tel. 0225061175 info@cerianiangelo.it
Fattura elettronica: il Garante della privacy chiede modifiche

Fattura elettronica: il Garante della privacy chiede modifiche

 

fattura elettronicaIl Garante della privacy ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica, avendo rilevato criticità nell’obbligo di introduzione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019, in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le criticità rilevate dal Garante sono individuate come segue:

– Nell’archiviazione sostitutiva obbligatoria: infatti l’Agenzia archivierà non solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali;

– La mancata previsione, nella procedura, di una formale richiesta da parte dei consumatori per la messa a disposizione, sul proprio portale, dei dati della fattura;

– Gli intermediari delegati dal contribuente, trasmettono, ricevono e conservano le fatture emesse e ricevute: operando questi per più imprese e gestendo quindi notevoli volumi di dati personali con inevitabile aumento dei rischi, il problema per la sicurezza è posto dall’eventuale uso improprio di esse, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici;

– Le modalità di trasmissione con l’utilizzo di SDI e gli altri servizi offerti dall’Agenzia (conservazione dei dati) presentano criticità per i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica; si consideri anche l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.

Il Garante ha inviato il provvedimento anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.

 

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative

Bonus Pubblicità

Bonus Pubblicità

Che cosa è?
Si tratta di un credito d’imposta collegato agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
A chi spetta?
Possono farne richiesta:

  • Imprese;
  • Lavoratori autonomi;
  • Enti non commerciali.

Restano invece esclusi dal provvedimento:

  • I soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili;
  • Coloro che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Come funziona?
Se l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati rispettivamente nell’anno 2017 rispetto al 2016 e nell’esercizio 2018 rispetto al 2017, supera almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione si può fare richiesta di riconoscimento di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, che viene elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Il credito d’imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Il credito d’imposta così riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24.

Come si ottiene?
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno presentare per il 2017 solo una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, mentre per l’anno 2018 dovrà essere presentata anche una “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.

Quando si presenta la comunicazione?
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate:

  • Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Entro gli stessi termini va presentata anche la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli investimenti effettuati nell’anno 2017;
  • Mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 verrà presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.

Per essere sempre informato su novità, scadenze e normative