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Nuovi chiarimenti per la fatturazione elettronica

Nuovi chiarimenti per la fatturazione elettronica

chiarimentiL’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.9.2019 n. 389, ha fornito gli attesi chiarimenti in materia di compilazione del file XML relativo alla fattura differita e alla trasmissione del file della fattura immediata “anticipata”.

Data della fattura Differita

Nel caso della fattura differita, è lasciata un’ampia possibilità di scelte al contribuente al momento dell’emissione. L’indicazione della data dell’ultima operazione effettuata nel campo “Data” del file XML è infatti una delle opzioni. In alternativa l’emittente potrà riportare il giorno in cui la fattura è stata predisposta e trasmessa oppure la data della fine del mese. La data indicata andrà naturalmente a individuare il momento di esigibilità dell’IVA.

Riepilogando abbiamo quindi tre possibilità:
• la data di predisposizione e trasmissione del documento al Sistema di Interscambio (determinata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni);
• la data di una delle operazioni effettuate nel corso del mese (tendenzialmente l’ultima);
• la data corrispondente all’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.

Fattura immediata Anticipata

Al fine di determinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, occorre far riferimento, in linea generale, al pagamento del corrispettivo. Va tuttavia sottolineato come l’operazione si intenda effettuata, secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 4 del DPR 633/72, anche nell’ipotesi in cui sia emessa anticipatamente fattura. Si potrebbe ritenere che il giorno cui far riferimento per la determinazione dell’esigibilità dell’imposta sia quello in cui il documento viene trasmesso al Sistema di Interscambio. In realtà, nel richiamato co. 4 viene precisato che ove, indipendentemente dal verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti, sia emessa fattura, “l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato (…), alla data della fattura”. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, tale sarebbe la data contenuta nel file XML e non quella di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio.
Nell’ipotesi in cui si decida di anticipare l’emissione della fattura, la data a partire dalla quale decorrono i dodici giorni per la trasmissione è, quindi, quella riportata all’interno del corrispondente campo “Data”, che identifica, anche in questo caso, il momento di effettuazione dell’operazione.

 

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Cosa cambia dal 1° luglio per la Fattura elettronica

Cosa cambia dal 1° luglio per la Fattura elettronica

 

fattura elettronicaDal 1° luglio i soggetti titolari di partita IVA devono porre molta attenzione a tempi e modalità di emissione delle fatture. L’art. 11 D.L. 119/2018, modificando l’art. 21 D.P.R. 633/1972, ha previsto due novità per le fatture emesse a far data dal 1.07.2019:
a) il documento deve recare “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”;
b) la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In relazione a quest’ultimo termine, modificato con la legge di conversione del decreto Crescita, la previsione originaria era di 10 giorni.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. Per il primo semestre, era prevista la possibilità di emettere (e quindi trasmettere alla piattaforma SdI) le fatture entro il termine previsto per la liquidazione periodica senza applicazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione. L’invio entro tali termini veniva considerato tempestivo. Era inoltre prevista una riduzione delle sanzioni in caso di invio entro il termine per la liquidazione periodica del periodo successivo. Il maggior termine era stato concesso per consentire agli operatori di familiarizzare con le nuove procedure. Questo, da un lato ha senz’altro agevolato i contribuenti, ma dall’altro lato ha creato un certo lassismo nell’emissione delle fatture. Adesso è necessario voltare pagina e rivedere le procedure interne, perché i termini sono più stringenti e soprattutto sono applicabili le sanzioni.

Nuovi termini
Il termine di emissione/trasmissione passa a 12 giorni. Per le fatture differite, il termine ultimo di emissione rimane il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto, qualora le consegne dei beni avvenute in un determinato mese risultino dai vari documenti di trasporto (o altra documentazione idonea), la relativa fattura potrà essere emessa cumulativamente entro il 15° giorno successivo al mese in cui sono avvenute le cessioni. Nel campo “data” potrà quindi essere inserita anche la data dell’ultima cessione avvenuta nel mese o, come spesso accade, semplicemente la data di fine mese e l’invio può essere effettuato tra il 1° e il 15° giorno del mese successivo. Si precisa che l’art. 21, c. 4, D.P.R. 633/1972 prevede la fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi.

Sanzioni
In caso di omessa o tardiva fatturazione e perciò di trasmissione oltre i termini previsti, è prevista la sanzione tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non fatturato. Si richiama l’attenzione sul nuovo concetto di emissione della fattura che coincide con la trasmissione allo SdI. In caso di violazioni che non hanno inciso sulla liquidazione dell’IVA, viene applicata la sanzione fissa tra 250 e 2.000 euro.

