
Compatibilità del Commercialista con l’incarico di amministratore unico
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili C.N.D.C.E.C. con l’ordine n. 160 del 2011, ha analizzato le cause di incompatibilità della professione di Commercialista, in riguardo all’ assunzione di incarico di amministratore unico in una S.r.l. e con la successiva iscrizione del professionista presso la Camera di Commercio.
I Commercialisti possono assumere la carica di Amministratore Unico di una società a responsabilità limitata o Spa e sono anche compatibili con la mera qualità di socio.
Il secondo comma del citato articolo 4 del d.lgs N° 139/2005, sancisce la compatibilità della professione di commercialista con l’esercizio in conto proprio o per conto altrui di attività di impresa rispettando i seguenti parametri:
- qualora il commercialista rivesta la carica di amministratore unico di società “sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”;
- quando trattasi di attività esercitate per la gestione patrimoniale e di mero godimento o conservative di beni per conto proprio o di terzi;
- qualora il commercialista rivesta la carica di amministratore all’interno di una società di servizi strumentale o ausiliare all’esercizio della professione di commercialista.
La normativa di cui al comma 1 del suddetto decreto legislativo, individua una specifica incompatibilità del commercialista quando l’esercizio dell’attività d’impresa venga esercitata in conto proprio o in nome proprio o altrui quindi sotto il proprio nome fisico quale persona fisica.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in base a quanto disposto dal comma 2 del sopra citato art. 4, ritiene compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico o con delega ovvero presidente o amministratore delegato quando questi non avendo partecipazione al capitale, l’attività di amministrazione, attiene a uno specifico incarico professionale, e sia escluso un interesse commerciale proprio. In tal caso dovrà essere accertata l’effettiva assenza, di un interesse economico prevalente da parte del commercialista amministratore unico.
Quindi la norma vuole spiegare che nella buona pratica il commercialista che assume l’incarico di amministratore unico in Srl, non potrà essere anche socio della stessa Srl, se non in maniera marginale, venendosi a configurare in tal caso, la sua attività di amministratore quale diretta a un interesse di lucro imprenditoriale proprio.
Quindi il commercialista «amministratore unico non socio» di una società a responsabilità limitata o di capitali in genere è perfettamente compatibile con la professione.

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