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Detraibilità spese sostenute dal 01.01.2020: novità

Detraibilità spese sostenute dal 01.01.2020: novità

spese medicheLa Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 679 (Legge di Stabilità 2020) ha stabilito che, a decorrere dal 01 gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021, redditi 2020, della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire solamente mediante:
bonifico bancario o postale;
• ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il comma 680 esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri:
medicinali e dispositivi medici;
• prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione: spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.); spese per istruzione; spese funebri; spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; ecc…

In mancanza di chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria che specifichino il tipo di controllo che dovrà effettuare il CAF sulla documentazione relativa a tali oneri, oltre alle quietanze di pagamento della spesa (ad esempio le fatture, ricevute ecc.), si consiglia di  conservare anche copia del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con carta di credito ecc.
Si rammenta che queste specifiche sono valide per le spese sostenute dal 01 gennaio 2020.

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Pillole novità del 730/2019

Pillole novità del 730/2019

730-2019Esaminiamo alcuni degli aspetti salienti del modello 730/2019, relativo all’anno 2018:
Erogazioni liberali
• Dal 1.01.2018 per le erogazioni liberali in denaro o in natura (nei confronti di ONLUS iscritte negli appositi registri, di ODV iscritti nei registri di cui alla L. 266/1991 e di APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 L. 383/2000), la nuova disciplina prevede, per le persone fisiche, una detrazione IRPEF pari al 30% (elevata al 35% per erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato) degli oneri sostenuti, per un importo complessivo fino a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta.
In alternativa, è possibile dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato; misura che risulta senz’altro più conveniente nel caso di soggetto con aliquote marginali IRPEF superiori al 30% o al 35%. La detrazione va inserita nei righi E8/E10 cod.71 (ONLUS e APS) o cod.76 (ODV); la deduzione invece va nel rigo E36.

• È possibile detrarre dall’Irpef, nel limite del 19%, in aggiunta alle casistiche già presenti:

– spese di abbonamento al trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro;
– spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
– spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con diagnosi di DSA per ‘acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

• È innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

Bonus Verde:
È possibile portare in detrazione dall’Irpef, nel limite del 19%, le spese sostenute per la sistemazione a verde di giardini e terrazzi delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Il limite massimo è di 5.000 euro.

Nuova comunicazione all’ENEA:
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato un risparmio energetico, ai sensi dell’art. 1, c. 3 legge di Bilancio 2018 necessitano dell’invio di una comunicazione all’ENEA. Tale comunicazione deve essere inviata per gli interventi conclusi nel 2018 (ossia dal 1.01.2018 al 31.12.2018) entro 90 giorni dalla data di fine lavori, per esempio dalla data del collaudo o del certificato di fine lavori da dichiarazione di conformità, o per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. La data ultima per l’invio è stata spostata al 1.04.2019 per tutti gli interventi 2018, ossia che avessero come fine lavori una qualsiasi data dal 1.01 al 31.12.2018. Ci si chiedeva se l’omesso invio della comunicazione potesse comportare la decadenza dalla detrazione: la risposta è stata fornita dal MISE con la nota 18.04.2019, n. 3797, e dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 18.04.2019, n. 46/E: la comunicazione, seppure obbligatoria per i contribuenti, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a questo adempimento.

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