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Il Business Plan

Il Business Plan

business planIl Business Plan, inteso come strumento di analisi continuativa del posizionamento strategico dell’impresa e delle sue performance, sta diventando imprescindibile per gli imprenditori, che devono fronteggiare la variabilità dei fattori esterni ed interni all’impresa, anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi.
Gli obiettivi e le funzioni di questo fondamentale documento di gestione sono:

  • Gestire e monitorare il modello di business e le sue performance e le operazioni straordinarie (finanziamenti, M&A, Bandi Pubblici);
  • Valutare gli aspetti finanziari: solvibilità patrimoniale/finanziaria e redditività economica, definendo i capitali necessari, le fonti di finanziamento, i profitti attesi e lo stato patrimoniale;
  • Analizzare il mercato di riferimento, il posizionamento aziendale, il piano strategico ed operativo, la struttura di management ed individuare il margine di rischio per il successo del business.

Nessuno meglio del commercialista può supportare l’imprenditore nella redazione di questo documento, sempre meno facoltativo e con l’entrata in vigore della legge sulla Crisi d’Impresa, imprescindibile.

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Funzioni e responsabilità di sindaci e revisori alla luce del Nuovo codice della crisi di impresa

Funzioni e responsabilità di sindaci e revisori alla luce del Nuovo codice della crisi di impresa

revisoreAllo stato attuale, i limiti vigenti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore – società di revisione, nell’ambito delle SRL sono:

  • 4 milioni quale totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  • 4 milioni quale ammontare dei ricavi delle vendite/prestazioni;
  • n. 20 unità quale media di dipendenti occupati nell’esercizio.

L’obbligo scatta al superamento anche solo di una delle condizioni sopra esposte per due esercizi consecutivi e cessa quando per tre esercizi consecutivi nessuno dei tre limiti sopra citati sarà superato.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione si deve avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

L’obbligo scatta anche quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Ai sensi dell’art. 14 del nuovo CCII (Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), l’organo di controllo/revisore – società di revisione:

  • verificherà che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • verificherà la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa e il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalerà per iscritto (con avviso di ricezione) all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indici di crisi in cui versa l’impresa stessa.

In quest’ultima ipotesi, se la segnalazione nei confronti dell’organo amministrativo avverrà tempestivamente, l’organo di controllo/revisore sarà riparato dalla responsabilità solidale art. 2407 Codice Civile. In ultimo, ma non certamente per importanza, l’art. 37 del nuovo CCII prevede che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (la procedura che equivale all’attuale fallimento) può essere proposta anche con ricorso degli organi che svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa.

È evidente l’importanza che assume l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, posto a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva in base al novellato art. 2086 del Codice Civile.
Tale assetto, doveroso anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, darà vita ai documenti di programmazione, pianificazione e controllo sui quali si concentrerà l’attenzione degli organi di controllo e/o dei revisori.
Per quanto riguarda questo aspetto, l’affidabilità del sistema informativo interno aziendale è indispensabile sia per l’imprenditore che se ne deve avvalere, dimostrandone l’adeguatezza, sia per “il controllore”, che ne deve verificare l’effettiva valenza.
Per entrambe le parti (imprenditore e “controllore”) il sistema informativo deve potere raggiungere l’obiettivo di ridurre il grado di rischio insito ad ogni livello dell’attività d’impresa.
La complessità dei processi di produzione e di commercializzazione di beni e servizi necessita certamente dell’ausilio di sistemi informatici/informativi. Ciò non solo per la rilevazione dei dati e delle informazioni da processare per la migliore ottimizzazione dei fattori produttivi in ottica economica ma, come richiede oggi il nuovo CCII, anche per prevedere e monitorare i flussi finanziari di sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi al tempo di osservazione.

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Mancato versamento IVA: nuove disposizioni

Mancato versamento IVA: nuove disposizioni

IVALa crisi di liquidità e difficoltà per le imprese a far fronte agli impegni finanziari porta le stesse a omettere scientemente il versamento dell’Iva, attendendo le azioni di riscossione coattiva dell’Agenzia delle Entrate e poi procedendo a rateizzare il debito emergente. Con un simile comportamento è naturalmente sempre stato necessario fare attenzione al rilievo penale (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 che fissa la soglia penale a € 250.000 per periodo d’imposta).

Questa condotta si configura in una sorta di autofinanziamento, considerando che le imprese fanno fronte alla richiesta dell’Erario o tramite la rateazione dell’avviso bonario ex art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 (8 rate trimestrali o 20 se il debito supera € 5.000) oppure rateizzando la cartella di pagamento (72 rate mensili o 120 con piano straordinario).

Con l’avvento del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 la cui entrata in vigore è prevista per il 15.08.2020) in relazione alle cosiddette procedure di allerta, questo comportamento subirà importanti modifiche.

Le procedure di allerta consistono in una segnalazione di difficoltà aziendale che alcuni soggetti sono tenuti ad eseguire. Questi soggetti sono, in ambito privatistico, gli organi di controllo della società, il revisore contabile o la società di revisione, ma sono previsti dall’art. 15 del CDC anche soggetti definiti “Creditori Pubblici Qualificati” su cui grava lo stesso obbligo di segnalazione e tra tali soggetti emerge l’Agenzia delle Entrate, oltre all’Inps e all’Agente della riscossione. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate scatterà con un avviso tracciabile (Pec o raccomandata) al debitore nel quale verrà segnalato che è stato superato il limite di debito per Iva non versata, la cui quantificazione è rimessa all’art. 15, c. 2 del CDC. A questo punto se entro 90 giorni il debitore avrà regolarizzato la sua posizione si avrà il pieno rientro “in bonis”; viceversa l’Agenzia delle Entrate dovrà rendere edotto della situazione l’Organismo di Composizione della Crisi che inizierà la procedura di composizione di cui all’art. 19 CDC.

Un punto da mettere in risalto è la quantificazione del debito Iva non versato: si consideri che si parla solo di debito Iva e non di altre imposte eventualmente dovute. A tal riguardo l’art. 15, c. 2 individua due parametri che devono sussistere congiuntamente:

  • assumendo il debito che emerge dalla liquidazione periodica, si deve valutare se la somma non versata è almeno il 30% del volume di affari del medesimo periodo (si presume che il termine periodo sia riferito al mese/trimestre oggetto della liquidazione periodica);
  • la somma deve inoltre essere non inferiore a € 25.000 se il volume di affari dell’anno precedente non supera € 2.000.000, e non inferiore a € 50.000 se il volume d’affari non è superiore a € 10.000.000 e € 100.000 se il volume d’affari, sempre dell’anno precedente, è superiore a € 10.000.000.

Da ciò si ricava che, se il volume d’affari dell’anno precedente non è superiore a € 2.000.000, il debito Iva non versato fino a € 25.000 non costituirà elemento da segnalare per l’Agenzia delle Entrate a prescindere dal rapporto tra debito non versato e volume d’affari risultante dalla LI.PE. Vale ovviamente anche il contrario, essendo due elementi da verificare congiuntamente.

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