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Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi

Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi

affittiL’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto una specifica agevolazione per le “botteghe e negozi” colpiti dall’emergenza coronavirus in quanto costretti alla chiusura dal DPCM dell’11 marzo 2020. A tali soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Come accennato, la norma sembra essere collegata al DPCM 11 marzo 2020 che, a far data dal 12 marzo, ha sospeso:
– le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui all’Allegato 1 al citato DPCM;
– le attività dei servizi di ristorazione;
– le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all’Allegato 2.

Il costo della locazione degli immobili inutilizzabili viene quindi assunto dallo Stato nella misura del 60% perché, su base mensile, viene ipotizzato che per circa il 60% del tempo non sia stato possibile esercitare l’attività, dando per scontato che il blocco possa andare fino a fine mese (nel DPCM, per il momento, è previsto che la sospensione delle suddette attività abbia effetto fino al 25 marzo).
Venendo all’ambito applicativo, l’agevolazione si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”, formulazione forse perfettibile perché potrebbe lasciare intendere che, al fine della fruizione del credito, non sarebbe necessario il pagamento del canone. Si tratta però di una conclusione non accettabile sul piano sistematico in quanto eluderebbe la finalità della norma, che è quella di trasferire a carico del bilancio dello Stato il costo della locazione, cercando di mitigare l’effetto dell’emergenza in capo al negoziante e tenendo indenne il locatore. A tal riguardo occorre ricordare che l’onere del pagamento delle imposte sui fitti attivi permane in capo al locatore, persona fisica o società semplice, a prescindere da eventuali insoluti sui canoni a venire. Sarebbe auspicabile che, in sede di interpretazione ufficiale, tale aspetto venisse prontamente confermato, ragionando eventualmente sulla possibilità per il locatario di beneficiare del credito d’imposta anche prima dell’effettuazione del pagamento, soluzione che comunque potrebbe dilatare i normali tempi di incasso da parte del locatore.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Dal momento che per la maggior parte dei soggetti interessati dalla disposizione i termini di versamento sono stati giustamente rinviati, tale scelta legislativa determina un temporaneo problema di natura finanziaria e costringe di fatto il contribuente ad anticipare la quota di competenza dello Stato.

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Nuovi registratori di cassa: come funziona il credito d’imposta

Nuovi registratori di cassa: come funziona il credito d’imposta

registratore di cassaCon il nuovo obbligo riguardante l’invio telematico dei corrispettivi, entrante in vigore in due tranche, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, è previsto un bonus d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta è valevole negli anni 2019 e 2020 fino ad esaurimento delle somme stanziate a tal fine ed è stato determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta ma fino a un tetto massimo, a seconda che sia un nuovo acquisto o l’adattamento di un registratore di cassa di cui si è già in possesso:

  • € 250 in caso di acquisto;
  • € 50 in caso di adattamento.

Il contributo, concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, si dovrà utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241 – 2007 tramite modello F24 da presentarsi soltanto tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo è consentito a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ma solo se è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Pertanto, è indispensabile che il prezzo d’acquisto/adattamento del misuratore avvenga tramite assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Per la compensazione del credito d’imposta, in sede di compilazione del modello F24, si dovrà:
• indicare il codice tributo 6899 nella sezione “erario”;
• esporre la somma del contributo nella colonna “importi a credito compensati”;
• valorizzare il campo “anno di riferimento” con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa ed eventualmente nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

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Bonus Pubblicità

Bonus Pubblicità

Che cosa è?
Si tratta di un credito d’imposta collegato agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
A chi spetta?
Possono farne richiesta:

  • Imprese;
  • Lavoratori autonomi;
  • Enti non commerciali.

Restano invece esclusi dal provvedimento:

  • I soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili;
  • Coloro che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Come funziona?
Se l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati rispettivamente nell’anno 2017 rispetto al 2016 e nell’esercizio 2018 rispetto al 2017, supera almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione si può fare richiesta di riconoscimento di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, che viene elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Il credito d’imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Il credito d’imposta così riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24.

Come si ottiene?
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno presentare per il 2017 solo una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, mentre per l’anno 2018 dovrà essere presentata anche una “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.

Quando si presenta la comunicazione?
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate:

  • Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Entro gli stessi termini va presentata anche la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli investimenti effettuati nell’anno 2017;
  • Mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 verrà presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.

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