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Scadenza fatture elettroniche maggio: emissione entro il 17 giugno

Scadenza fatture elettroniche maggio: emissione entro il 17 giugno

17 giugnoScadenza fatture elettroniche maggio: c’è tempo fino al 17 giugno per l’emissione dei documenti fiscali, giorno che coincide con la scadenza per la liquidazione IVA. Gli operatori IVA mensili sono tenuti a rispettare tale scadenza per l’emissione delle fatture relative al mese di maggio.

Si tratta dell’ultimo mese in cui è ancora possibile beneficiare dei tempi lunghi previsti dalla moratoria in atto nei primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica. Come previsto dall’articolo 10 del Decreto Fiscale, infatti, la prima metà del 2019 è stata considerata un periodo di transizione per rendere più agevole l’adeguamento al nuovo obbligo, senza sanzioni per i titolari di partita IVA per l’emissione di fatture entro il termine della liquidazione periodica IVA.

Da luglio termina il periodo di transizione e le e-fatture dovranno essere emesse entro i limiti previsti della legge, innalzati a 12 giorni, 2 giorni in più rispetto ai 10 inizialmente previsti. La modifica è recente, arrivata con l’approvazione alla Camera il giorno 11 giugno del Decreto Crescita, il quale modifica l’articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 che prevede appunto l’emissione della fattura “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”.

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Dichiarazione d’intento, come fare per la fattura elettronica

Dichiarazione d’intento, come fare per la fattura elettronica

A seguito dell’introduzione, a partire dal 01/01/2019, dell’obbligo della FE tra privati, ci si interroga su quali riferimenti riportare e quali campi compilare nel documento elettronico nel caso in cui siano state emesse delle dichiarazioni d’intento.

L’art.1 D.L. 746/1983 prevede che “gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa” e prevede che tanto esportatore abituale quanto fornitore devono progressivamente numerarla e annotarla, entro 15 giorni, nei rispettivi registri. La dichiarazione in questione è quella da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica da consegnare al fornitore, unitamente alla ricevuta stessa. La ricevuta contiene una stringa di 17 + 6 caratteri che rappresenta il protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate; protocollo che il fornitore deve peraltro riportare nell’elencazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva. Quali sono quindi gli estremi da riportare in FE e dove?

L’Agenzia delle Entrate, ha fornito due risposte in merito:
Nella prima (la n. 14 di novembre) è precisato che l’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio, il campo “Causale”. Si ritiene che il numero sia quello attribuito dall’esportatore dichiarante ma va da sé che nulla vieta (come fanno alcuni) di indicare entrambi i protocolli (es. “Vostra d.i. n. 10 del 15.01.2018 – nostro protocollo n. 3/2019”).
Nella successiva FAQ (la n. 49 di dicembre) è stata anche confermata la possibilità di agire a livello di “singola linea fattura” usando il blocco “Altri dati gestionali”.

L’Assosoftware, parzialmente in linea con questa seconda soluzione propende per l’utilizzo dei campi contenuti in Altri Dati Gestionali.
Il contribuente può quindi riportare quello che meglio gli riesce, in quanto i diversi protocolli sono comunque riconducibili alla stessa dichiarazione d’intento, fino a una presa di posizione definitiva, come precisato in occasione dell’audizione 7.11.2018 al PDL 1074, l’Agenzia sta lavorando a un progetto specifico mirato a consentire una verifica dei requisiti (in materia di plafond), valorizzando i dati che saranno forniti attraverso la fattura elettronica.

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Fattura elettronica e commercianti al minuto

Fattura elettronica e commercianti al minuto

Nel commercio al dettaglio la fattura richiesta dal cliente deve necessariamente essere emessa in formato elettronico dallo scorso 1° gennaio 2019, a meno che il soggetto emittente non ricada in una delle condizioni di esonero previste dall’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

In forza di quanto disposto dall’art. 22 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate non sono tenuti all’emissione della fattura, a meno che questa non sia “richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. Il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale consente di adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Si è avuta ulteriore conferma di tale principio nella risposta all’interpello n. 7, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, che possiamo riassumere come segue:

  • il cliente chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino, l’esercente, in tal caso, può rilasciare un’apposita quietanza (articolo 1199 C.C) con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica;
  • l’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22, è obbligato ad emettere solo fatture ed un altro operatore IVA;
  • quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.

Quindi viene stabilito che la fattura preceduta dallo scontrino emessa dai commercianti al minuto deve essere elettronica e deve riportare nel blocco informativo “Altri dati Gestionali” specifiche informazioni, quale, necessariamente, l’identificativo alfanumerico dello scontrino; tale posizione risulta in linea con la FAQ pubblicata il 21 dicembre 2018 e con il comunicato stampa del 28 dicembre 2018, secondo il quale, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

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