
Carburante deducibile solo con mezzi tracciabili
Dal primo di luglio del 2018 è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità degli acquisti di carburante, introdotto con l’art. 1, co. 922 e 923, L. n. 205/2017, il quale ha stabilito l’obbligo di subordinare il pagamento dei rifornimenti all’utilizzo dei mezzi tracciabili, per:
- detrarre l’IVA assolta in relazione all’acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-bis1 lettera d) del DPR 633/72);
- dedurre il costo sostenuto per le medesime operazioni (art. 164 co. 1-bis del TUIR).
È quindi divenuto una necessità l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, quali:
- carte di credito;
- carte di debito;
- carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 – 923 della L. 205/2017).
Gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti, stabiliti con Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04/04/2018 n. 73203, sono:
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 21.12.33 n. 1736 e al DPR n. 144 del 14/03/2001
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 8 del 27/03/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione n. 8 del 22/01/2014, punto 5, tra cui:
• addebiti diretti;
• bonifici bancari o postali;
• bollettini postali;
• carte di debito, di credito, prepagate e altri strumenti di pagamento disponibili, che consentano l’addebito in conto corrente.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 30/04/2018, ha ribadito che gli strumenti di pagamento indicati, sono idonei alla deducibilità dei costi sostenuti.

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