
“Ristori-quater” (DL 157/2020)
Il DL prevede il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre, oltre agli acconti della seconda e unica rata acconti Irpef, Ires e Irap.
A beneficiare della sospensione dei versamenti sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;
- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.
Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque, rinviati per effetto del DL “Ristori-quater”:
- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
- i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Per i soggetti che, non rientrando nelle zone a maggior rischio (c.d. “zone rosse” e “zone arancioni”) e/o esercenti le attività maggiormente colpite dai provvedimenti governativi di chiusura, devono verificare la contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (fermo restando il limite di ricavi e compensi non superiore a 50 milioni di euro nel 2019).

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