tel. 0225061175 info@cerianiangelo.it
Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari

Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari

avvisi bonari AdEA seguito del decreto “Cura Italia” sono sospesi i termini di versamento in scadenza dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il termine del 30 giugno 2020.

Il testo definitivo del provvedimento economico urgente emanato in considerazione dell’emergenza coronavirus non menziona però gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, le cui scadenze e le cui rate di pagamento non subiscono alcun rinvio. Il coronavirus non sospende quindi i termini relativi alle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

L’esclusione per ovvie ragioni appare immotivata, sia considerando la necessità di non gravare economicamente su famiglie ed imprese, sia in considerazione delle conseguenze per chi non paga le rate in scadenza: nel caso di mancato pagamento e di decadenza dalla rateazione la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi, è iscritta a ruolo.

Non si è fatta attendere la reazione da parte delle imprese e dei professionisti. Da segnalare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani sulle misure contenute nel decreto Cura Italia:
Sulla sospensione dei versamenti, però, si doveva fare di più, a cominciare dallo sblocco della compensazione dei crediti per imposte dirette anche prima della presentazione della dichiarazione, rimuovendo il vincolo introdotto con l’ultima legge di bilancio che, nella situazione d’emergenza in atto, risulta ora del tutto anacronistico ovvero ancora dalla mancata sospensione per le rate in scadenza relativi agli avvisi bonari”.

I commercialisti chiedono misure più coraggiose, per creare un clima di fiducia e rassicurare imprese e professionisti danneggiati dall’emergenza coronavirus.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative

Nuovi chiarimenti per la fatturazione elettronica

Nuovi chiarimenti per la fatturazione elettronica

chiarimentiL’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.9.2019 n. 389, ha fornito gli attesi chiarimenti in materia di compilazione del file XML relativo alla fattura differita e alla trasmissione del file della fattura immediata “anticipata”.

Data della fattura Differita

Nel caso della fattura differita, è lasciata un’ampia possibilità di scelte al contribuente al momento dell’emissione. L’indicazione della data dell’ultima operazione effettuata nel campo “Data” del file XML è infatti una delle opzioni. In alternativa l’emittente potrà riportare il giorno in cui la fattura è stata predisposta e trasmessa oppure la data della fine del mese. La data indicata andrà naturalmente a individuare il momento di esigibilità dell’IVA.

Riepilogando abbiamo quindi tre possibilità:
• la data di predisposizione e trasmissione del documento al Sistema di Interscambio (determinata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni);
• la data di una delle operazioni effettuate nel corso del mese (tendenzialmente l’ultima);
• la data corrispondente all’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.

Fattura immediata Anticipata

Al fine di determinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, occorre far riferimento, in linea generale, al pagamento del corrispettivo. Va tuttavia sottolineato come l’operazione si intenda effettuata, secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 4 del DPR 633/72, anche nell’ipotesi in cui sia emessa anticipatamente fattura. Si potrebbe ritenere che il giorno cui far riferimento per la determinazione dell’esigibilità dell’imposta sia quello in cui il documento viene trasmesso al Sistema di Interscambio. In realtà, nel richiamato co. 4 viene precisato che ove, indipendentemente dal verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti, sia emessa fattura, “l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato (…), alla data della fattura”. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, tale sarebbe la data contenuta nel file XML e non quella di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio.
Nell’ipotesi in cui si decida di anticipare l’emissione della fattura, la data a partire dalla quale decorrono i dodici giorni per la trasmissione è, quindi, quella riportata all’interno del corrispondente campo “Data”, che identifica, anche in questo caso, il momento di effettuazione dell’operazione.

 

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative

Fattura elettronica e commercianti al minuto

Fattura elettronica e commercianti al minuto

Nel commercio al dettaglio la fattura richiesta dal cliente deve necessariamente essere emessa in formato elettronico dallo scorso 1° gennaio 2019, a meno che il soggetto emittente non ricada in una delle condizioni di esonero previste dall’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

In forza di quanto disposto dall’art. 22 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate non sono tenuti all’emissione della fattura, a meno che questa non sia “richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. Il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale consente di adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Si è avuta ulteriore conferma di tale principio nella risposta all’interpello n. 7, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, che possiamo riassumere come segue:

  • il cliente chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino, l’esercente, in tal caso, può rilasciare un’apposita quietanza (articolo 1199 C.C) con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica;
  • l’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22, è obbligato ad emettere solo fatture ed un altro operatore IVA;
  • quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.

Quindi viene stabilito che la fattura preceduta dallo scontrino emessa dai commercianti al minuto deve essere elettronica e deve riportare nel blocco informativo “Altri dati Gestionali” specifiche informazioni, quale, necessariamente, l’identificativo alfanumerico dello scontrino; tale posizione risulta in linea con la FAQ pubblicata il 21 dicembre 2018 e con il comunicato stampa del 28 dicembre 2018, secondo il quale, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative

Saldo e stralcio, pubblicato il modello SA-ST di adesione

Saldo e stralcio, pubblicato il modello SA-ST di adesione

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello SA-ST della domanda di adesione alla sanatoria “saldo e stralcio“.

