricevuto la fattura successivamente all’11 gennaio 2021, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo dell’anno, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’ art. 1 del DPR 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

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