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Relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio 2020

Relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio 2020

RelazioneIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la versione aggiornata per i bilanci chiusi al 31.12.2020 del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.
PRINCIPALI NOVITÀ
Il nuovo modello di Relazione unitaria risente delle tante novità in tema di redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 conseguenti essenzialmente all’implementazione delle misure di sostegno alle imprese nel tentativo di fronteggiare gli effetti negativi causati dall’emergenza pandemica da COVID-19.
Nel documento viene fornito un focus particolare sulle seguenti disposizioni:

  • la deroga in merito all’applicazione del principio di continuità aziendale ai sensi dell’art. 38-quater del DL 34/2020, conv. la L. 77/2020;
  • la sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020;
  • la disciplina delle perdite ai sensi dell’art. 6 del DL 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”) così come modificato dalla legge di bilancio per il 2021.

Con particolare riguardo alla revisione legale, le novità sono legate principalmente all’entrata in vigore di 22 nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) avvenuta a seguito della pubblicazione della determina del MEF-RGS del 3 agosto 2020. Si rileva, peraltro, che tali novità non hanno impattato, se non in misura contenuta, sulle regole specifiche per la predisposizione della Relazione di revisione per il 2020 e il modello di relazione.

Nel nuovo standard, inoltre, si è tenuto conto delle nuove “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” pubblicate il 18.12.2020, all’interno delle quali vi è una sezione (la n. 7) specificatamente dedicata alla struttura e al contenuto della Relazione dei sindaci.

SCHEMI DI RELAZIONE E DI RINUNCIA AI TERMINI
Il documento del CNDCEC contiene tre allegati, due dei quali forniscono modelli di Relazione unitaria utilizzabile dal sindaco-revisore, rispettivamente, in assenza o in presenza di utilizzo delle suddette deroghe.
L’allegato 3, invece, contiene uno schema di rinuncia ai termini ex art. 2429 co. 3 c.c., che si è ritenuto utile fornire in quanto il perdurare dell’emergenza sanitaria avrà probabilmente impatti sulla gestione delle procedure di formazione del bilancio 2020 e sull’iter di approvazione in assemblea nonché, di riflesso, sulle attività dei sindaci-revisori.

Fonte Eutekne (Informastudi 7/2021)

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Mancato versamento IVA: nuove disposizioni

Mancato versamento IVA: nuove disposizioni

IVALa crisi di liquidità e difficoltà per le imprese a far fronte agli impegni finanziari porta le stesse a omettere scientemente il versamento dell’Iva, attendendo le azioni di riscossione coattiva dell’Agenzia delle Entrate e poi procedendo a rateizzare il debito emergente. Con un simile comportamento è naturalmente sempre stato necessario fare attenzione al rilievo penale (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 che fissa la soglia penale a € 250.000 per periodo d’imposta).

Questa condotta si configura in una sorta di autofinanziamento, considerando che le imprese fanno fronte alla richiesta dell’Erario o tramite la rateazione dell’avviso bonario ex art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 (8 rate trimestrali o 20 se il debito supera € 5.000) oppure rateizzando la cartella di pagamento (72 rate mensili o 120 con piano straordinario).

Con l’avvento del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 la cui entrata in vigore è prevista per il 15.08.2020) in relazione alle cosiddette procedure di allerta, questo comportamento subirà importanti modifiche.

Le procedure di allerta consistono in una segnalazione di difficoltà aziendale che alcuni soggetti sono tenuti ad eseguire. Questi soggetti sono, in ambito privatistico, gli organi di controllo della società, il revisore contabile o la società di revisione, ma sono previsti dall’art. 15 del CDC anche soggetti definiti “Creditori Pubblici Qualificati” su cui grava lo stesso obbligo di segnalazione e tra tali soggetti emerge l’Agenzia delle Entrate, oltre all’Inps e all’Agente della riscossione. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate scatterà con un avviso tracciabile (Pec o raccomandata) al debitore nel quale verrà segnalato che è stato superato il limite di debito per Iva non versata, la cui quantificazione è rimessa all’art. 15, c. 2 del CDC. A questo punto se entro 90 giorni il debitore avrà regolarizzato la sua posizione si avrà il pieno rientro “in bonis”; viceversa l’Agenzia delle Entrate dovrà rendere edotto della situazione l’Organismo di Composizione della Crisi che inizierà la procedura di composizione di cui all’art. 19 CDC.

Un punto da mettere in risalto è la quantificazione del debito Iva non versato: si consideri che si parla solo di debito Iva e non di altre imposte eventualmente dovute. A tal riguardo l’art. 15, c. 2 individua due parametri che devono sussistere congiuntamente:

  • assumendo il debito che emerge dalla liquidazione periodica, si deve valutare se la somma non versata è almeno il 30% del volume di affari del medesimo periodo (si presume che il termine periodo sia riferito al mese/trimestre oggetto della liquidazione periodica);
  • la somma deve inoltre essere non inferiore a € 25.000 se il volume di affari dell’anno precedente non supera € 2.000.000, e non inferiore a € 50.000 se il volume d’affari non è superiore a € 10.000.000 e € 100.000 se il volume d’affari, sempre dell’anno precedente, è superiore a € 10.000.000.

Da ciò si ricava che, se il volume d’affari dell’anno precedente non è superiore a € 2.000.000, il debito Iva non versato fino a € 25.000 non costituirà elemento da segnalare per l’Agenzia delle Entrate a prescindere dal rapporto tra debito non versato e volume d’affari risultante dalla LI.PE. Vale ovviamente anche il contrario, essendo due elementi da verificare congiuntamente.

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Obbligo di revisori e collegio sindacale nelle SRL: nuove soglie

Obbligo di revisori e collegio sindacale nelle SRL: nuove soglie

revisione legaleTra le misure contenute nel disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto “sblocca cantieri” è ricompresa anche una previsione sulla nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. È stato infatti modificato l’articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019) che aveva, a sua volta, novellato l’articolo 2477 del Codice civile, in tema di controllo nelle Srl.

Vengono rivisti i casi in cui le Srl sono obbligate alla nomina di un organo di controllo o del revisore: è previsto un innalzamento, rispetto al vigente testo dell’articolo 2477 c.c., delle soglie che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

La nomina obbligatoria del revisore o anche dell’organo di controllo scatterà quindi nelle ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
  • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 20 unità (rispetto alle attuali 10 unità).

Le modifiche non hanno modificato la norma che prevede l’obbligo di nomina del revisore quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati, né la disposizione ai sensi della quale l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa qualora, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei limiti indicati.

Il raddoppio dei parametri attualmente contenuti nel nuovo Codice della crisi di impresa era auspicato anche dal CNDCEC, come giusto punto di equilibrio per tranquillizzare le imprese di piccole dimensioni senza stravolgere, però, gli obiettivi del nuovo Codice.

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