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Consulenza tributaria: attività riservata

Consulenza tributaria: attività riservata

Un soggetto non iscritto ad un albo o ad un ordine professionale, può svolgere consulenza tributaria?

La risposta della Corte di cassazione ha sancito che d’ora in avanti, per un professionista non iscritto a un albo o a un ordine sarà sempre più arduo svolgere l’attività di consulenza tributaria. La Suprema Corte ha stabilito che la consulenza tributaria è un’attività riservata ai professionisti iscritti ad un albo o ad un ordine.
Quindi, il professionista che la esercita senza essere iscritto incorre nel reato di esercizio abusivo della professione anche nel caso in cui abbia avvisato il proprio cliente di non esserlo.

In sintesi è quanto ha riportato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale che, con la sentenza n.33464 del 18 luglio 2018, ha condannato a un mese di reclusione e al risarcimento dei relativi danni un soggetto che svolgeva consulenza tributaria senza le necessarie abilitazioni.

Le motivazioni della sentenza riportano che il soggetto è stato condannato “per il reato di cui all’art 348 codice penale perché, agendo quale titolare di una ditta, egli esercitava abusivamente prestazioni professionali per le quali era richiesta l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro”.

Nel ribadire le proprie ragioni il professionista riferiva alla Corte:
• che l’attività di consulenza tributaria rientra comunque tra quelle consentite ai lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate);
• che aveva avvisato il cliente del fatto di non essere iscritto ad alcun ordine o albo ma di svolgere l’attività sulla base della sola pluriennale esperienza;
• di aver ricevuto l’abilitazione ad operare nel servizio telematico dell’Agenzia delle entrate (Entratel).

La Suprema Corte, non ha accolto tali tesi e ha condannato il professionista in quanto “in assenza di abilitazione statale, l’esercizio si traduca in una pluralità di atti che, pur non riservati in via esclusiva alla competenza di una specifica professione, nel loro continuo, continuato e oneroso riproporsi, ingenerino una situazione di apparenza evocativa dell’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, con conseguente affidamento incolpevole della clientela”.

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Le semplificazioni della e-fattura

Le semplificazioni della e-fattura

Come già trattato su questo blog, dal 2019 verrà introdotto l’obbligo per tutti di fatturazione elettronica. Ciò porterà con sé una serie di semplificazioni, in quanto l’Agenzia delle Entrate avrà modo di monitorare direttamente una serie di dati rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

L’acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture dai soggetti passivi IVA comporterà dal 1° gennaio 2019 l’abrogazione dello spesometro e della comunicazione dati IVA e permetterà all’Agenzia delle Entrate di elaborare una serie di strumenti finalizzati a ridurre gli adempimenti per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata.

L’Agenzia metterà a disposizione:

1. gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

2. una bozza di dichiarazione IVA, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

3. una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

4. le bozze dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte (IVA/Irpef) da versare, compensare o richiedere a rimborso.

La modalità di funzionamento delle dichiarazioni precompilate dovrebbe essere la stessa già sperimentata per la dichiarazione 730 precompilata:

• i dati sono messi gratuitamente a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• è responsabilità del contribuente controllarne la correttezza (nel caso di errori la responsabilità ricade su quest’ultimo).

Inoltre, per quanto riguarda la precompilata:
• del modello IVA: dovrebbe riportare quasi nella sua interezza l’esito finale. Il contribuente dovrà comunque procedere ad integrarlo con le rettifiche annuali (rettifica della detrazione; applicazione del pro rata; ecc.) e con alcuni regimi speciali (beni usati, ecc.), oltre a correggere l’applicazione di alcune indetraibilità oggettive;
• del modello Redditi PF/SP: il contribuente dovrebbe intervenire più approfonditamente (correzione delle plusvalenze; inserimento delle sopravvenienze; ecc.).

Per i contribuenti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell’Agenzia viene meno l’obbligo di tenuta dei registri acquisti e vendite (nel caso non vengano modificati i dati precompilati). Questa agevolazione, tuttavia, allo stato della normativa attuale, troverà rara applicazione.

Tuttavia, è necessario che il legislatore agisca su alcuni aspetti ai fini dell’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica:
• Rivisitazione dei termini per l’emissione delle fatture: possibilità di invio delle fatture al sistema di interscambio entro il termine della liquidazione dell’imposta.
• Revisione dei meccanismi di detraibilità: detrazione dell’IVA anche se la fattura è stata ricevuta nei primi giorni del mese successivo purché entro in termini della liquidazione.
Soppressione dell’obbligo di protocollazione delle fatture ricevute, in quanto già individuate univocamente dal sistema di gestione delle fatture elettroniche.

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Professionista: intermediario nella gestione delle e-fatture

Professionista: intermediario nella gestione delle e-fatture

Fattura elettronicaDal 1° gennaio 2019, entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati (inteso Business to Business). Le piccole realtà dovranno scegliere se affidarsi al proprio consulente fiscale per recuperare un codice destinatario dedicato: il consulente, difatti, è un importante ausilio nel flusso di fatturazione attivo e passivo del soggetto, in quanto garantisce a questo un processo il più possibile snello, efficiente e sicuro.
I professionisti, in veste di intermediari, assumeranno un ruolo primario in vista della scadenza del 1° gennaio 2019 quando verrà, di fatto, introdotta la e-fattura.

Infatti, l’art. 1 comma 909 della Legge del 27/12/2017 n. 205 (Finanziaria 2018) dice “…Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio…”.

Vediamo, pertanto, come funzionerà nella pratica l’emissione e la ricezione di una fattura elettronica tra due società (i soggetti sono: società “Pippo”, emittente la fattura; Società “Pluto”, ricevente; intermediario di “Pluto”, Dott “Rossi”):

• La società Pluto comunica a Pippo di non voler ricevere la fattura elettronica B2B via PEC in quanto decide di dotarsi di un codice destinatario;
• Pluto si fa rilasciare il codice destinatario affidandosi all’intermediario Dr. Rossi che è il proprio intermediario per la trasmissione delle fatture elettroniche PA e B2B ciclo attivo di Pluto;
• Pippo, ricevuto da Pluto il codice di 7 caratteri (e.g. B2A3E9Y) fornito dal Dr. Rossi, lo inserisce nel campo fattura “Codice destinatario” del gestionale lasciando in bianco il campo “PEC”;
• L’intermediario Dr. Rossi trasmetterà al profilo di Pluto la fattura emessa da Pippo mediante l’utilizzo del tag “partita Iva” grazie all’univocità del dato;
• Pluto, destinataria della fattura emessa, potrà accettare o rifiutare tramite il gestionale fornito dal proprio intermediario, Dr. Rossi, la fattura e Pippo riceverà al contempo formale notifica di accettazione o rifiuto;
• Pluto, accettata la fattura, provvederà a liquidare Pippo.

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