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Approvazione del bilancio 2019

Approvazione del bilancio 2019

2020

Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Ne deriva, con riferimento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, che la convocazione dell’assemblea deve essere fissata, in prima convocazione, al più tardi, entro il 29 aprile 2020 (trattandosi di anno bisestile).

Procedimento di approvazione

• Gli amministratori redigono il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla gestione.
• Il progetto di bilancio viene trasmesso, laddove presente, al collegio sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
• Il bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e/o del soggetto incaricato alla revisione legale sono depositati presso la sede sociale, unitamente alle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e al prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
• L’assemblea ordinaria dei soci che si riunisce entro il 29 aprile approva il bilancio.
• Entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea è necessario, in caso di distribuzione utili, procedere con la registrazione del verbale di assemblea.
• Il bilancio d’esercizio, le relazioni, il verbale di approvazione dell’assemblea, l’elenco dei soci (nelle società per azioni non quotate) sono depositati, entro trenta dall’approvazione, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

I termini per le formalità appena descritte sono i seguenti e variano a seconda della presenza o meno del collegio sindacale e/o dell’organo di revisione.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e che deve essere fissato entro 30 giorni dalla data della prima convocazione. Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio in seconda convocazione è il 29 maggio 2020.
È possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore ai 180 giorni, per la l’assemblea in prima convocazione (28 giugno 2020) o in seconda (28 luglio 2020), che approva il bilancio:

L’emergenza Coronavirus riscrive il calendario relativo all’approvazione dei bilanci concedendo due mesi in più alle società per le convocazioni e l’approvazione dei conti al 31 dicembre 2019. Il decreto legge contenente il nuovo pacchetto di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, fiscale, delle imprese e delle famiglie, interviene con una norma slitta-bilanci modificando i tempi e introducendo nuove modalità di svolgimento delle assemblee societarie.

Con l’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, si stabilisce la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione nella relazione di gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa.
Il calendario per l’approvazione dei bilanci andrà così a modificarsi:

In approfondimento all’argomento trattato ieri, alleghiamo una Circolare sulle scadenze fiscali e contributive dei prossimi mesi.

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I ricavi e compensi di marzo “stella polare” per il rinvio dei versamenti di aprile e maggio

I ricavi e compensi di marzo “stella polare” per il rinvio dei versamenti di aprile e maggio

covid19L’art 18 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in Gazzetta questa notte sancisce la sospensione dei versamenti tributari e contributivi con le seguenti modalità:

  • Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Dalla verifica dei presupposti, di cui sopra, sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti relativi:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta nel mese di marzo;
– alla liquidazione dell’IVA di marzo;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del DPR 600/73.
Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) rileva tuttavia che tale soluzione obbliga i soggetti in contabilità ordinaria, che determinano i ricavi in base al principio di competenza, a effettuare le scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza che impatta su più mensilità) per entrambi i mesi di osservazione con un aggravio di costi e incertezze poco comprensibili.
Le stesse difficoltà si paleseranno anche in sede di eventuale controllo da parte dell’A/Entrate, pertanto la scelta normativa appare ancora di più irrazionale. Sarebbe stato più logico e semplice aver preso come riferimento il parametro del fatturato, in modo da avere un dato di facile individuazione e di altrettanto semplice controllo.

Si allegano il Testo della Gazzetta Ufficiale e la circolare dell’associazione ABI emessa a seguito del decreto legge.

 

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Bonus Babysitting

Bonus Babysitting

babysitterIn base agli articoli 23 e 25 del Decreto “Cura Italia” i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico oppure iscritti in via esclusiva alla gestione separata, con figli di età non superiore a 12 anni, hanno facoltà di richiedere alternativamente:

  • un congedo parentale straordinario della durata di 15 giorni, indennizzato con il 50% della retribuzione;
  • un contributo per l’acquisto di servizi di babysitting.

Il limite massimo di tale contributo è pari a 600 euro, aumentato a 1.000 euro per i lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus per l’acquisto di servizi di babysitting deve essere utilizzato nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, a partire dal 5 marzo 2020.

La domanda di contributo deve essere effettuata dal genitore richiedente, in modalità online sul sito dell’INPS tramite uno dei seguenti dispositivi:
PIN rilasciato dall’INPS;
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).

L’iter di richiesta e di erogazione del bonus è il seguente:

Compilazione della domanda. Nella procedura online dell’INPS è necessario compilare l’anagrafica del richiedente, del minore e dell’altro genitore, specificando la categoria lavorativa di appartenenza e dichiarando di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/2020. In presenza di minori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92) è necessario segnalare tale condizione e allegare il certificato di frequenza scolastica o di ospitalità presso il centro diurno assistenziale.
Invio della domanda. Per inviare la domanda è sufficiente cliccare sul tasto “salva e invia”, dopo aver apposto il flag relativo all’accettazione della privacy. Successivamente sarà comunque possibile accedere alla sezione “consultazione”, per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la relativa ricevuta, che verrà resa disponibile nei giorni successivi all’inoltro.
Fase di istruttoria. L’INPS sottopone la domanda ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione.
Erogazione del bonus. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la somma riconosciuta verrà erogata in automatico sul “libretto famiglia” di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Ne consegue che anche le prestazioni lavorative dovranno essere retribuite con lo stesso strumento del “libretto famiglia”.

