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Relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio 2020

Relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio 2020

RelazioneIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la versione aggiornata per i bilanci chiusi al 31.12.2020 del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.
PRINCIPALI NOVITÀ
Il nuovo modello di Relazione unitaria risente delle tante novità in tema di redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 conseguenti essenzialmente all’implementazione delle misure di sostegno alle imprese nel tentativo di fronteggiare gli effetti negativi causati dall’emergenza pandemica da COVID-19.
Nel documento viene fornito un focus particolare sulle seguenti disposizioni:

  • la deroga in merito all’applicazione del principio di continuità aziendale ai sensi dell’art. 38-quater del DL 34/2020, conv. la L. 77/2020;
  • la sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020;
  • la disciplina delle perdite ai sensi dell’art. 6 del DL 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”) così come modificato dalla legge di bilancio per il 2021.

Con particolare riguardo alla revisione legale, le novità sono legate principalmente all’entrata in vigore di 22 nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) avvenuta a seguito della pubblicazione della determina del MEF-RGS del 3 agosto 2020. Si rileva, peraltro, che tali novità non hanno impattato, se non in misura contenuta, sulle regole specifiche per la predisposizione della Relazione di revisione per il 2020 e il modello di relazione.

Nel nuovo standard, inoltre, si è tenuto conto delle nuove “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” pubblicate il 18.12.2020, all’interno delle quali vi è una sezione (la n. 7) specificatamente dedicata alla struttura e al contenuto della Relazione dei sindaci.

SCHEMI DI RELAZIONE E DI RINUNCIA AI TERMINI
Il documento del CNDCEC contiene tre allegati, due dei quali forniscono modelli di Relazione unitaria utilizzabile dal sindaco-revisore, rispettivamente, in assenza o in presenza di utilizzo delle suddette deroghe.
L’allegato 3, invece, contiene uno schema di rinuncia ai termini ex art. 2429 co. 3 c.c., che si è ritenuto utile fornire in quanto il perdurare dell’emergenza sanitaria avrà probabilmente impatti sulla gestione delle procedure di formazione del bilancio 2020 e sull’iter di approvazione in assemblea nonché, di riflesso, sulle attività dei sindaci-revisori.

Fonte Eutekne (Informastudi 7/2021)

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Deroga ammortamenti 2020

Deroga ammortamenti 2020

ammortamentiL’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito consente, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Si potrà scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, anche a una percentuale inferiore al 100%.

Il documento interpretativo OIC 9, non ancora in versione definitiva, ribadisce che le motivazioni devono essere indicate nella Nota Integrativa.
Secondo il documento, una società può decidere di avvalersi della norma derogatoria per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia e, a tal fine, stabilire che l’aliquota di ammortamento dell’anno sia pari a zero. Inoltre, una società può decidere di avvalersi della norma per ridurre l’effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione avvenuta nell’anno a causa della pandemia e, a tal fine, stabilire la quota di ammortamento utilizzando il criterio dei mesi di apertura. Ipotizzando, ad esempio, una chiusura di 6 mesi, la società potrebbe decidere di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio. Nel caso, infine, di una società che possiede un impianto produttivo che ha lavorato, nel corso dell’esercizio 2020, per il 60% in conseguenza della pandemia, risulta corretto avvalersi della norma derogatoria imputando a Conto economico l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali a esso riconducibili nella misura del 60%.

Anche Assonime, in sintonia con l’interpretazione dell’OIC, (circ. n. 2/2021) afferma che la disposizione derogatoria può trovare una giustificazione, non solo nei casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, ma anche quando si sono manifestate situazioni che hanno prodotto un impatto negativo della pandemia da COVID-19 provocando una perdita di bilancio o una riduzione dei ricavi.
Il regime ordinario di valutazione ex art. 2426 c.c. consente di modificare il piano stesso, cambiando il metodo di ammortamento oppure incidendo sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite, Quindi, se la pandemia ha modificato l’originario piano di ammortamento la deroga, per Assonime, “non può che essere quello di ampliare lo spazio di azione dei criteri di ammortamento, oltre i limiti previsti dalla disciplina ordinaria, fino ad arrivare alla completa sospensione della quota che sarebbe stata imputabile nell’esercizio in base al piano d’ammortamento originario”.

Quindi il regime derogatorio consente di sospendere l’ammortamento anche in caso di mancato utilizzo dei cespiti in via temporanea o per lungo tempo, al contrario il documento OIC 16 non consente alcuna interruzione dell’ammortamento.
Sempre secondo Assonime, la deroga dovrebbe essere consentita “anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo di un singolo bene o di una classe di beni ma deriva in senso più ampio dal fatto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da COVID-19”. Questa impostazione trova la sua logica nella considerazione per cui, mentre nel normale funzionamento dell’attività le quote di ammortamento, quali costi di gestione dell’impresa, si correlano con i ricavi prodotti attraverso l’utilizzo delle immobilizzazioni, a causa della pandemia “il sostenimento dei costi degli ammortamenti […] non trova una correlazione nell’ordinario processo di generazione dei ricavi”.

Infine, la dottrina afferma che il ricorso al regime derogatorio non sarebbe giustificato se la pandemia ha inciso positivamente sull’operatività dell’impresa, per i soggetti che hanno registrato, nel 2020, un incremento della produzione o del fatturato.

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