La norma, consente alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di mettersi in regola pagando tra il 16 e il 35% delle cartelle esattoriali relative a debiti fiscali e contributivi, scontando anche sanzioni e interessi di mora. L’indicatore Isee deve però essere sotto € 20.000; al di sopra si rientra nella rottamazione-ter.

Il modello deve essere presentato entro il 30.04.2019 ed è disponibile, oltre che su sito dell’Agenzia, anche in tutti gli sportelli territoriali.

POSSONO ADERIRE

Le persone fisiche che abbiano un Isee inferiore a € 20.000 per i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1.01.2000 e il 31.12.2017; sono incluse anche le persone fisiche che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risultino avere aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovra indebitamento.

REDDITI, CONTRIBUTI E ROTTAMAZIONI

E’ possibile regolarizzare l’omesso versamento di imposte relative alle dichiarazioni di redditi e o relativi ai contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali o alle rate non versate delle vecchie rottamazioni, purché siano rispettati i requisiti Isee.

QUANTO SI PAGA

Sarà possibile regolarizzare la cartella con saldo e stralcio, pagando:
• il 16% a titolo di capitale e interessi se si ha un Isee familiare sotto € 8.500;
• il 20% se l’Isee è tra € 8.500 e 12.500, il 35% se si è tra € 12.500 e 20.000.
Per coloro che rientrano nella procedura di liquidazione per sovra indebitamento, la percentuale di pagamento è del 10%, oltre all’aggio per l’agente di riscossione, le spese di notifica e le spese delle procedure esecutive.

DOMANDA E VERSAMENTI

Il modello SA-ST va presentato entro il 30.04 ed entro il 31.10.2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute o la mancanza di requisiti.
Nella compilazione del modello occorre indicare i dati personali e quelli della cartella e bisogna anche riportare gli estremi della dichiarazione sostituiva unica (Dsu) ai fini Isee, indicando l’Isee del proprio nucleo familiare.
Va espressa anche l’opzione del pagamento; in un’unica soluzione il 30.11.2019, o in 5 rate con un interesse annuo del 2% dal 1.12.2019:

il 35% del totale dovuto entro il 30.11.2019;
il 20% entro il 31.03.2020;
il 15% entro il 31.07.2020;
il 15% entro il 31.03.2021;
il restante 15% entro il 31.07.2021.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative

Invio telematico dei corrispettivi giornalieri

Invio telematico dei corrispettivi giornalieri

La Legge di Bilancio 2019 ha sancito l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani.

Ad oggi, per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani, l’invio online degli incassi giornalieri all’Amministrazione finanziaria è facoltativo per opzione in cambio di vantaggi fiscali quali l’esonero dagli obblighi di certificazione e di registrazione delle operazioni attive, il riconoscimento di un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico e certamente la riduzione di due anni dei termini di accertamento, salvo l’obbligo di dimostrare la tracciabilità di incassi e pagamenti per importo unitario superiore a 500 euro.

Dal 1° luglio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore telematico, con una diversa distinzione sulla partenza a seconda del volume d’affari:

  • contribuenti con ricavi sopra 400.000 euro: obbligo dei corrispettivi elettronici dal 1° luglio 2019;
  • contribuenti con ricavi sotto 400.000 euro: obbligo corrispettivi da gennaio 2020.

I corrispettivi giornalieri transiteranno dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle entrate con la conseguente trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico.

L’art. 17 del D.L. 119/2018 pone l’obbligo della certificazione fiscale, attraverso lo scontrino elettronico, per i piccoli contribuenti dal 2020, salvo la scelta di anticipare la suddetta novità, attraverso l’opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015 che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate tramite un’apposita domanda entro il 31 dicembre 2018 con l’obbligo di permanenza per un quinquennio che, salvo revoca, potrebbe rinnovarsi di ulteriori 5 anni.

Un’importante novità riguarderà le imprese in contabilità semplificata che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art.4 del D.Lgs. 127/2015, le quali saranno esonerate anche dalla tenuta dei registri IVA. Per tali soggetti, sarà obbligatorio, quindi, solo il registro degli incassi e dei pagamenti, salvo particolari esoneri. Cosa diversa varrà per i soggetti in contabilità semplificata, che hanno optato, ai fini delle imposte sui redditi, per il regime del “registrato”, di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973, che invece dovranno continuare a conservare i registri IVA.

Tra i diversi vantaggi che verranno posti in capo ai soggetti tenuti alla presente novità introdotta dal D.L.119/2018, viene concesso, per gli esercizi 2019 e 2020, un contributo pari al 50% della spesa sostenuta ai fini dell’acquisto o dell’adattamento degli strumenti che consentono di adempiere al nuovo obbligo. Anche per lo scontrino elettronico dovranno mantenersi e verificarsi i requisiti di: leggibilità, integrità, autenticità ed immodificabilità del contenuto.

Quindi, al pari della fattura elettronica, si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva a norma del file XML trasmesso. In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio. Infine occorre ricordare che dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi” saranno consultabili i file trasmessi al SDI.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative