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“Ristori-quater” (DL 157/2020)

“Ristori-quater” (DL 157/2020)

ristori quaterIl DL prevede il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre, oltre agli acconti della seconda e unica rata acconti Irpef, Ires e Irap.
A beneficiare della sospensione dei versamenti sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
  • ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;
  • che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
  • che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque, rinviati per effetto del DL “Ristori-quater”:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
  • i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
  • l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per i soggetti che, non rientrando nelle zone a maggior rischio (c.d. “zone rosse” e “zone arancioni”) e/o esercenti le attività maggiormente colpite dai provvedimenti governativi di chiusura, devono verificare la contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (fermo restando il limite di ricavi e compensi non superiore a 50 milioni di euro nel 2019).

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Indennità ai professionisti iscritti agli Albi

Indennità ai professionisti iscritti agli Albi

bonus 600 euroIn base al decreto interministeriale in corso di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, per il mese di aprile 2020, è riconosciuta un’indennità di 600,00 euro ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Sono confermate le condizioni per beneficiare della misura già definite dal DM 28.3.2020.
Analogamente alle altre indennità erogate dall’INPS, l’indennità per il mese di aprile sarà erogata in automatico dalle Casse di previdenza ai professionisti già beneficiari della medesima indennità per il mese di marzo.

Invece, la domanda dovrà essere presentata, dall’8.6.2020 all’8.7.2020, dai soli professionisti che non ne abbiano fruito in precedenza, i quali dovranno:

  • verificare in modo specifico il rispetto delle condizioni reddituali;
  • non risultare, alla data di presentazione della domanda, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e titolari di pensione.

Recependo nel decreto un chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro, viene specificato che l’indennità per aprile è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di previdenza privati nel corso del 2019 ed entro il 23.2.2020, purché attestino un reddito professionale entro i limiti di 35.000,00 euro o 50.000,00 euro, definiti dal DM 28.3.2020.
Sarà necessario un nuovo decreto per la determinazione dell’importo dell’indennità relativa al mese di maggio.

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Approvazione del bilancio 2019

Approvazione del bilancio 2019

2020

Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Ne deriva, con riferimento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, che la convocazione dell’assemblea deve essere fissata, in prima convocazione, al più tardi, entro il 29 aprile 2020 (trattandosi di anno bisestile).

Procedimento di approvazione

• Gli amministratori redigono il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla gestione.
• Il progetto di bilancio viene trasmesso, laddove presente, al collegio sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
• Il bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e/o del soggetto incaricato alla revisione legale sono depositati presso la sede sociale, unitamente alle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e al prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
• L’assemblea ordinaria dei soci che si riunisce entro il 29 aprile approva il bilancio.
• Entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea è necessario, in caso di distribuzione utili, procedere con la registrazione del verbale di assemblea.
• Il bilancio d’esercizio, le relazioni, il verbale di approvazione dell’assemblea, l’elenco dei soci (nelle società per azioni non quotate) sono depositati, entro trenta dall’approvazione, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

I termini per le formalità appena descritte sono i seguenti e variano a seconda della presenza o meno del collegio sindacale e/o dell’organo di revisione.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e che deve essere fissato entro 30 giorni dalla data della prima convocazione. Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio in seconda convocazione è il 29 maggio 2020.
È possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore ai 180 giorni, per la l’assemblea in prima convocazione (28 giugno 2020) o in seconda (28 luglio 2020), che approva il bilancio:

L’emergenza Coronavirus riscrive il calendario relativo all’approvazione dei bilanci concedendo due mesi in più alle società per le convocazioni e l’approvazione dei conti al 31 dicembre 2019. Il decreto legge contenente il nuovo pacchetto di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, fiscale, delle imprese e delle famiglie, interviene con una norma slitta-bilanci modificando i tempi e introducendo nuove modalità di svolgimento delle assemblee societarie.

Con l’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, si stabilisce la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione nella relazione di gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa.
Il calendario per l’approvazione dei bilanci andrà così a modificarsi:

In approfondimento all’argomento trattato ieri, alleghiamo una Circolare sulle scadenze fiscali e contributive dei prossimi mesi.

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I ricavi e compensi di marzo “stella polare” per il rinvio dei versamenti di aprile e maggio

I ricavi e compensi di marzo “stella polare” per il rinvio dei versamenti di aprile e maggio

covid19L’art 18 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in Gazzetta questa notte sancisce la sospensione dei versamenti tributari e contributivi con le seguenti modalità:

  • Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Dalla verifica dei presupposti, di cui sopra, sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti relativi:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta nel mese di marzo;
– alla liquidazione dell’IVA di marzo;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del DPR 600/73.
Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) rileva tuttavia che tale soluzione obbliga i soggetti in contabilità ordinaria, che determinano i ricavi in base al principio di competenza, a effettuare le scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza che impatta su più mensilità) per entrambi i mesi di osservazione con un aggravio di costi e incertezze poco comprensibili.
Le stesse difficoltà si paleseranno anche in sede di eventuale controllo da parte dell’A/Entrate, pertanto la scelta normativa appare ancora di più irrazionale. Sarebbe stato più logico e semplice aver preso come riferimento il parametro del fatturato, in modo da avere un dato di facile individuazione e di altrettanto semplice controllo.

Si allegano il Testo della Gazzetta Ufficiale e la circolare dell’associazione ABI emessa a seguito del decreto legge.

 

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Bonus Babysitting

Bonus Babysitting

babysitterIn base agli articoli 23 e 25 del Decreto “Cura Italia” i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico oppure iscritti in via esclusiva alla gestione separata, con figli di età non superiore a 12 anni, hanno facoltà di richiedere alternativamente:

  • un congedo parentale straordinario della durata di 15 giorni, indennizzato con il 50% della retribuzione;
  • un contributo per l’acquisto di servizi di babysitting.

Il limite massimo di tale contributo è pari a 600 euro, aumentato a 1.000 euro per i lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus per l’acquisto di servizi di babysitting deve essere utilizzato nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, a partire dal 5 marzo 2020.

La domanda di contributo deve essere effettuata dal genitore richiedente, in modalità online sul sito dell’INPS tramite uno dei seguenti dispositivi:
PIN rilasciato dall’INPS;
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).

L’iter di richiesta e di erogazione del bonus è il seguente:

Compilazione della domanda. Nella procedura online dell’INPS è necessario compilare l’anagrafica del richiedente, del minore e dell’altro genitore, specificando la categoria lavorativa di appartenenza e dichiarando di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/2020. In presenza di minori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92) è necessario segnalare tale condizione e allegare il certificato di frequenza scolastica o di ospitalità presso il centro diurno assistenziale.
Invio della domanda. Per inviare la domanda è sufficiente cliccare sul tasto “salva e invia”, dopo aver apposto il flag relativo all’accettazione della privacy. Successivamente sarà comunque possibile accedere alla sezione “consultazione”, per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la relativa ricevuta, che verrà resa disponibile nei giorni successivi all’inoltro.
Fase di istruttoria. L’INPS sottopone la domanda ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione.
Erogazione del bonus. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la somma riconosciuta verrà erogata in automatico sul “libretto famiglia” di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Ne consegue che anche le prestazioni lavorative dovranno essere retribuite con lo stesso strumento del “libretto famiglia”.

Il “libretto famiglia” è uno strumento virtuale con il quale l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni occasionali rese in suo favore per i lavori domestici, l’assistenza domiciliare e l’insegnamento privato supplementare. Dal momento che il bonus babysitting viene erogato tramite “libretto famiglia”, sia il soggetto beneficiario del bonus (datore di lavoro) che il prestatore (babysitter) sono tenuti a registrarsi online nella sezione dedicata del sito INPS.

La registrazione permetterà al beneficiario del bonus di visualizzare all’interno della sezione “portafoglio elettronico” l’importo erogato (600 o 1.000 euro) e di effettuare la cosiddetta “appropriazione telematica”, in mancanza della quale ci sarà la rinuncia tacita al beneficio stesso. Dopodiché il datore di lavoro potrà inserire le “prestazioni svolte” selezionando come modalità di pagamento la sezione “Bonus Covid 19”. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di babysitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

In merito alla tempistica di erogazione del bonus, l’INPS ha comunicato che le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso: ad esempio, se il giorno 2 maggio registro nel portale le prestazioni che la babysitter ha svolto ad aprile, le stesse verranno accreditate il 15 maggio.

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