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Segnalazioni discordanze e comunicazione dell’Agenzia relativi a “Spesometro 2017 e 2018” – invito all’adempimento spontaneo.

Segnalazioni discordanze e comunicazione dell’Agenzia relativi a “Spesometro 2017 e 2018” – invito all’adempimento spontaneo.

 

L’Agenzia delle Entrate per facilitare il ravvedimento dei soggetti per i quali rilevano differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate nello Spesometro 2017 dai contribuenti e dai loro clienti (controllo incrociato), ha impostato per questi un metodo di autocontrollo, da effettuarsi previa comunicazione dall’Agenzia.
Le comunicazioni saranno trasmesse al contribuente tramite PEC (o in mancanza per posta ordinaria), oppure saranno consultabili all’interno del suo “Cassetto fiscale”.

Le informazioni conterranno i seguenti dati:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso;
e) modalità per consultare le informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata situate all’interno del “cassetto fiscale”: protocollo, data di invio, somma algebrica delle operazioni rientranti nel volume d’affari, importo totale delle operazioni comunicate dai clienti, operazioni attive che non risulterebbero dichiarate, dati identificativi dei clienti, ammontare degli acquisti trasmessi da ciascuno di essi, dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente, ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.

I contribuenti interessati, anche tramite intermediari incaricati, possono richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e hanno la possibilità di regolarizzare gli errori o le omissioni, eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. “ravvedimento operoso”), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso.

Tutti i dati e gli elementi di cui sopra saranno inoltre resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

 

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