Il “libretto famiglia” è uno strumento virtuale con il quale l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni occasionali rese in suo favore per i lavori domestici, l’assistenza domiciliare e l’insegnamento privato supplementare. Dal momento che il bonus babysitting viene erogato tramite “libretto famiglia”, sia il soggetto beneficiario del bonus (datore di lavoro) che il prestatore (babysitter) sono tenuti a registrarsi online nella sezione dedicata del sito INPS.

La registrazione permetterà al beneficiario del bonus di visualizzare all’interno della sezione “portafoglio elettronico” l’importo erogato (600 o 1.000 euro) e di effettuare la cosiddetta “appropriazione telematica”, in mancanza della quale ci sarà la rinuncia tacita al beneficio stesso. Dopodiché il datore di lavoro potrà inserire le “prestazioni svolte” selezionando come modalità di pagamento la sezione “Bonus Covid 19”. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di babysitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

In merito alla tempistica di erogazione del bonus, l’INPS ha comunicato che le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso: ad esempio, se il giorno 2 maggio registro nel portale le prestazioni che la babysitter ha svolto ad aprile, le stesse verranno accreditate il 15 maggio.

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Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari

Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari

avvisi bonari AdEA seguito del decreto “Cura Italia” sono sospesi i termini di versamento in scadenza dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il termine del 30 giugno 2020.

Il testo definitivo del provvedimento economico urgente emanato in considerazione dell’emergenza coronavirus non menziona però gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, le cui scadenze e le cui rate di pagamento non subiscono alcun rinvio. Il coronavirus non sospende quindi i termini relativi alle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

L’esclusione per ovvie ragioni appare immotivata, sia considerando la necessità di non gravare economicamente su famiglie ed imprese, sia in considerazione delle conseguenze per chi non paga le rate in scadenza: nel caso di mancato pagamento e di decadenza dalla rateazione la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi, è iscritta a ruolo.

Non si è fatta attendere la reazione da parte delle imprese e dei professionisti. Da segnalare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani sulle misure contenute nel decreto Cura Italia:
Sulla sospensione dei versamenti, però, si doveva fare di più, a cominciare dallo sblocco della compensazione dei crediti per imposte dirette anche prima della presentazione della dichiarazione, rimuovendo il vincolo introdotto con l’ultima legge di bilancio che, nella situazione d’emergenza in atto, risulta ora del tutto anacronistico ovvero ancora dalla mancata sospensione per le rate in scadenza relativi agli avvisi bonari”.

I commercialisti chiedono misure più coraggiose, per creare un clima di fiducia e rassicurare imprese e professionisti danneggiati dall’emergenza coronavirus.

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I ricavi e compensi di marzo “stella polare” per il rinvio dei versamenti di aprile e maggio

Decreto “Cura Italia”: le proroghe

covid19Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”. Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo.

Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:
finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
• iniezione di liquidità nel sistema del credito;
sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
• misure di sostegno per specifici settori economici.

Concentriamoci in particolare sul 4° punto, la “sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi”.
La sospensione degli adempimenti tributari vale difatti per tutte le imprese e professionisti, ma il rinvio più concreto e “sostanzioso” dei versamenti è solamente per i soggetti Iva con volume di ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro.

L’articolo 57 del decreto prevede un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo al prossimo 20 marzo 2020. Sono rinviati quindi anche i versamenti relativi a ritenute e contributi su lavoro dipendente, come previsto dal successivo articolo 58.

Il seguente articolo 59 prevede poi diversi differimenti relativi alle scadenze del periodo marzo – maggio:
1. Al primo comma sono differiti al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari scadenti tra marzo e maggio (prima fra tutti la dichiarazione annuale IVA, scadente il 30 di aprile);
2. Al secondo comma viene definito il precedentemente menzionato limite di 2 milioni di euro di fatturato per godere della sospensione “più lunga”: vengono dispensati dal versamento di tutti tributi da autoliquidazione relativi a ritenute, contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti e assimilati e dal versamento dell’IVA tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore ad euro 2.000.000. I tributi oggetto di questa proroga sono quelli scadenti tra l’8 e il 31 marzo. La nuova data di versamento prevista è il 31 maggio, in un’unica soluzione senza sanzioni e con la possibilità di ottenere in alternativa una dilazione in 5 rate del versamento;
3. Ulteriore punto importante è al comma 6 di questo articolo, il quale prevede un aiuto finanziario tramite la facoltà per i soggetti che subiscano ritenute da lavoro professionista o da agenti (e con ricavi non eccedenti i 400.000 euro) di esprimere ai sostituti di imposta l’opzione di non versare la ritenuta sul compenso ma di pagarla agli stessi professionisti per tutti i compensi percepiti tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 marzo. I professionisti dovranno poi provvedere al versamento della propria ritenuta (in autoliquidazione) in unica soluzione il 31 maggio o con fino a 5 rate mensili a partire dalla stessa data.

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