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Fattura elettronica e commercianti al minuto

Fattura elettronica e commercianti al minuto

Nel commercio al dettaglio la fattura richiesta dal cliente deve necessariamente essere emessa in formato elettronico dallo scorso 1° gennaio 2019, a meno che il soggetto emittente non ricada in una delle condizioni di esonero previste dall’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

In forza di quanto disposto dall’art. 22 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate non sono tenuti all’emissione della fattura, a meno che questa non sia “richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. Il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale consente di adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Si è avuta ulteriore conferma di tale principio nella risposta all’interpello n. 7, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, che possiamo riassumere come segue:

  • il cliente chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino, l’esercente, in tal caso, può rilasciare un’apposita quietanza (articolo 1199 C.C) con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica;
  • l’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22, è obbligato ad emettere solo fatture ed un altro operatore IVA;
  • quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.

Quindi viene stabilito che la fattura preceduta dallo scontrino emessa dai commercianti al minuto deve essere elettronica e deve riportare nel blocco informativo “Altri dati Gestionali” specifiche informazioni, quale, necessariamente, l’identificativo alfanumerico dello scontrino; tale posizione risulta in linea con la FAQ pubblicata il 21 dicembre 2018 e con il comunicato stampa del 28 dicembre 2018, secondo il quale, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

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