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Revisione costo o opportunità per la cultura d’impresa?

Revisione costo o opportunità per la cultura d’impresa?

revisione legale dei contiLa “triste” vicenda della revisione del bilancio 2019 e del “rinvio dei termini di nomina” è un chiaro esempio di come l’obiettivo enunciato dall’ISA 200 non sembri pienamente condiviso, in primis dal legislatore, il quale non ha compreso che i maggiori beneficiari della revisione sono i destinatari del bilancio, fornitori, clienti e istituti di credito, per citarne alcuni.
Nei bilanci delle imprese che presentano squilibri di gestione, e che non hanno mai nominato un revisore, si potrebbero riscontrare politiche di bilancio (alcune delle quali vietate) volte alla massimizzazione del risultato e del patrimonio netto e operazioni che derivano dalla commistione tra amministrazione dell’impresa e proprietà.
Si possono elencare alcuni esempi, dai finanziamenti concessi ai soci persone fisiche o a società riconducibili alla proprietà (pur in assenza di partecipazioni nell’attivo), a poste capitalizzate in assenza dei requisiti richiesti dai principi contabili per l’iscrizione nell’attivo di Stato patrimoniale, all’iscrizione tra i crediti verso altri di acconti versati per l’acquisto di immobilizzazioni, alla mancata contabilizzazione di sanzioni e interessi per mancati versamenti all’Erario (quando non sono ancora state ricevute cartelle), per non dimenticare casi di rimanenze di magazzino con un valore molto significativo in rapporto al fatturato. Soltanto per citare alcuni possibili “errori” individuabili dalla semplice lettura del bilancio da parte di un esperto, ovvero che non richiedono nemmeno la revisione del bilancio.
La nomina del revisore in società che presentano queste “politiche di bilancio” e la successiva conseguente applicazione delle procedure di revisione del bilancio permetterebbe la “correzione” di tali fattispecie, migliorando la qualità dell’informativa di bilancio e quindi incrementando la fiducia da parte dei terzi.

L’obiettivo della revisione è enunciato dall’ISA Italia 200

Quanto accaduto fa pensare che forse, anche noi, addetti ai lavori (commercialisti e revisori legali), dovremmo riflettere se davvero crediamo nell’affermazione riportata dell’ISA Italia 200.
Non si può però dimenticare che tanti imprenditori hanno nominato il revisore entro il 16 dicembre 2019; sarebbe importante che, una buona parte di essi, non l’abbiano fatto soltanto perché richiesto dalla legge, ma anche per perseguire l’obiettivo di rafforzare la trasparenza finanziaria e ottenere una maggiore fiducia nel bilancio da parte dei loro stakeholder.

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Regime forfettario, analisi di convenienza

Regime forfettario, analisi di convenienza

Il Regime forfettario è un Regime fiscale rivolto a coloro che svolgono un’attività autonoma con Partita Iva individuale; è stato introdotto con la legge 190/2014 e la legge di bilancio per l’anno 2019 ha apportato significative modifiche, una su tutte il limite di accesso al regime è stato unificato per tutte le attività e portato a 65.000 euro.

Sono due le principali variabili che indicano la convenienza o meno dell’applicazione del Regime forfettario:
• Le spese sostenute durante lo svolgimento della propria attività.
• La situazione familiare nel complesso.

Le spese sostenute
Una delle principali novità apportata con l’entrata in vigore del Regime forfettario è rappresentata dal modo con cui si determinano le spese sostenute durante lo svolgimento dell’attività per il calcolo del reddito imponibile.
Nel Regime forfettario, il Reddito imponibile non viene determinato in maniera analitica, cioè attraverso la sottrazione tra ricavi e costi conseguiti nel corso dell’anno come negli altri Regimi fiscali, ma si ricava nel modo seguente:

• Si sommano tutte le fatture incassate (non le emesse, solo quelle incassate) così da ottenere i ricavi dell’anno;
• Ai ricavi così ottenuti, si deve applicare il coefficiente di redditività previsto per il proprio specifico Codice ATECO.

Il coefficiente di redditività rappresenta la porzione di reddito che verrà presa in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta e dei contributi.
Il reddito escluso, attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività, rappresenta le spese forfettarie.

Esempio:
Il sig. Bianchi svolge l’attività di agente di commercio.
Il coefficiente di redditività corrispondente al Codice ATECO dell’attività di agente e rappresentante è del 62%, e il limite di ricavi generabili, per tutte le attività, è di 65.000 euro.
Ipotizziamo che il sig. Bianchi, nel 2018 abbia conseguito ricavi per euro 45.000.
Per calcolare il Reddito imponibile, si dovrà applicare il coefficiente di redditività ai ricavi complessivi, ovvero: 62% X 45.000.
Si ottiene così un Reddito imponibile di 27.900 euro.

NB: al Reddito imponibile determinato applicando il coefficiente di redditività dovranno essere sottratti i contributi versati nell’anno precedente, ottenendo così il reddito imponibile al netto dei contributi per poter calcolare l’imposta sostitutiva. Al contrario, per quanto riguarda il calcolo dei contributi che si dovranno versare, si dovrà prendere come riferimento il Reddito imponibile lordo. Per semplificare questo esempio, supponiamo che il contribuente considerato non abbia versato contributi nell’anno precedente, e quindi il suo Reddito imponibile lordo coincide con quello netto. Le spese forfettarie sono sempre la differenza tra il 100% e il coefficiente di redditività, in questo caso del 38%, ovvero 17.100 euro.

Situazione familiare
A seconda della propria condizione familiare è possibile valutare la convenienza dell’adesione al Regime forfettario.

Esempio:
Famiglia Bianchi composta da genitori e due figli, con unico reddito entrante.
In questo caso se si aderisce al Regime forfettario, non potranno essere applicate le deduzioni/detrazioni Irpef riservate a coloro con figli a carico. Andranno, quindi, perse importanti somme che potrebbero vanificare i vantaggi derivanti dalla tassazione agevolata del Regime forfettario. Nel caso in cui nella famiglia Rossi i redditi percepiti siano 2 e solo uno di essi soggetto al Regime forfettario, le deduzioni/detrazioni Irpef per figli a carico verrebbero applicate al 100% al reddito non forfettario. Quindi, come è possibile notare, la convenienza dell’applicazione del forfettario è direttamente collegata alla situazione generale del tuo nucleo familiare.

Conclusioni
Quello fin qua illustrato serve a far capire che l’applicazione del Regime forfettario risulta conveniente solamente quando:
• Le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività sono circa quelle che risulteranno dall’applicazione del coefficiente di redditività.
• La situazione familiare complessiva non vanifichi i vantaggi derivanti dalle semplificazioni del forfettario con la perdita di detrazioni/deduzioni Irpef.
• Si è in presenza di altri redditi, quali per esempio quelli da lavoro dipendente o assimilati, in quanto non si subisce il cumulo fiscale e si conservano le deduzioni e detrazioni di legge.

Riprendendo il nostro esempio, se Tizio in realtà durante lo svolgimento della sua attività di agente ha speso una cifra di molto superiore a 17.100 euro che rappresentano le spese calcolate in modo forfettario, dovrà seriamente prendere in considerazione di rinunciare al forfettario, in quanto la parte eccedente agli 17.100 euro di spese sostenute non potrà essere sottratta ai fini del calcolo del Reddito imponibile.

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