
Aliquota agevolata per le lezioni private
La legge di bilancio 2019 ha istituito un’imposta sostitutiva pari al 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il nuovo regime è riservato ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che svolgono l’attività di lezioni private e ripetizioni. Sono quindi esclusi:
- i docenti nella scuola statale senza titolarità di cattedra (supplenti)
- i soggetti che non svolgono attività di insegnamento nelle scuole, studenti, giovani laureati che offrono il loro sapere agli studenti in varie materie.
I compensi saranno tassati con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell’IRPEF.
La norma non chiarisce la natura reddituale del compenso ma si limita a indicare la tipologia di attività svolta dal docente. La circostanza che resti facoltativo assoggettare detti compensi all’imposta sul reddito nei modi ordinari, facendoli confluire nel reddito complessivo IRPEF, porta, sia pure indirettamente, a considerare tali redditi tra quelli di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR), oppure tra i redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR).
La norma, persegue l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei pagamenti in nero nel variegato e ampio contesto delle ripetizioni scolastiche, introducendo una fiscalità di favore in un contesto difficile da controllare, con singoli importi modesti effettuati il più delle volte in contanti.
Dall’applicazione della nuova normativa che, consente di non cumulare detti compensi alla retribuzione da lavoro dipendente, il Governo spera di far emergere a tassazione una fetta di redditi di difficile intercettazione.

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