
Le operazioni verso non residenti al tempo della fattura elettronica: l’Esterometro
Le fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, rimangono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica che sarà in vigore dal 1° gennaio 2019. Considerato che lo spesometro sarà abolito, sarà introdotto di un nuovo adempimento, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Per esempio: un imprenditore italiano che effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Germania, trasmetterà la relativa fattura in formato cartaceo. In quanto è stato abrogato lo spesometro, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo di presentare i dati presenti nella fattura emessa per tutte queste operazioni con soggetti esteri per mezzo dell’Esterometro.
Nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 viene stabilito che per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmetteranno:
• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• i dati identificativi del cessionario/committente;
• la data del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione) e il numero del documento;
• la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Viene stabilito che il termine per effettuare la comunicazione dei dati, è l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.
Per i dati relativi alle fatture passive, il termine è l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione; per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
Sarà facoltativo emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale (“XXXXXXX”).
Nel campo “identificativo fiscale IVA va inserita la partita IVA comunitaria, mentre per i soggetti extra UE si utilizzerà il codice: “OO 99999999999”. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l’esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

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