Allo stato attuale, i limiti vigenti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore – società di revisione, nell’ambito delle SRL sono:
- € 4 milioni quale totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
- € 4 milioni quale ammontare dei ricavi delle vendite/prestazioni;
- n. 20 unità quale media di dipendenti occupati nell’esercizio.
L’obbligo scatta al superamento anche solo di una delle condizioni sopra esposte per due esercizi consecutivi e cessa quando per tre esercizi consecutivi nessuno dei tre limiti sopra citati sarà superato.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione si deve avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.
L’obbligo scatta anche quando la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Ai sensi dell’art. 14 del nuovo CCII (Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), l’organo di controllo/revisore – società di revisione:
- verificherà che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
- verificherà la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa e il prevedibile andamento della gestione;
- segnalerà per iscritto (con avviso di ricezione) all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indici di crisi in cui versa l’impresa stessa.
In quest’ultima ipotesi, se la segnalazione nei confronti dell’organo amministrativo avverrà tempestivamente, l’organo di controllo/revisore sarà riparato dalla responsabilità solidale art. 2407 Codice Civile. In ultimo, ma non certamente per importanza, l’art. 37 del nuovo CCII prevede che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (la procedura che equivale all’attuale fallimento) può essere proposta anche con ricorso degli organi che svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa.
È evidente l’importanza che assume l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, posto a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva in base al novellato art. 2086 del Codice Civile.
Tale assetto, doveroso anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, darà vita ai documenti di programmazione, pianificazione e controllo sui quali si concentrerà l’attenzione degli organi di controllo e/o dei revisori.
Per quanto riguarda questo aspetto, l’affidabilità del sistema informativo interno aziendale è indispensabile sia per l’imprenditore che se ne deve avvalere, dimostrandone l’adeguatezza, sia per “il controllore”, che ne deve verificare l’effettiva valenza.
Per entrambe le parti (imprenditore e “controllore”) il sistema informativo deve potere raggiungere l’obiettivo di ridurre il grado di rischio insito ad ogni livello dell’attività d’impresa.
La complessità dei processi di produzione e di commercializzazione di beni e servizi necessita certamente dell’ausilio di sistemi informatici/informativi. Ciò non solo per la rilevazione dei dati e delle informazioni da processare per la migliore ottimizzazione dei fattori produttivi in ottica economica ma, come richiede oggi il nuovo CCII, anche per prevedere e monitorare i flussi finanziari di sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi al tempo di osservazione.