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F24 compensati: nuovi obblighi di invio telematico

F24 compensati: nuovi obblighi di invio telematico

f24 compensatoLa legge di bilancio 2020, ha modificato il co. 49-bis dell’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), il quale estende ora ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti, potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, a condizione che non si trattasse di modelli F24 “a saldo zero” o di crediti d’imposta agevolativi che richiedevano comunque l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica, anche per la presentazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA dei modelli F24 contenenti compensazioni, l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato.

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni era previsto anche per la compensazione:

  • dei crediti relativi alle ritenute alla fonte;
  • da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

Con le modifiche in esame, tale obbligo viene esteso:

  • ai contribuenti non titolari di partita IVA;
  • a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. Con quest’ultima previsione, più ampia rispetto ai crediti relativi alle ritenute alla fonte, si è infatti voluto estendere l’obbligo in esame anche, in particolare, ai crediti relativi:
  • ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730;
  • al c.d. “bonus Renzi” (80,00 euro al mese in busta paga).

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA (es. IRPEF, cedolare secca), che potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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